Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 21974/2021 del 30/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, davanti al Tribunale superiore delle acque pubbliche, di un decreto regionale di VIA relativo alla richiesta di variante della concessione di derivazione di acque sotterranee dalla sorgente di San Chiodo, nel territorio del Parco dei Monti Sibillini. Le originarie ricorrenti sostenevano che la Regione avesse illegittimamente limitato l'aumento di captazione a soli 50 l/s, invece di assentire l'incremento ben maggiore richiesto per soddisfare il fabbisogno idropotabile programmato. Il TSAP aveva accolto i ricorsi, annullando in parte qua il decreto per difetto di istruttoria e motivazione. In Cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) improcedibilità dei ricorsi per sopravvenuta carenza di interesse, per effetto di successivi decreti regionali che avrebbero comunque autorizzato solo 50 l/s; 2) motivazione apparente o perplessa della sentenza; 3) violazione dell'art. 112 c.p.c. per extrapetizione, avendo il TSAP annullato un provvedimento che, secondo i ricorrenti, non era quello direttamente concessorio; 4) eccesso di potere giurisdizionale per invasione della discrezionalità tecnica e amministrativa; 5) violazione della disciplina sulle aree protette, sulla VIA e sulle acque, sostenendo la correttezza del diniego o comunque del limite posto alla captazione; 6) erronea valorizzazione di piani programmatici regionali privi di forza vincolante, che non avrebbero potuto fondare un affidamento o vincolare il giudizio di VIA.

La decisione

La Corte ha accolto il quinto e il sesto motivo di ricorso, ritenendo che il TSAP avesse correttamente individuato il provvedimento impugnato ma avesse poi male inquadrato la natura e gli effetti della VIA, attribuendole un contenuto sostanzialmente concessorio/modificativo della derivazione che essa non ha. Tale errore ha inciso sulla corretta applicazione delle norme sulla discrezionalità tecnica e sul giudizio ambientale, perché la VIA è un subprocedimento prodromico al rilascio della concessione e non un atto che autorizza direttamente l'aumento di captazione. Sono stati invece respinti il primo e il secondo motivo; il terzo è stato dichiarato inammissibile perché il vizio di extrapetizione del TSAP va fatto valere con istanza di rettificazione al medesimo giudice; il quarto non è stato accolto in modo autonomamente decisivo, essendo assorbito nella valutazione dei motivi accolti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio al Tribunale superiore delle acque pubbliche anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 100 c.p.c.

    l'interesse ad agire permane se l'atto successivo non soddisfa integralmente la pretesa sostanziale dedotta in giudizio.

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    la motivazione è censurabile solo se manca del tutto o è apparente/perplessa; nel caso concreto la motivazione del TSAP ha superato il minimo costituzionale, pur con errori di inquadramento.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato in relazione al requisito di sinteticità e chiarezza della motivazione.

  • art. 112 c.p.c.

    il vizio di extrapetizione del TSAP non è deducibile con ricorso per cassazione, ma con istanza di rettificazione al medesimo Tribunale superiore.

  • art. 111, comma 8 Cost.

    richiamato quale parametro del sindacato di legittimità sulle decisioni del TSAP.

  • art. 24 Cost.

    richiamato insieme all'art. 111 Cost. nel motivo sull'eccesso di potere giurisdizionale.

  • art. 143, comma 1, lett. a) r.d. n. 1775/1933

    richiamato nel motivo sull'eccesso di potere giurisdizionale e sulla competenza del giudice sulle acque.

  • art. 204 r.d. n. 1775/1933

    rinvia recettiziamente al codice di procedura civile del 1865 e disciplina la rettificazione per extrapetizione.

  • artt. 200-202 r.d. n. 1775/1933

    regolano il ricorso per cassazione avverso le decisioni del TSAP in ipotesi diverse dall'extrapetizione.

  • art. 54 d.l. n. 83/2012

    richiamato per delimitare il vizio di motivazione deducibile in cassazione contro le decisioni del TSAP.

  • L. n. 134/2012

    conversione del d.l. n. 83/2012, richiamata per il regime del vizio motivazionale.

  • art. 16, comma 3, l.r. Marche n. 3/2012

    Il provvedimento di VIA contiene le condizioni per la realizzazione, l'esercizio e la dismissione dei progetti... In nessun caso può essere dato inizio ai lavori... senza che sia intervenuto il provvedimento di VIA

    la VIA contiene prescrizioni e condizioni ambientali, ma resta un provvedimento prodromico e non sostitutivo del titolo concessorio.

  • L. n. 394/1991

    richiamata per la disciplina delle aree protette e la tutela ambientale del parco.

  • D.Lgs. n. 152/2006

    richiamato per la disciplina ambientale, delle acque e della VIA.

  • D.Lgs. n. 152/2006, artt. 3-ter, 3-quater, 3-quinquies

    invocati a sostegno dei principi ambientali e del bilanciamento degli interessi.

  • Direttiva 2011/92/UE

    richiamata in tema di valutazione di impatto ambientale e oneri informativi sulle alternative progettuali.

  • Direttiva 92/43/CEE

    richiamata per la tutela habitat e delle aree protette.

  • Direttiva 2000/60/CE

    richiamata per la pianificazione e tutela del distretto idrografico.

  • art. 2697 c.c.

    non è espressamente richiamato nel testo come norma centrale, ma il tema probatorio emerge nella valutazione della documentazione tecnica; non viene formulato un principio autonomo sull'onere della prova.

Massime di principio

  • Nel giudizio di impugnazione di una VIA occorre individuare correttamente la natura del provvedimento: la VIA è un subprocedimento incidentale e prodromico al rilascio della concessione, non un atto che attribuisce di per sé il titolo a derivare la risorsa idrica.
  • L'interesse ad agire non viene meno se i successivi atti amministrativi attuano solo parzialmente o temporaneamente l'utilità richiesta, quando resta integro l'interesse a contestare il presupposto provvedimento negativo limitatamente alla parte non soddisfatta.
  • Il vizio di extrapetizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche non si denuncia con ricorso per cassazione, ma con l'istanza di rettificazione prevista dal testo unico speciale.
  • La sindacabilità giurisdizionale della VIA è limitata ai macroscopici vizi di illogicità, travisamento dei fatti o difetto di istruttoria/motivazione, poiché il giudizio ambientale è connotato da ampia discrezionalità tecnica e amministrativa.
  • I piani programmatici in materia idrica possono rilevare come elementi di contesto e di indirizzo nella valutazione ambientale, ma non possono trasformare la VIA in un atto vincolato né sostituire il giudizio amministrativo sulla compatibilità concreta dell'intervento.
  • La documentazione tecnica prodotta dal richiedente deve essere valutata nella sua complessiva idoneità a dimostrare la compatibilità ambientale dell'intervento; il giudice può censurare la valutazione amministrativa solo se l'istruttoria sia mancante o svolta in modo macroscopicamente inadeguato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione
RamiProcesso civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.