Parere n. 1561/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario, con istanza cautelare, proposto dal signor Paolo Morando contro il Comune di Montoggio, la Città Metropolitana di Genova e la Regione Liguria e nei confronti del signor Federico Cosso per l’annullamento: a) del permesso di costruire n. 3 del 20 maggio 2025 (prot. n. 2618) rilasciato al signor Federico Cosso; b) di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e conseguenti, tra cui la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 29 luglio 2024, avente ad oggetto “Specificazioni dell’applicazione del “Piano Casa” a norma dell’art. 5 della L.R. 49/2009 – Approvazione”; in parte qua il PUC vigente in Montoggio, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9/2013 (Ambito AR-BN).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del permesso di costruire n. 3 del 20 maggio 2025 e degli atti presupposti, inclusa la deliberazione consiliare comunale n. 13 del 29 luglio 2024 e, in parte qua, il PUC vigente del Comune di Montoggio
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Il ricorrente ha proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza cautelare, per ottenere l'annullamento del permesso di costruire rilasciato al controinteressato e degli atti presupposti. Sono stati dedotti cinque gruppi di censure concernenti la violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 4 e 5 della legge regionale ligure n. 49/2009, l'inosservanza dell'art. 3 della legge n. 241/1990, il difetto di motivazione e di istruttoria, lo sviamento, la violazione degli artt. 65 e 93 del d.P.R. n. 380/2001, la violazione dell'art. 905 c.c. e l'illegittimità derivata della deliberazione consiliare n. 13/2024 e della disciplina urbanistica comunale, anche in relazione alla legge n. 1150/1942, al d.m. n. 1444/1968 e alla legge regionale ligure n. 36/1997. Il Comune ha eccepito la tardività della notifica e la carenza di interesse, chiedendo comunque il rigetto nel merito. Il controinteressato ha proposto opposizione ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971, chiedendo la trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale. Il ricorrente ha quindi riassunto il giudizio davanti al T.A.R. Liguria ai sensi dell'art. 48 c.p.a.
Il parere
La Sezione ha dichiarato il ricorso straordinario improcedibile per trasposizione, rilevando che l'opposizione del controinteressato era rituale e tempestiva e che il ricorso era stato effettivamente trasposto e riassunto davanti al competente T.A.R. Liguria. L'istanza cautelare è stata dichiarata assorbita. Il Consiglio di Stato non ha esaminato le eccezioni preliminari né i motivi di merito, che restano devoluti al giudice amministrativo adito in sede giurisdizionale.
Osservazioni
Opposizione e trasposizione in sede giurisdizionale
Il controinteressato ha notificato tempestivamente l'opposizione prevista dall'art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971. A seguito della costituzione in giudizio ai sensi dell'art. 48 c.p.a., il ricorrente ha riassunto la controversia davanti al T.A.R. Liguria; ciò determina l'improcedibilità del ricorso straordinario per trasposizione.
Istanza cautelare
L'istanza di sospensione dell'efficacia degli atti impugnati è stata dichiarata assorbita in conseguenza della trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale.
Norme richiamate
L'opposizione tempestiva del controinteressato comporta la trasposizione del ricorso straordinario in sede giurisdizionale.
atto di costituzione in giudizio
La costituzione davanti al giudice amministrativo consente la prosecuzione del ricorso trasposto in sede giurisdizionale.
artt. 3, 4 e 5 l.r. Liguria n. 49/2009
Sono richiamati dal ricorrente quali parametri di legittimità del permesso di costruire e degli atti urbanistici presupposti; la Sezione non ne ha esaminato il merito.
È invocato in relazione all'obbligo di motivazione; la relativa censura non è stata esaminata per l'improcedibilità del ricorso.
Sono richiamati quale parametro tecnico-edilizio; la Sezione non ha valutato la fondatezza della censura.
È richiamato con riguardo alle distanze e alle vedute; la relativa doglianza non è stata esaminata.
Massime di principio
- Quando il controinteressato propone tempestiva opposizione ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971 e il ricorrente riassume il giudizio davanti al competente tribunale amministrativo, il ricorso straordinario deve essere dichiarato improcedibile per trasposizione.
- La trasposizione del ricorso straordinario in sede giurisdizionale impedisce al Consiglio di Stato di esaminare i motivi di merito e le eccezioni preliminari formulate dalle parti, che devono essere valutati dal giudice amministrativo adito.
- L'istanza cautelare proposta nell'ambito del ricorso straordinario resta assorbita quando, per effetto dell'opposizione e della successiva riassunzione, la controversia prosegue davanti al giudice amministrativo.
Trasposizione di un ricorso straordinario relativo a un permesso di costruire
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza cautelare, proposto da un privato contro il Comune di Montoggio, la Città Metropolitana di Genova e la Regione Liguria, nei confronti del privato beneficiario del titolo edilizio. L'impugnazione aveva ad oggetto il permesso di costruire n. 3 del 20 maggio 2025 e gli atti presupposti, tra cui la deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 29 luglio 2024 sull'applicazione del c.d. Piano Casa e, in parte qua, il PUC vigente.
Motivi dedotti
Il ricorrente aveva contestato:
- la violazione degli artt. 3, 4 e 5 della legge regionale ligure n. 49/2009;
- la violazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990 e il difetto di motivazione e di istruttoria;
- lo sviamento e la violazione del principio di buon andamento di cui all'art. 97 Cost.;
- la violazione degli artt. 65 e 93 del d.P.R. n. 380/2001;
- la violazione dell'art. 905 c.c.;
- l'illegittimità propria e derivata della deliberazione consiliare n. 13/2024 e della disciplina urbanistica comunale, anche in relazione alla legge n. 1150/1942, al d.m. n. 1444/1968 e alla legge regionale ligure n. 36/1997.
Il Comune aveva eccepito la tardività della notifica e la carenza di interesse, chiedendo inoltre il rigetto del ricorso nel merito.
Opposizione del controinteressato e riassunzione
Il controinteressato, al quale il ricorso era stato consegnato il 19 dicembre 2025, ha notificato alle altre parti il 16 febbraio 2026 un atto di opposizione ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971, chiedendo la trasposizione della controversia in sede giurisdizionale.
Successivamente, con atto di costituzione in giudizio ai sensi dell'art. 48 c.p.a. del 6 marzo 2026, il ricorso è stato riassunto dal ricorrente davanti al T.A.R. Liguria.
Decisione del Consiglio di Stato
La Sezione ha ritenuto rituale e tempestiva l'opposizione e ha preso atto dell'avvenuta trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale. Per tale ragione ha espresso il parere che il ricorso straordinario fosse dichiarato improcedibile per trasposizione.
Il Consiglio di Stato non ha esaminato né le eccezioni preliminari del Comune né le censure relative al permesso di costruire, al Piano Casa, al PUC e agli altri parametri edilizi e urbanistici invocati dal ricorrente. Tali questioni restano devolute al T.A.R. Liguria, davanti al quale il giudizio è proseguito.
Istanza cautelare
L'istanza cautelare è stata dichiarata assorbita, poiché la controversia è stata trasferita nella sede giurisdizionale ordinaria del giudizio amministrativo. La valutazione della domanda cautelare spetta quindi al giudice competente presso il quale il ricorso è stato riassunto.
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