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Regolamento

R.R. Marche 3/2012

Disciplina per la gestione degli ungulati nel territorio regionale, in attuazione della legge regionale, 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria)

Normativa regionaleR.R. Marche 3/2012

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Regolamento regionale Marche sulla gestione faunistico-venatoria degli ungulati, con regole su censimenti, distretti, accesso al prelievo, modalità di caccia selettiva e collettiva, controllo numerico e recupero capi feriti. Applica su tutto il territorio regionale, con molte disposizioni operative riferite alla stagione venatoria e ai piani annuali/quinquennali degli ATC. Parte delle norme ha efficacia pratica solo per stagioni già trascorse.

Disciplina regionale della gestione e del prelievo degli ungulati, in particolare cinghiale e cervidi

Disciplina regionale della gestione degli ungulati

Il regolamento disciplina, nel territorio della Regione Marche, la gestione faunistico-venatoria degli ungulati, con particolare attenzione a cinghiale e cervidi. La finalità generale è conciliare conservazione faunistica, tutela agricola, sicurezza delle persone, contenimento dei danni e monitoraggio scientifico delle popolazioni.

Finalità e ambito di applicazione

La disciplina si applica a tutto il territorio regionale occupato stabilmente o temporaneamente da ungulati selvatici. Le finalità dichiarate sono:

  • conservare le specie in equilibrio con l’ambiente e a tutela della biodiversità;
  • salvaguardare la sanità del settore zootecnico rispetto alle malattie trasmissibili;
  • attivare misure preventive per sicurezza pubblica e protezione delle produzioni agricole;
  • migliorare la conoscenza delle popolazioni tramite analisi dello status e valutazioni quantitative basate su metodologie regionali. La Regione si avvale dell’Osservatorio Faunistico Regionale (OFR) e può definire programmi operativi con Regioni confinanti per attività comuni.

Figure tecniche e abilitazioni

Alla gestione partecipano soggetti in possesso di specifiche qualifiche tecniche: tecnico faunistico, responsabile di distretto, selecacciatore, caposquadra di braccata, cacciatore di cinghiale, conduttore di cane da traccia, conduttore di cane limiere e operatori per censimenti e rilevamenti biometrici, compresi quelli specifici per cinghiale e cervo. Le abilitazioni per molte figure sono rilasciate dalla Regione previo corso ed esame; hanno validità su tutto il territorio regionale. La Giunta regionale definisce percorsi formativi, requisiti di accesso, prove d’esame e commissioni. L’OFR può organizzare corsi propri o in collaborazione con ATC e altri enti. Le abilitazioni conseguite in altre Regioni o Province autonome possono essere riconosciute, su richiesta, se ritenute equivalenti. Chi possiede le qualifiche di cacciatore di cinghiale in forma collettiva o di cacciatore di cinghiale acquista anche la qualifica di operatore addetto al controllo, rispettivamente, degli ungulati e del cinghiale.

Ripopolamenti e reintroduzioni

L’immissione di ungulati è consentita solo sulla base di progetti di fattibilità e piani di immissione approvati dalla Regione. È in ogni caso vietata l’immissione del cinghiale in campo aperto.

Gestione del cinghiale: pianificazione territoriale

Gli ATC ripartiscono il territorio in tre zone omogenee:

  • zona A: presenza sostenibile, gestione finalizzata al mantenimento della popolazione; obiettivo massimo, nel periodo 1 marzo-30 aprile, di 5 capi ogni 100 ettari con seminativi sotto il 40%;
  • zona B: presenza interferente con le attività antropiche, gestione orientata al contenimento; obiettivo massimo, nel periodo 1 marzo-30 aprile, di 2 capi ogni 100 ettari con seminativi tra 40% e 70%;
  • zona C: aree con forte presenza di produzioni agricole e impatti rilevanti, gestione orientata alla densità zero, con seminativi oltre il 70%. Le zone sono delimitate da strade pubbliche o confini degli ATC.

Distretti e unità di gestione del cinghiale

Nella zona A gli ATC istituiscono distretti di gestione del cinghiale (DG-cinghiale) con validità quinquennale, superficie tra 5.000 e 20.000 ettari e confini chiaramente individuabili su limiti naturali, antropici o amministrativi. All’interno dei DG, sulla base delle domande di accesso, sono istituite unità di gestione (UG-cinghiale):

  • in zona A, almeno 500 ettari per braccata e almeno 100 ettari per selezione;
  • in zona B, un DG unico per ATC, suddiviso in UG di almeno 500 ettari per girata o braccata e 100 ettari per selezione.

Piano annuale di gestione del cinghiale

Ogni ATC adotta entro il 31 marzo un piano annuale di gestione, con il supporto di un tecnico faunistico. Il piano comprende monitoraggio, censimenti, densità agro-forestali, prevenzione danni, pianificazione territoriale anche in formato digitale, numero di squadre/gruppi/selecacciatori ammessi, piano di prelievo con minimi e massimi, modalità di controllo dell’attività, verifica dei capi, miglioramenti ambientali, allestimento/manutenzione delle altane, recupero dei feriti e elenco dei soggetti ammessi. Il regolamento attuativo dell’ATC deve essere trasmesso alla struttura regionale competente entro il 31 ottobre dell’anno precedente e approvato entro il 30 novembre. Il piano viene trasmesso in forma elettronica alla Regione e, per la parte relativa alla selezione, all’OFR; è approvato entro 15 giorni con parere vincolante dell’OFR. Gli ATC trasmettono entro il 28 febbraio una relazione consuntiva annuale e inseriscono i dati nel sistema informativo territoriale dell’OFR.

Accesso alla gestione e al prelievo del cinghiale

L’attività si svolge con modalità diverse a seconda della zona:

  • in zona A: squadre di braccata e selecacciatori;
  • in zona B: squadre di braccata, gruppi di girata e selecacciatori;
  • in zona C: gruppi di girata e selecacciatori, con possibilità di abbattimento individuale od occasionale secondo calendario venatorio; gli ATC possono ammettere anche squadre di braccata per raggiungere l’obiettivo di densità zero. Le domande di accesso si presentano entro il 31 gennaio. Le squadre e i gruppi ammessi possono essere modificati fino alla data di adozione del piano. Sono previsti requisiti numerici e territoriali per le squadre di braccata e i gruppi di girata, nonché il limite dell’80% di residenti nella Regione. I selecacciatori possono operare nell’intero ATC e possono essere iscritti anche a squadre o gruppi. Gli ATC assegnano in via esclusiva le UG alle squadre di braccata e ai selecacciatori, ammettono i gruppi e i selecacciatori nelle zone B e C, e possono istituire squadre di pronto intervento. Le UG per la selezione sono assegnate con priorità agli imprenditori agricoli professionali e ai coltivatori diretti, se in possesso della qualifica richiesta e con fondo ricadente nella UG. Sono previste quote di partecipazione per selecacciatori, gruppi di girata e squadre di braccata, e penalizzazioni fino alla sospensione per una stagione venatoria se gli obiettivi non vengono raggiunti per tre anni.

Modalità operative del prelievo del cinghiale

Per la braccata e la girata sono fissati requisiti minimi di partecipazione, limiti agli ospiti, responsabilità del caposquadra e del conduttore di limiere, obbligo di tabellazione dell’area, verbalizzazione delle attività, orario di inizio alle ore 10, uso di avviso acustico per inizio e fine, obbligo di alta visibilità, divieto di abbattere specie diverse dal cinghiale e obbligo di marcatura dei capi con fascetta inamovibile prima del trasporto. Il prelievo selettivo del cinghiale è individuale, con cerca o aspetto, senza cani, e con carabina a caricamento singolo munita di ottica di precisione oppure con arco secondo specifiche tecniche indicate dal regolamento. Sono previste regole su superfici massime tabellate, numero massimo di cani, tracciatura e sicurezza dei partecipanti, controllo dei capi abbattuti e disciplina venatoria regionale da approvare prima della stagione.

Cinghiale nelle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie

Nelle AFV e AATV il titolare gestisce le attività previste dal piano del cinghiale con tecnico faunistico abilitato. I censimenti sono svolti da personale abilitato, coordinato con gli ATC confinanti. Il prelievo può avvenire in tutte le forme previste dal regolamento, con requisiti minimi ridotti per braccata e girata rispetto al territorio ATC. Le squadre, i gruppi e i selecacciatori sono autorizzati giornalmente dal titolare dopo l’autorizzazione regionale. È ammesso anche l’abbattimento individuale od occasionale secondo calendario venatorio regionale. Si applica il disciplinare venatorio regionale previsto per il cinghiale.

Aree contigue o limitrofe alle aree protette

ATC ed enti di gestione delle aree protette devono concertare con la Regione forme di gestione del cinghiale che mantengano la popolazione in equilibrio con l’ambiente e compatibile con le attività agro-forestali. Devono inoltre coordinare tempi e modalità dei censimenti, che vanno svolti sia nell’area protetta sia nel territorio di caccia programmata.

Controllo numerico del cinghiale

La Regione, con gli ATC, provvede al controllo delle popolazioni di cinghiale ai sensi della legge regionale sulla fauna selvatica. Nei territori con divieto di caccia i censimenti sono organizzati dalla Regione d’intesa con gli ATC negli stessi periodi previsti per il territorio di caccia programmata. Nel territorio di zona C il controllo può essere esercitato fuori dai periodi di prelievo o nelle aree vietate alla caccia, ogni volta che sia segnalata la presenza del cinghiale. La Regione stabilisce la destinazione dei capi abbattuti a fronte di rimborso spese.

Gestione dei cervidi: pianificazione territoriale

Per capriolo e daino, gli ATC ripartiscono il territorio in distretti di gestione dei cervidi (DG-cervidi) con validità quinquennale, in base ai criteri regionali e al piano faunistico-venatorio regionale. I DG hanno superficie compresa tra 2.000 e 20.000 ettari e confini facilmente identificabili. All’interno dei DG, nel piano annuale, sono definite unità di gestione (UG-cervidi) di superficie minima superiore a 100 ettari; il prelievo avviene in via esclusiva da parte del selecacciatore autorizzato per quella UG.

Piano annuale di gestione dei cervidi

L’ATC adotta entro il 15 maggio un piano annuale di gestione dei cervidi, con tecnico faunistico, contenente censimenti, carta di distribuzione, tutela delle specie, pianificazione territoriale anche in formato .shp, densità obiettivo, analisi dei danni e prevenzione, miglioramento ambientale, numero massimo di selecacciatori ammessi, piano di prelievo per classe di età e sesso, modalità di controllo del prelievo, verifica dei capi, punti di raccolta, altane e recupero dei feriti. Il piano è trasmesso alla struttura regionale competente e all’OFR; l’approvazione avviene entro 30 giorni, con parere vincolante dell’OFR. L’ATC trasmette entro il 15 aprile la relazione consuntiva annuale e inserisce i dati nel SIT dell’OFR. I responsabili di distretto, designati dai selecacciatori, assicurano il coordinamento e l’efficienza dei censimenti; possono essere previste forme di compensazione.

Accesso al prelievo dei cervidi

Il prelievo di capriolo o daino è autorizzabile quando le densità superano 5 individui per km² nel DG o quando, nella UG, la consistenza supera 30 individui. L’assegnazione dei capi avviene tramite graduatoria che considera anche il comportamento nelle stagioni precedenti e l’impegno nella gestione; ciascun cacciatore può ricevere fino a cinque capi della medesima specie. Il prelievo è esclusivamente selettivo, con carabina a caricamento singolo e ottica di precisione. Le domande si presentano entro il 31 gennaio; almeno 45 giorni prima della stagione l’ATC trasmette elenco degli ammessi, UG e piano di prelievo. La Regione approva assegnazioni e piano; l’ATC consegna poi il materiale necessario. È prevista una quota di partecipazione di euro 100 per selecacciatore.

Modalità di prelievo dei cervidi

La Regione approva, almeno quindici giorni prima della stagione, un disciplinare venatorio regionale per il prelievo dei cervidi, che deve disciplinare luoghi, modalità della caccia di selezione, controlli e provvedimenti disciplinari. Il prelievo selettivo è individuale, con cerca o aspetto, senza cani. Possono essere usate solo armi a canna rigata dei calibri consentiti, con caricamento singolo e ottica di precisione, oppure l’arco con i requisiti tecnici previsti. Il selecacciatore opera solo nella propria UG-cervidi, salvo eccezioni previste dai regolamenti ATC o nelle AFV autorizzate. È imposto l’obbligo di comunicazione giornaliera, di marcatura del capo con codice identificativo, di attesa post-sparo e di attivazione del recupero in caso di ferimento. I capi devono essere controllati e i selecacciatori devono compilare il verbale di attività e di abbattimento.

Cervidi nelle aziende faunistico-venatorie

Nelle AFV la gestione e il prelievo dei cervidi sono coordinati e autorizzati dalla Regione. La richiesta è possibile solo se l’atto di concessione comprende capriolo o daino tra le specie prelevabili, e se la densità è almeno 5 individui per km² o la consistenza raggiunge 30 individui. Il titolare svolge le attività con un tecnico abilitato; i censimenti sono coordinati dal tecnico e svolti da operatori abilitati, con raccordo con gli ATC confinanti. Il prelievo è affidato a selecacciatori abilitati ammessi dal titolare ed è soggetto alle regole del prelievo selettivo e al disciplinare venatorio regionale.

Mostra dei trofei

L’ATC organizza annualmente la mostra dei trofei dei cervidi. Entro 60 giorni dalla chiusura del prelievo selettivo il cacciatore deve consegnare il trofeo con la mandibola, o la sola mandibola per le femmine, per le verifiche e la valutazione; il materiale viene restituito dopo le operazioni.

Recupero dei capi feriti

L’ATC deve garantire il servizio di recupero degli ungulati feriti (RUF), anche in collaborazione con altri ATC. Il servizio è svolto da conduttori di cane da traccia abilitati, organizzati in gruppo e autorizzati dalla Regione. Chi effettua il prelievo deve segnalare ferimenti o ritrovamenti di animali feriti secondo le modalità previste. Il recupero non è attività di caccia e può svolgersi fuori dai tempi e dagli orari di prelievo e anche nei luoghi in cui è vietata la caccia, salvo le aree protette. Il conduttore deve essere armato e, se necessario, può essere coadiuvato da altro conduttore armato senza cane. Sono previsti verbali, relazioni sintetiche e possibilità di addestramento non armato dell’ausiliare in tutto il territorio regionale, esclusa le aree protette.

Commissione tecnica regionale

È istituita una commissione tecnica regionale per individuare i criteri di verifica del raggiungimento degli obiettivi di densità e gestione del cinghiale. Ne fanno parte il dirigente regionale competente o delegato, un rappresentante del Corpo forestale dello Stato, uno della Polizia provinciale, uno per ciascun ATC, uno delle associazioni venatorie e uno delle associazioni agricole. Se gli obiettivi non sono raggiunti, la commissione adotta i provvedimenti conseguenti secondo deliberazione della Giunta regionale.

Disposizioni transitorie e regime temporale

Il regolamento contiene molte norme di dettaglio legate all’avvio della disciplina e alle stagioni venatorie successive. Sono previste disposizioni speciali per la stagione 2012/2013 e 2013/2014, riconoscimento di abilitazioni già rilasciate dalle Province, uso transitorio di qualifiche omologhe e differimenti di termini per domande, regolamenti attuativi e comunicazioni. Le note di coordinamento indicano inoltre che le modifiche più rilevanti si applicano dalla stagione venatoria 2017/2018 e che gli ATC dovevano adeguare i regolamenti attuativi entro il 10 febbraio 2017. Alcuni termini eccezionali hanno riguardato annualità ormai trascorse, come il rinvio al 25 giugno 2018 per le domande di braccata e i termini speciali della stagione 2012/2013 e 2013/2014.

Aspetti economici e finanziari

Il regolamento prevede quote di partecipazione per la gestione del cinghiale e dei cervidi. Per il cinghiale sono previste quote per selecacciatori, gruppi di girata e squadre di braccata, oltre a maggiorazioni e sospensioni in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi gestionali. Le quote incamerate dagli ATC sono destinate alla gestione degli ungulati e alla prevenzione e al risarcimento dei danni agricoli. Per i cervidi è prevista una quota fissa di euro 100 per ogni selecacciatore, da versare prima del rilascio del materiale di prelievo.

Deprecazione pratica

La disciplina conserva valore sistematico per la gestione faunistico-venatoria regionale, ma diverse disposizioni operative sono ancorate a stagioni venatorie e scadenze già trascorse. Per questo, il testo è in larga parte utile come quadro regolatorio consolidato, ma alcune previsioni transitorie risultano oggi prive di applicazione concreta.

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