Cassazione Civile, Ordinanza n. 24354/2023 del 10/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IVA relativo all'anno 2014, con cui l'Ufficio ha recuperato maggiore imposta ritenendo che alcune operazioni di finanziamento, dichiarate dalla società come esenti IVA ex art. 10 del d.P.R. n. 633/1972, dovessero entrare nel calcolo del pro rata di detrazione ai sensi dell'art. 19, comma 5, e dell'art. 19-bis del medesimo decreto, in quanto effettuate in modo sistematico e con importi crescenti nel tempo. La CTR Lombardia aveva invece accolto la tesi della società, escludendo il pro rata sul presupposto che tali operazioni fossero accessorie/occasionali e non rientrassero nell'attività propria dell'impresa. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione e falsa applicazione degli artt. 19, comma 5, 19-bis, comma 2, d.P.R. n. 633/1972 e dell'art. 2697 c.c., lamentando che la CTR avesse escluso il pro rata nonostante la sistematicità delle operazioni esenti; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione delle norme processuali sul contenuto della sentenza (artt. 61 e 36 d.lgs. n. 546/1992, art. 132 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c.), per mancata indicazione degli elementi di fatto e delle ragioni giuridiche poste a base della decisione. Nel corso del giudizio di cassazione la società ha depositato istanza di estinzione per adesione alla definizione agevolata delle controversie pendenti ex L. n. 197/2022, allegando domanda presentata e prova del versamento della prima rata.
La decisione
La Corte ha preso atto della rituale istanza di definizione agevolata depositata dalla contribuente, corredata dalla domanda e dalla prova del pagamento della prima rata, e ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi dell'art. 1, commi 197 e 198, della L. n. 197/2022, come modificata. Ha inoltre stabilito che le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. Non vi è stata pronuncia sui motivi di ricorso, perché l'estinzione per definizione agevolata ha assorbito la decisione nel merito.
Norme richiamate
art. 19, comma 5, d.P.R. n. 633/1972
norma invocata dall'Ufficio per sostenere l'applicazione del pro rata di detrazione IVA in presenza di operazioni esenti.
art. 19-bis, d.P.R. n. 633/1972
norma invocata per il calcolo del pro rata di detrazione IVA; la CTR l'aveva esclusa ritenendo le operazioni occasionali, mentre l'Agenzia ne sosteneva l'applicazione per la sistematicità delle operazioni esenti.
richiamato per qualificare come esenti IVA le operazioni di finanziamento della contribuente.
richiamato nel motivo per contestare la ripartizione dell'onere della prova sulla natura e rilevanza delle operazioni esenti.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
base del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
base del motivo di ricorso per nullità della sentenza per motivazione apparente.
richiamato tra le norme processuali asseritamente violate dalla CTR.
art. 36, comma 1, n. 4, d.lgs. n. 546/1992
richiamato per dedurre l'insufficienza della motivazione della sentenza tributaria.
art. 132, comma 1, n. 4 c.p.c.
richiamato per lamentare la mancanza della motivazione richiesta dalla sentenza.
richiamato in tema di motivazione della decisione.
art. 1, commi 197 e 198, L. n. 197/2022
norma sulla definizione agevolata delle controversie pendenti; il deposito della domanda e del pagamento della prima rata comporta l'estinzione del processo.
art. 20, comma 1, lett. c), D.L. 30 marzo 2023, n. 34
disposizione che ha modificato la disciplina della definizione agevolata richiamata dalla Corte.
art. 1, commi 200 e 201, L. n. 197/2022
norme richiamate dalla Corte per indicare il regime del diniego della definizione e i rimedi successivi, senza incidere sull'esito di estinzione.
Massime di principio
- Quando il contribuente deposita tempestivamente la domanda di definizione agevolata della lite tributaria e la prova del versamento di quanto dovuto o della prima rata, il giudizio pendente deve essere dichiarato estinto, senza esame del merito del ricorso.
- Nei giudizi tributari, la definizione agevolata determina l'assorbimento delle censure relative alla violazione di legge e alla motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte non procede alla decisione dei motivi quando ricorrono i presupposti legali dell'estinzione.
- In caso di estinzione del processo per adesione a una procedura di definizione agevolata, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate, salvo diversa disciplina speciale espressamente prevista dalla norma applicabile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 10 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 24342/2023 del 10/08/2023
- ordinanza_civile · 10 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 24343/2023 del 10/08/2023
- ordinanza_civile · 10 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 24344/2023 del 10/08/2023
- ordinanza_civile · 10 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 24345/2023 del 10/08/2023
- ordinanza_civile · 10 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 24346/2023 del 10/08/2023
- ordinanza_civile · 10 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 24347/2023 del 10/08/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →