Salta al contenuto
Parere

Parere n. 1559/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da -OMISSIS- contro l’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) e nei confronti delle società -OMISSIS- e -OMISSIS- di -OMISSIS- per l’annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento sanzionatorio IVASS n. 240907 del 20 ottobre 2023, notificato in pari data, con cui gli è stata comminata la sanzione della radiazione dal registro unico degli intermediari assicurativi (RUI), nonché della nota IVASS n. 191079 del 5 ottobre 2022, con cui è stata contestata, alla -OMISSIS- di -OMISSIS- e ai signori -OMISSIS-, quali rappresentanti legali della medesima, la violazione dell’art. 119-bis del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e dell’art. 54 del regolamento IVASS 2 agosto 2018, n. 40 e atti connessi.

Giustizia amministrativa202401530

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione del provvedimento IVASS n. 240907 del 20 ottobre 2023, recante la radiazione dal Registro Unico degli Intermediari assicurativi, e dell’atto di contestazione del 5 ottobre 2022

Esito

RIGETTO

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

Il ricorrente, già agente assicurativo iscritto alla sezione A del RUI e legale rappresentante di una società di intermediazione, ha impugnato la sanzione della radiazione, originata dall’accertamento di falsificazione di documentazione assicurativa, emissione di polizze false, rilascio di quietanze non genuine e appropriazione di premi relativi a due polizze. Ha dedotto, anzitutto, l’invalidità del procedimento per omessa notificazione dell’atto di contestazione e conseguente lesione del diritto di difesa: l’IVASS avrebbe utilizzato una vecchia casella PEC societaria alla quale egli non aveva più accesso, anziché il nuovo indirizzo PEC utilizzato per una richiesta di passaggio alla sezione B del RUI. Ha inoltre lamentato la violazione degli artt. 1 e 2 della legge n. 241/1990, l’ingiustizia manifesta e uno squilibrio del contraddittorio rispetto alla posizione degli altri soci. Infine ha contestato la proporzionalità della radiazione, deducendo l’assenza di un danno effettivo e di un profitto personale, la restituzione delle somme, l’assenza di precedenti disciplinari e l’archiviazione del procedimento penale.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha ritenuto il ricorso infondato e ne ha proposto il rigetto, con assorbimento della domanda cautelare. Quanto alla notificazione, ha stabilito che l’atto di contestazione era stato validamente inviato alla PEC formalmente comunicata dal ricorrente all’IVASS e mai revocata o modificata secondo le modalità prescritte dal settore. L’utilizzo di un diverso indirizzo PEC nell’ambito della richiesta di passaggio di sezione del RUI non equivaleva a una formale comunicazione di variazione del domicilio digitale. La mancata conoscenza dell’atto è stata quindi ricondotta alla mancata gestione e variazione del recapito da parte dell’interessato, non a un vizio della notificazione. La censura relativa alla dialettica con gli altri soci è stata ritenuta infondata e, in parte, subordinata alla tesi della notificazione invalida: il ricorrente non aveva contestato in modo sostanziale i fatti né provato una responsabilità concorrente degli altri soci. Nel merito, la radiazione è stata giudicata congrua e non sproporzionata, in considerazione della falsificazione di documenti contrattuali, dell’appropriazione di premi e della simulazione di coperture assicurative per un periodo pluriennale. Tali condotte sono state ritenute idonee a ledere l’affidamento dei clienti e il buon funzionamento del mercato assicurativo e punibili con la sanzione massima anche indipendentemente dalla prova di un profitto personale o di un danno concreto. La restituzione delle somme, non adeguatamente provata, e l’archiviazione penale sono state ritenute irrilevanti ai fini della responsabilità amministrativa e della valutazione disciplinare.

Osservazioni

Notificazione dell’atto di contestazione e contraddittorio

La notificazione alla PEC comunicata formalmente dal ricorrente all’IVASS è valida se l’indirizzo non è stato revocato o modificato secondo le modalità specificamente previste dalla disciplina di settore. L’utilizzo di un diverso indirizzo PEC in una distinta procedura amministrativa non integra, di per sé, una comunicazione di variazione del domicilio digitale ai fini delle notificazioni IVASS.

Violazione degli artt. 1 e 2 della legge n. 241/1990 e ingiustizia manifesta

La censura è infondata perché la notificazione dell’atto di contestazione è regolare e il ricorrente non ha fornito elementi idonei a dimostrare una responsabilità concorrente degli altri soci o un concreto pregiudizio derivante dalla loro posizione processuale. La mancata partecipazione endoprocedimentale è imputabile all’inerzia del ricorrente.

Proporzionalità della sanzione della radiazione

La falsificazione di documentazione assicurativa, l’appropriazione di premi e la simulazione di coperture non operative costituiscono condotte di eccezionale gravità, lesive dell’affidamento dei contraenti e del mercato assicurativo, tali da giustificare la radiazione ai sensi dell’art. 324, comma 1, lett. d), del Codice delle Assicurazioni Private.

Assenza di danno, restituzione delle somme e archiviazione penale

La responsabilità amministrativa e disciplinare non è esclusa dalla restituzione delle somme né dall’archiviazione del procedimento penale. L’illecito amministrativo si perfeziona con la falsificazione dei documenti e la ritenzione dei premi e tutela interessi pubblicistici diversi da quelli valutati nel procedimento penale.

Norme richiamate

  • d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1199

    Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica è trattato come rimedio giustiziale e il parere della Sezione determina la decisione sostanziale sull’impugnazione.

  • art. 324, comma 1, lett. d), d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209

    La disposizione è individuata quale base normativa della sanzione della radiazione per condotte di particolare gravità commesse dall’intermediario assicurativo.

  • art. 119-bis, d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209

    È richiamato nell’atto di contestazione quale disposizione oggetto della violazione accertata.

  • art. 54, regolamento IVASS 2 agosto 2018, n. 40

    È richiamato nell’atto di contestazione insieme all’art. 119-bis del Codice delle Assicurazioni Private.

  • art. 13, comma 3, regolamento IVASS n. 39/2018

    notifica presso la casella p.e.c. "indicata dagli interessati ai fini delle notificazioni e comunicazioni con l'IVASS"

    La norma legittima l’IVASS a notificare presso la PEC specificamente indicata dall’interessato, quale domicilio speciale elettivo, anche indipendentemente dalla sua presenza in altri pubblici elenchi.

  • art. 43, regolamento IVASS n. 40/2018

    Impone gli adempimenti relativi alla comunicazione delle variazioni dei recapiti, rilevanti per l’opponibilità all’IVASS del nuovo domicilio digitale.

  • provvedimento IVASS n. 36 del 13 luglio 2015

    Richiede una specifica comunicazione di variazione della PEC, anche mediante invio con oggetto "Variazione pec", affinché il nuovo recapito sia utilizzabile per le notificazioni.

  • artt. 1 e 2, legge 7 agosto 1990, n. 241

    Sono richiamati dal ricorrente in relazione ai principi di buon andamento, correttezza e partecipazione procedimentale; la Sezione non ravvisa la loro violazione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Costituisce il fondamento dell’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi dell’interessato e dei terzi.

  • artt. 5 e 9, Regolamento (UE) 2016/679

    Sono richiamati, unitamente all’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità dell’interessato.

Massime di principio

  • La notificazione amministrativa effettuata alla PEC formalmente indicata dall’interessato all’amministrazione rimane valida finché il destinatario non comunichi la variazione o la revoca secondo le modalità prescritte dalla disciplina applicabile.
  • L’utilizzo di un nuovo indirizzo PEC nell’ambito di un procedimento amministrativo diverso non equivale automaticamente alla formale variazione del domicilio digitale destinato alle notificazioni, quando la normativa di settore prevede uno specifico adempimento comunicativo.
  • La mancata conoscenza dell’atto notificato correttamente al domicilio digitale eletto non determina una lesione del diritto di difesa se dipende dalla mancata gestione o variazione del recapito da parte del destinatario.
  • Nell’intermediazione assicurativa, la falsificazione di documentazione contrattuale e l’appropriazione di premi possono giustificare la radiazione anche senza la prova di un profitto personale o di un danno concreto, poiché la condotta è già lesiva dell’affidamento dei contraenti e del corretto funzionamento del mercato.
  • La restituzione delle somme indebitamente trattenute non elimina l’illecito amministrativo già perfezionato e può assumere rilievo solo nell’ambito della valutazione sanzionatoria, ove adeguatamente provata e comunque non prevalente rispetto alla gravità della condotta.
  • L’archiviazione del procedimento penale non esclude la responsabilità amministrativa quando i due procedimenti operano su presupposti, interessi tutelati e parametri di illiceità differenti.

Ricorso straordinario contro la radiazione dal RUI

Il parere riguarda il ricorso straordinario proposto da un intermediario assicurativo contro il provvedimento IVASS del 20 ottobre 2023, con cui gli era stata inflitta la radiazione dal Registro Unico degli Intermediari assicurativi. Erano stati impugnati anche l’atto di contestazione del 5 ottobre 2022 e gli atti connessi.

Fatti contestati

Il ricorrente era stato agente assicurativo iscritto alla sezione A del RUI e legale rappresentante di una società di intermediazione. A seguito di un’ispezione gestionale erano emerse condotte consistenti nell’emissione di polizze false, nel rilascio di quietanze non genuine, nella simulazione di coperture assicurative non operative e nella trattenuta di premi relativi ad almeno due polizze. La compagnia assicurativa aveva revocato per giusta causa il mandato all’agenzia.

Censure del ricorrente

Il ricorrente ha sostenuto che l’atto di contestazione non gli fosse stato validamente notificato, perché inviato a una vecchia PEC societaria alla quale non aveva più accesso dopo la sua uscita dalla società. Secondo la prospettazione difensiva, l’IVASS avrebbe dovuto utilizzare il nuovo indirizzo PEC impiegato per la richiesta di passaggio alla sezione B del RUI.

Sono state inoltre dedotte la lesione del contraddittorio, la violazione degli artt. 1 e 2 della legge n. 241/1990, l’ingiustizia manifesta e la sproporzione della radiazione. Il ricorrente ha richiamato l’assenza di un danno effettivo e di un profitto personale, la restituzione delle somme, l’assenza di precedenti disciplinari, la propria buona fede e l’archiviazione del procedimento penale.

Validità della notificazione e contraddittorio

La Sezione ha ritenuto regolare la notificazione dell’atto di contestazione. L’IVASS aveva inviato l’atto alla PEC comunicata formalmente dal ricorrente nel 2015 e mai revocata o modificata secondo le modalità previste dalla disciplina di settore, in particolare dall’art. 43 del regolamento IVASS n. 40/2018 e dal provvedimento IVASS n. 36 del 2015.

L’art. 13, comma 3, del regolamento IVASS n. 39/2018 consente infatti la notificazione presso la casella PEC indicata dall’interessato per le comunicazioni con l’Istituto. Tale indirizzo costituisce un domicilio speciale elettivo. L’impiego di un diverso indirizzo nell’ambito della richiesta di passaggio di sezione del RUI non era sufficiente a realizzare la formale variazione del domicilio digitale, che avrebbe richiesto una specifica comunicazione secondo le modalità prescritte.

La mancata ricezione dell’atto è stata quindi imputata alla mancata gestione del precedente domicilio digitale da parte del ricorrente e non a un vizio della notificazione. La successiva notificazione del provvedimento di radiazione al nuovo indirizzo PEC non è stata considerata un riconoscimento dell’invalidità della precedente notificazione.

Censura relativa alla posizione degli altri soci

La doglianza concernente la presunta alterazione dell’equilibrio procedimentale rispetto agli altri soci è stata ritenuta infondata. Essa presupponeva l’invalidità della notificazione, già esclusa dalla Sezione, e non era accompagnata dalla prova di una responsabilità concorrente degli altri soci.

Il ricorrente, inoltre, non aveva contestato in modo sostanziale la veridicità dei fatti, ma si era limitato a sostenerne la minore gravità. L’istruttoria aveva invece evidenziato l’estraneità degli altri soci alle condotte illecite e la loro collaborazione nell’emersione dei fatti.

Gravità delle condotte e proporzionalità della radiazione

La Sezione ha ritenuto congrua la sanzione massima prevista dall’art. 324, comma 1, lett. d), del Codice delle Assicurazioni Private. La falsificazione della documentazione assicurativa, l’appropriazione dei premi e la simulazione di coperture inesistenti erano state realizzate per un arco temporale pluriennale e avevano inciso sull’affidamento dei clienti e sul corretto funzionamento del mercato assicurativo.

Secondo il parere, tali condotte presentano un elevato disvalore già in sé considerate. La radiazione può quindi essere irrogata senza che sia necessario dimostrare un profitto personale dell’intermediario o un danno concreto ulteriore, essendo sufficiente l’idoneità lesiva della condotta rispetto agli interessi pubblici protetti.

L’assenza di precedenti disciplinari è stata considerata, ma è stata ritenuta recessiva rispetto all’eccezionale gravità dei fatti. Anche la restituzione delle somme, peraltro non adeguatamente provata, non escludeva né attenuava in misura decisiva la responsabilità, poiché l’illecito si era già perfezionato con il rilascio dei documenti falsi e la trattenuta dei premi.

Irrilevanza dell’archiviazione penale

L’archiviazione del procedimento penale non è stata ritenuta decisiva. La responsabilità amministrativa nell’intermediazione assicurativa tutela l’affidamento dei contraenti, la correttezza degli intermediari e il buon funzionamento del mercato, secondo parametri diversi da quelli propri dell’illecito penale.

Conclusione

La Sezione ha espresso parere nel senso del rigetto del ricorso straordinario, con assorbimento della domanda cautelare. È stato inoltre disposto l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare il ricorrente e i terzi, ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e degli artt. 5 e 9 del regolamento (UE) 2016/679.

Come è indicizzato

MaterieVigilanza bancaria, finanziaria e assicurativaSanzioni amministrative pecuniarieRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiAutorità indipendenti e regolazioneProcesso amministrativo
IstitutiEfficacia ed esecutorietàPartecipazione procedimentaleProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di motivazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.