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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24354/2023 del 10/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento IVA relativo all'anno 2014, con cui l'Ufficio ha recuperato maggiore imposta ritenendo che alcune operazioni di finanziamento, dichiarate dalla società come esenti IVA ex art. 10 del d.P.R. n. 633/1972, dovessero entrare nel calcolo del pro rata di detrazione ai sensi dell'art. 19, comma 5, e dell'art. 19-bis del medesimo decreto, in quanto effettuate in modo sistematico e con importi crescenti nel tempo. La CTR Lombardia aveva invece accolto la tesi della società, escludendo il pro rata sul presupposto che tali operazioni fossero accessorie/occasionali e non rientrassero nell'attività propria dell'impresa. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione e falsa applicazione degli artt. 19, comma 5, 19-bis, comma 2, d.P.R. n. 633/1972 e dell'art. 2697 c.c., lamentando che la CTR avesse escluso il pro rata nonostante la sistematicità delle operazioni esenti; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione delle norme processuali sul contenuto della sentenza (artt. 61 e 36 d.lgs. n. 546/1992, art. 132 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c.), per mancata indicazione degli elementi di fatto e delle ragioni giuridiche poste a base della decisione. Nel corso del giudizio di cassazione la società ha depositato istanza di estinzione per adesione alla definizione agevolata delle controversie pendenti ex L. n. 197/2022, allegando domanda presentata e prova del versamento della prima rata.

La decisione

La Corte ha preso atto della rituale istanza di definizione agevolata depositata dalla contribuente, corredata dalla domanda e dalla prova del pagamento della prima rata, e ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi dell'art. 1, commi 197 e 198, della L. n. 197/2022, come modificata. Ha inoltre stabilito che le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. Non vi è stata pronuncia sui motivi di ricorso, perché l'estinzione per definizione agevolata ha assorbito la decisione nel merito.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Quando il contribuente deposita tempestivamente la domanda di definizione agevolata della lite tributaria e la prova del versamento di quanto dovuto o della prima rata, il giudizio pendente deve essere dichiarato estinto, senza esame del merito del ricorso.
  • Nei giudizi tributari, la definizione agevolata determina l'assorbimento delle censure relative alla violazione di legge e alla motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte non procede alla decisione dei motivi quando ricorrono i presupposti legali dell'estinzione.
  • In caso di estinzione del processo per adesione a una procedura di definizione agevolata, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate, salvo diversa disciplina speciale espressamente prevista dalla norma applicabile.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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