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Parere

Parere n. 1558/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto da Co.Al.Be. S.r.l. e Valenza Liliana contro il Comune di Moglia, la Regione Lombardia, il Commissario delegato per l'attuazione degli interventi previsti dal D.L. 6 Giugno 2012 n. 74, avverso l’ordinanza n. 392 del 3 settembre 2018 con cui è stata disposta l'ammissione dell’interessata ai contributi per la ricostruzione post-sismica;

Giustizia amministrativa202401456

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione dell’ordinanza sindacale n. 392 del 3 settembre 2018, relativa all’ammissione a contributi per la ricostruzione post-sismica e alla quantificazione del contributo concedibile

Esito

IMPROCEDIBILITA

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

La ricorrente contestava la quantificazione del contributo per la ricostruzione degli edifici residenziali danneggiati dal sisma del maggio 2012. Deduceva, in particolare, la violazione della circolare commissariale n. 1/2015 e dell’ordinanza commissariale n. 16/2013 per l’arbitraria suddivisione dell’immobile in quattro unità strutturali, la mancata considerazione dello stato di danno documentato fotograficamente nonostante la demolizione volontaria dell’edificio, l’attribuzione del livello operativo “nessuno” ad alcune unità, l’omessa esplicitazione dei criteri di calcolo del costo convenzionale e della superficie utile, l’indebito ricorso al prezzario della Regione Emilia-Romagna e la riduzione del contributo al 50% per la ritenuta mancata destinazione dell’immobile ad abitazione principale. Nel corso della vicenda, il Comune ha dichiarato la decadenza dal contributo per la mancata stipula del contratto di finanziamento entro il termine perentorio previsto dall’ordinanza commissariale n. 427/2018. La società ha impugnato tale decadenza davanti al TAR Lombardia, che ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, rimettendo le parti al giudice ordinario. Il Consiglio di Stato doveva quindi stabilire se il ricorso straordinario conservasse un interesse attuale alla decisione, nonostante la sopravvenuta decadenza integrale dal beneficio e la successiva iniziativa giurisdizionale della ricorrente.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha ritenuto che il ricorso straordinario abbia perso ogni utilità concreta. La decadenza dal contributo, determinata dalla mancata stipula del contratto di finanziamento entro il termine perentorio del 12 novembre 2018 e formalizzata dal Comune il 13 maggio 2019, ha estinto integralmente il rapporto contributivo e ha reso irrilevante la contestazione relativa al solo quantum originariamente riconosciuto. La successiva impugnazione della decadenza davanti al TAR ha inoltre concentrato la tutela della società sull’atto sopravvenuto che incideva sull’an del beneficio. La declaratoria di difetto di giurisdizione, con rimessione al giudice ordinario, non ha fatto rivivere l’interesse al ricorso straordinario, anche perché non risultava alcuna riassunzione del giudizio entro il termine previsto. Un eventuale accoglimento del ricorso straordinario, con rideterminazione in aumento del contributo, non avrebbe prodotto effetti concreti, essendo venuto meno il diritto al contributo per effetto della decadenza. L’esame delle doglianze di merito è stato pertanto omesso.

Osservazioni

Sopravvenuta decadenza dal contributo

La mancata stipula del contratto di finanziamento entro il termine perentorio del 12 novembre 2018 ha determinato l’automatica decadenza dal contributo, successivamente formalizzata dal Comune il 13 maggio 2019. La decadenza ha inciso sull’esistenza stessa del beneficio, rendendo non più utile la contestazione della sua originaria quantificazione.

Successiva impugnazione giurisdizionale

La società ha impugnato davanti al TAR Lombardia il provvedimento di decadenza e l’ordinanza commissariale n. 427/2018, concentrando la propria tutela sull’atto successivo che aveva estinto integralmente il diritto al contributo. I due giudizi avevano oggetti diversi e non sovrapponibili.

Declaratoria di difetto di giurisdizione e mancata riassunzione

La sentenza del TAR n. 511/2022 ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, rimettendo le parti al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11 c.p.a. Non risultando una riassunzione del giudizio davanti al giudice ordinario, il Consiglio di Stato ha ritenuto ulteriormente confermata l’assenza di un interesse attuale alla decisione del ricorso straordinario.

Omesso esame dei motivi di merito

Una volta accertata la sopravvenuta carenza di interesse, la Sezione ha ritenuto di poter tralasciare l’esame delle censure riguardanti la suddivisione in unità strutturali, la valutazione dei danni, i prezzari, il calcolo del contributo e la destinazione dell’immobile ad abitazione principale.

Norme richiamate

  • d.l. 6 giugno 2012, n. 74

    Costituisce il quadro normativo degli interventi e dei contributi per la ricostruzione post-sismica richiamato nel parere.

  • ordinanza commissariale n. 16 del 20 febbraio 2013

    Disciplina i criteri per la concessione e la quantificazione dei contributi per la ricostruzione, richiamati dalla ricorrente e dall’amministrazione.

  • circolare commissariale n. 1/2015

    Contiene criteri tecnici relativi alla valutazione degli interventi e alla suddivisione degli immobili in unità strutturali, la cui violazione era dedotta dalla ricorrente.

  • ordinanza commissariale n. 274/2016

    Ha consentito alla società di presentare una nuova domanda di contributo per gli immobili residenziali danneggiati.

  • ordinanza commissariale n. 427 del 9 ottobre 2018

    Ha previsto l’automatica decadenza dal contributo in caso di mancata stipula del contratto di finanziamento entro il termine perentorio del 12 novembre 2018.

  • art. 11 c.p.a.

    Disciplina la rimessione della causa al giudice munito di giurisdizione dopo la declaratoria di difetto di giurisdizione.

  • art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.

    È stato applicato per analogia in sede giustiziale quale fondamento della declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

Massime di principio

  • Il ricorso straordinario diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, dopo la sua proposizione, un provvedimento successivo estingue integralmente il rapporto giuridico controverso e rende concretamente inutile l’eventuale annullamento dell’atto originariamente impugnato.
  • L’interesse alla decisione deve sussistere non solo al momento della proposizione del ricorso, ma anche al momento della decisione; viene meno quando l’eventuale pronuncia favorevole non può più produrre alcun effetto utile, concreto, strumentale o morale per il ricorrente.
  • La successiva impugnazione giurisdizionale di un atto diverso e sopravvenuto, che incide sull’esistenza stessa del beneficio anziché sulla sua misura, può confermare il venir meno dell’interesse al ricorso straordinario avente a oggetto l’originario provvedimento di quantificazione.
  • La declaratoria di difetto di giurisdizione, con rimessione al giudice munito di giurisdizione, non mantiene di per sé attuale l’interesse a un distinto ricorso straordinario quando non risulti la riassunzione del giudizio e l’atto sopravvenuto abbia definitivamente modificato l’assetto degli interessi.
  • Quando il beneficio è venuto meno per effetto di una decadenza costitutiva e irreversibile, non è utile esaminare nel ricorso straordinario le censure concernenti il solo ammontare originariamente concesso.

Impugnazione della quantificazione del contributo post-sisma

Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da una società agricola contro l’ordinanza del Sindaco di Moglia n. 392 del 3 settembre 2018, con la quale era stato riconosciuto un contributo per la ricostruzione post-sismica in misura pari a € 94.422,75, a fronte di una richiesta di € 489.140,66. L’affare coinvolge la disciplina dei contributi per gli eventi sismici del maggio 2012.

Premesse della controversia

Gli edifici residenziali dell’azienda agricola erano stati dichiarati totalmente inagibili dopo il sisma. La ricorrente sosteneva che il Comune avesse illegittimamente ridotto il contributo mediante una serie di valutazioni tecniche e amministrative non conformi alla circolare commissariale n. 1/2015 e all’ordinanza commissariale n. 16/2013.

Le principali censure riguardavano:

  • la suddivisione d’ufficio dell’immobile in quattro unità strutturali, ritenuta difforme dalla perizia tecnica prodotta dalla società;
  • la mancata considerazione dello stato di danno, nonostante la documentazione fotografica, dopo la demolizione volontaria dell’edificio;
  • l’attribuzione del livello operativo “nessuno” ad alcune unità strutturali;
  • l’omessa indicazione degli elementi utilizzati per il calcolo del costo convenzionale e della superficie utile;
  • il ricorso al prezzario della Regione Emilia-Romagna in luogo dei prezzari provinciali ANCE o regionali ritenuti prioritari;
  • la riduzione del contributo al 50% per la mancata destinazione dell’immobile ad abitazione principale, circostanza contestata dalla società sulla base dell’occupazione da parte di dipendenti residenti e titolari di contratti di comodato.

Decadenza dal contributo

Dopo la proposizione del ricorso straordinario, l’ordinanza commissariale n. 427 del 9 ottobre 2018 ha previsto l’automatica decadenza dal contributo in caso di mancata stipula del contratto di finanziamento, secondo la Convenzione ABI-CDP, entro il termine perentorio del 12 novembre 2018. Tale termine era collegato anche alla scadenza del regime degli aiuti di Stato applicabile al settore agricolo, indicata nel 31 dicembre 2018.

La società, nonostante gli inviti del Comune e della banca, non ha completato le procedure per l’apertura del conto vincolato e la sottoscrizione del contratto di finanziamento. Il Comune ha quindi formalizzato la decadenza dal contributo con provvedimento del 13 maggio 2019.

Successivo ricorso davanti al TAR

La società ha impugnato davanti al TAR Lombardia, Sezione staccata di Brescia, il provvedimento di decadenza e l’ordinanza commissariale n. 427/2018 nella parte relativa alla caducazione automatica del beneficio. Il TAR, con sentenza n. 511 del 2022, ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, rimettendo le parti al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11 c.p.a.

Non risultava, tuttavia, che il giudizio fosse stato riassunto davanti al giudice ordinario entro il termine previsto.

Valutazioni del Consiglio di Stato

La Sezione ha rilevato che il provvedimento di decadenza ha radicalmente modificato il rapporto giuridico dedotto nel ricorso straordinario. L’impugnativa originaria mirava a ottenere un aumento del contributo, quindi incideva sul quantum del beneficio; la decadenza successiva ha invece eliminato integralmente il diritto al contributo, incidendo sull’an.

Di conseguenza, anche un eventuale accoglimento del ricorso straordinario e una rideterminazione in aumento dell’importo non avrebbero prodotto alcuna utilità concreta, poiché il beneficio era ormai venuto meno. La successiva impugnazione giurisdizionale della decadenza ha inoltre confermato che il tema centrale della controversia era divenuto la legittimità della caducazione del contributo, e non più la sua originaria quantificazione.

La Sezione ha richiamato il principio secondo cui la sopravvenuta carenza di interesse ricorre quando una modificazione della situazione di fatto o di diritto rende inutile l’eventuale pronuncia favorevole, facendo venir meno anche un interesse meramente strumentale o morale alla decisione.

Conclusione

Applicando per analogia l’art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a., il Consiglio di Stato ha ritenuto improcedibile il ricorso straordinario per sopravvenuta carenza di interesse. Le doglianze tecniche relative alla quantificazione del contributo non sono state esaminate nel merito, poiché la decadenza integrale dal beneficio aveva reso definitivamente inattuale una decisione sull’originario importo concesso.

Come è indicizzato

MaterieRevoca e recupero dei contributiRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaRicostruzione post-calamità
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativoEmergenze e protezione civile
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseDecadenza e tardivitàRiparto di giurisdizione

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