Parere n. 1556/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal signor Francesco Messana contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’annullamento del decreto del 15 luglio 2025 di esclusione di testata giornalistica “Vita e lavoro” dal contributo di sostegno per la stampa per l’anno 2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del decreto del 15 luglio 2025 di esclusione della testata giornalistica "Vita e Lavoro" dal contributo di sostegno alla stampa italiana edita e diffusa all’estero per l’anno 2023.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Il ricorrente ha contestato l’esclusione dal contributo pubblico sostenendo che la testata, fondata nel 1977, possedesse il requisito di anzianità e che l’interruzione delle pubblicazioni cartacee nel 2021 e nel 2022 fosse stata determinata dalla pandemia da Covid-19. Ha inoltre dedotto di avere pubblicato un numero online nel dicembre 2022 e di avere ripreso le pubblicazioni cartacee nel 2023, nonché di avere tempestivamente presentato controdeduzioni al preavviso di rigetto del 10 febbraio 2025. Il Consiglio di Stato ha dovuto verificare: l’interpretazione del requisito di almeno due anni di anzianità di costituzione dell’impresa e di edizione della testata; l’idoneità della pubblicazione isolata online a conservare la continuità editoriale; l’eventuale rilevanza della pandemia quale causa giustificativa; il rispetto del contraddittorio procedimentale; il valore del parere del COMITES e di quello del Console generale.
Il parere
Il parere è per il rigetto del ricorso. Il requisito previsto dall’art. 5, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 70/2017, richiamato dall’art. 21, richiede congiuntamente l’anzianità di costituzione dell’impresa e un’effettiva anzianità di edizione della testata, maturata attraverso una pubblicazione stabile e continuativa nei due anni anteriori all’annualità contributiva. La data di fondazione del periodico nel 1977 non è sufficiente, perché le pubblicazioni risultavano interrotte dal 2020 e nel 2021 non era stato pubblicato alcun numero, mentre nel 2022 era stato diffuso soltanto un numero online nel mese di dicembre. Tale pubblicazione episodica non ricostituisce la continuità editoriale, anche in considerazione della periodicità almeno trimestrale richiesta dal d.lgs. n. 70/2017 e dal DPCM 15 settembre 2017. La pandemia non giustifica il mancato possesso del requisito, non essendo prevista una deroga normativa e non avendo impedito in assoluto l’attività editoriale. È stata inoltre ritenuta infondata la censura procedimentale: il preavviso ex art. 10-bis l. n. 241/1990 era stato regolarmente notificato, la risposta del 14 aprile 2025 era tardiva rispetto al termine di dieci giorni e comunque non conteneva elementi nuovi idonei a superare la carenza del requisito. Il parere negativo del COMITES è stato considerato un elemento istruttorio non vincolante, mentre il successivo parere positivo del Console generale non poteva supplire alla mancanza del requisito oggettivo di anzianità di edizione.
Osservazioni
Requisito di anzianità della testata
L’anzianità di costituzione dell’impresa e l’anzianità di edizione della testata sono requisiti distinti e cumulativi. La seconda richiede una continuità effettiva, stabile e programmata delle pubblicazioni nei due anni anteriori all’annualità per la quale è richiesto il contributo.
Interruzione delle pubblicazioni e pandemia
L’interruzione delle pubblicazioni nel 2021 e nel 2022 impedisce il maturare dell’anzianità di edizione richiesta. La pandemia da Covid-19 non consente di derogare al requisito, in assenza di una specifica previsione normativa, e non ha costituito un impedimento assoluto all’attività editoriale.
Pubblicazione isolata online
La pubblicazione di un unico numero online nel dicembre 2022 non è sufficiente a ricostituire la continuità editoriale, poiché la disciplina richiede per i periodici una periodicità almeno trimestrale nell’anno di riferimento.
Contraddittorio procedimentale
La censura relativa al mancato esame delle controdeduzioni è infondata. Il preavviso di rigetto è stato regolarmente comunicato ai sensi dell’art. 10-bis l. n. 241/1990; la risposta del 14 aprile 2025 è stata tardiva e non ha introdotto elementi nuovi idonei a superare la carenza del requisito.
Parere del COMITES e del Console generale
Il parere negativo del COMITES ha natura consultiva e non vincolante, ma può concorrere all’istruttoria sulla rilevanza della testata. Il successivo parere positivo del Console generale non può sostituire il requisito oggettivo e legale dell’anzianità di edizione.
Norme richiamate
art. 5, comma 1, lettera a)
La concessione del contributo presuppone che l’impresa editrice possieda congiuntamente almeno due anni di anzianità di costituzione e di edizione della testata, maturati prima dell’annualità per la quale è presentata la domanda.
Il requisito previsto dall’art. 5, comma 1, lettera a), si applica anche ai periodici italiani editi e diffusi all’estero.
DPCM 15 settembre 2017
Le modalità attuative della disciplina contributiva richiedono, per i periodici, una periodicità almeno trimestrale nell’anno di riferimento; un numero isolato non è sufficiente a dimostrare la continuità editoriale.
art. 10-bis l. 7 agosto 1990, n. 241
Il preavviso di rigetto garantisce la partecipazione dell’interessato, il quale deve presentare osservazioni entro il termine previsto; nel caso esaminato la comunicazione era regolare e la risposta è risultata tardiva e inidonea.
Costituisce la legge delega in attuazione della quale è stato adottato il d.lgs. n. 70/2017, diretto a disciplinare requisiti omogenei e rigorosi per l’accesso ai contributi pubblici all’editoria.
Massime di principio
- Ai fini dell’accesso ai contributi per l’editoria, l’anzianità di costituzione dell’impresa e l’anzianità di edizione della testata sono requisiti autonomi e cumulativi: la risalenza storica dell’impresa o della testata non sostituisce la prova della continuità effettiva delle pubblicazioni.
- L’anzianità di edizione deve essere riferita a un’attività editoriale stabile, regolare e continuativa nel periodo normativamente rilevante; una pubblicazione sporadica o isolata non è sufficiente a conservare o ricostituire tale requisito.
- Una causa di forza maggiore o un’emergenza sanitaria non consente di derogare a un requisito legale per l’accesso a un contributo pubblico in assenza di una specifica previsione normativa.
- La pubblicazione di un singolo numero online non soddisfa il requisito della continuità editoriale quando la disciplina applicabile richiede una periodicità minima per i periodici.
- La risposta al preavviso di rigetto tardiva e priva di elementi nuovi non determina, di per sé, una violazione del contraddittorio procedimentale, se l’interessato è stato posto in condizione di presentare tempestivamente le proprie osservazioni.
- Un parere consultivo acquisito nell’istruttoria può concorrere alla valutazione amministrativa ma non può derogare né supplire alla mancanza di un requisito oggettivo previsto dalla legge.
Esclusione dal contributo per la stampa italiana diffusa all’estero
Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha esaminato un ricorso straordinario proposto dall’editore di un periodico italiano con sede in Germania contro il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per l’informazione e l’editoria, che aveva escluso la testata dal contributo per l’anno 2023.
Premesse e richiesta
La testata, fondata nel 1977, aveva interrotto le pubblicazioni cartacee negli anni 2021 e 2022. Il ricorrente ha dedotto che l’interruzione fosse stata causata dalla pandemia da Covid-19, che nel dicembre 2022 fosse stato pubblicato un numero online e che nel 2023 fossero stati pubblicati cinque numeri cartacei. Ha inoltre sostenuto di avere tempestivamente riscontrato il preavviso di rigetto e ha richiamato la lunga storia della testata e il suo ruolo nella comunità italiana in Germania.
Quadro normativo
Il beneficio è disciplinato dal d.lgs. 15 maggio 2017, n. 70, adottato in attuazione della l. 26 ottobre 2016, n. 198. Per i periodici italiani editi e diffusi all’estero, l’art. 21 richiama il requisito previsto dall’art. 5, comma 1, lettera a), consistente nel possesso di almeno due anni di anzianità sia di costituzione dell’impresa sia di edizione della testata, maturati prima dell’annualità contributiva.
Il Consiglio ha evidenziato che l’anzianità di edizione non coincide con la mera data storica di fondazione della testata, ma presuppone una pubblicazione effettiva, stabile e continuativa. Il DPCM 15 settembre 2017 richiede inoltre, per i periodici, una periodicità almeno trimestrale nell’anno di riferimento.
Continuità delle pubblicazioni
Dalla documentazione istruttoria e dalle stesse dichiarazioni del ricorrente risultava che nel 2021 non era stato pubblicato alcun numero e che nel 2022 era stato diffuso soltanto un numero online nel mese di dicembre. Tale situazione è stata ritenuta una rottura della continuità editoriale, non una sospensione marginale.
La pubblicazione isolata di un solo numero online non è stata considerata sufficiente a ricostituire l’anzianità di edizione, perché non dimostra una diffusione regolare e programmata nel biennio precedente all’anno 2023. La ripresa delle pubblicazioni nel 2023 non poteva quindi sanare la carenza del requisito maturato anteriormente.
Rilevanza della pandemia
Il Consiglio di Stato ha respinto la giustificazione fondata sull’emergenza sanitaria. La normativa non prevede deroghe al requisito di anzianità di edizione per cause di forza maggiore o per emergenze sanitarie. Inoltre, la pandemia non aveva impedito in assoluto l’attività editoriale, poiché altre testate avevano continuato le pubblicazioni in formato cartaceo o digitale.
Contraddittorio procedimentale
La censura relativa al mancato esame delle controdeduzioni è stata respinta. Il Dipartimento aveva comunicato il preavviso di provvedimento sfavorevole ai sensi dell’art. 10-bis l. n. 241/1990, invitando l’interessato a presentare osservazioni entro dieci giorni.
La comunicazione del ricorrente del 14 aprile 2025 è stata ritenuta tardiva e comunque priva di elementi nuovi: essa si limitava a ribadire l’interruzione dovuta alla pandemia e le difficoltà economiche dell’impresa. L’Amministrazione aveva pertanto posto l’interessato nella condizione di esercitare il contraddittorio e poteva procedere all’esclusione.
Valore dei pareri consolari
Il parere negativo del COMITES di Stoccarda è stato qualificato come elemento istruttorio consultivo non vincolante, idoneo a concorrere alla valutazione della rilevanza della testata per la comunità italiana. Il successivo parere positivo del Console generale, pur rilevando un certo radicamento del periodico, non poteva sostituire il requisito legale e oggettivo della continuità di edizione.
Conclusioni
La Sezione ha ritenuto infondate le censure relative sia al requisito sostanziale sia al procedimento. Il ricorso straordinario è stato pertanto respinto.
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