Parere n. 1554/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto dai signori Nicola Altini, Giovanna Anniballo, Rita Catalano, Gaetano Ceglia, Rosalba Cioffi, Sergio Corbo, Michele Daloiso, Antonio De Gennaro, Rita Di Biase, Irene Frascone, Mauro Gallo, Francesco Gelormini, Angelo Iannace, Claudio Iannella, Maria Iuliani, Anna Maria Maiello, Vincenzo Mauriello, Ersilia Peluso, Antonella Petrillo, Giovanni Piccirillo, Tiziana Pisaniello, Giuseppe Puzella, Flora Riccio, Maria Gelsomina Riccio, Giovanni Romano, Tommaso Romano, Nicola Rosa, Pasquale Russo, Michele Santosuosso, Luigia Saquella, Domenico Ventura, Gerardo Verdile, Francesco Saverio Viglione, Angelo Zitani, Marisa Tedino, Nicola Orsatti, Patrizia Musella, Anna Ardolino, Marco Pezzella, Raffaele Adinolfi, Giuseppina Squillino, Antonella Acunzo, Rosaria Miele, Giorgio Belli, Francesco Di Costanzo, Simmaco Verrillo, Ettore Marino, Giovanna Dello Stritto, Vincenzo Digli, Sossio Saviano, Domenico Virgilio, Stefani Pullella Lucano, Rosa Ragucci, Cesare Paladino, Raffaele Esposito, Salvatore Del Buono, Gennaro Iovino, Emilio Santagata e Annida De Lillo contro il Ministero dell’economia e delle finanze e l’Agenzia delle dogane e dei monopoli per l’annullamento del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dell'8 novembre 2012 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie generale n. 277, del 27 novembre 2012), limitatamente alla parte in cui, all'articolo 2, comma 4, lettera b), prevede l'istituzione dal 1° dicembre 2012 del ruolo del personale non dirigenziale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, che veniva suddiviso in due sezioni, denominate rispettivamente "sezione dogane" e "sezione monopoli".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 8 novembre 2012, limitatamente all'art. 2, comma 4, lettera b), nella parte in cui ha istituito il ruolo del personale non dirigenziale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli articolandolo nelle sezioni "dogane" e "monopoli".
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
I ricorrenti, già dipendenti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, contestano la suddivisione in due sezioni del ruolo unico del personale non dirigenziale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, istituito in seguito all'incorporazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nell'Agenzia delle dogane. Deducono la violazione e falsa applicazione dell'art. 23-quater, comma 5, della legge n. 135 del 2012, sostenendo che la disposizione primaria avrebbe previsto soltanto l'inquadramento del personale nei ruoli dell'Agenzia incorporante, senza autorizzare l'articolazione del ruolo in sezioni. Denunciano inoltre eccesso di potere, irragionevolezza e disparità di trattamento, poiché la distinzione potrebbe pregiudicare mobilità, progressioni di carriera e progressioni economiche del personale proveniente dai Monopoli; lamentano altresì l'assenza di una corrispondente distinzione per il personale dirigenziale. È stata proposta anche istanza cautelare, fondata sul paventato rischio di trattamenti differenziati e di pregiudizi irreparabili nelle future progressioni.
Il parere
La Sezione ritiene che il ricorso debba essere respinto. In via preliminare rileva l'assenza di una lesione concreta e attuale e di un'utilità derivante dall'eventuale annullamento dell'atto, profili che avrebbero potuto condurre alla declaratoria di inammissibilità per difetto originario di interesse. Nel merito, tuttavia, giudica infondate le censure. Il decreto ministeriale è qualificato come atto esecutivo e attuativo dell'art. 23-quater del decreto-legge n. 95 del 2012, privo di effetti sostanziali sul trattamento giuridico ed economico del personale trasferito. La suddivisione in sezioni è ritenuta una misura organizzativa, funzionale alla continuità delle attività e alla distinta valorizzazione delle professionalità provenienti dai due enti, mentre il ruolo resta unico. L'art. 23-quater, comma 5, non vieta l'articolazione interna dei ruoli, rimessa all'autonomia organizzativa delle Agenzie fiscali ai sensi dell'art. 61, comma 2, del d.lgs. n. 300 del 1999. La distinzione non incide sul trattamento economico, sulle progressioni di carriera o sulle opportunità professionali, disciplinate dalla normativa e dalla contrattazione applicabili all'intero comparto. Le progressioni verticali sono soggette alla regola del concorso pubblico, con possibile riserva per gli interni non superiore al cinquanta per cento, mentre quelle economiche sono finanziate tramite i fondi dell'amministrazione. Anche la diversa disciplina del personale dirigenziale è giustificata dalla natura manageriale delle relative funzioni. La paventata segregazione del personale proveniente dai Monopoli resta una mera congettura, non comprovata da provvedimenti lesivi consequenziali. La Sezione conclude quindi per il rigetto del ricorso.
Osservazioni
Interesse a ricorrere
La Sezione rileva l'assenza di una lesione concreta e attuale della sfera giuridica dei ricorrenti e di una concreta utilità derivante dall'annullamento dell'atto; la suddivisione in sezioni non ha prodotto, secondo gli atti, effetti pregiudizievoli su trattamento economico, carriera o progressioni.
Art. 23-quater, comma 5, legge n. 135 del 2012
La disposizione impone l'inquadramento del personale trasferito nei ruoli dell'Agenzia incorporante, ma non vieta né disciplina le modalità di articolazione interna dei ruoli; la previsione di sezioni organizzative non integra pertanto violazione di legge.
Natura organizzativa della suddivisione in sezioni
La distinzione tra sezione dogane e sezione monopoli è una scelta organizzativa, coerente con la necessità di garantire la continuità delle funzioni e dei servizi durante il processo di riorganizzazione, senza trasformare il ruolo in due ruoli distinti.
Parità di trattamento e progressioni
Non è dimostrata alcuna disparità di trattamento: il personale resta soggetto al medesimo regime giuridico, contrattuale e previdenziale e accede alle medesime opportunità di carriera. Le progressioni verticali ed economiche sono regolate da disposizioni generali applicabili al comparto.
Differenza rispetto al personale dirigenziale
L'assenza di una distinzione sezionale per i dirigenti non è illogica, poiché le funzioni dirigenziali hanno natura manageriale e presentano una minore specificità settoriale rispetto alle attività del personale non dirigenziale.
Trattamento economico accessorio
La differenziazione transitoria di alcune componenti del trattamento accessorio, comprese le indennità di amministrazione, riflette le diverse realtà organizzative preesistenti e non costituisce discriminazione; la disciplina successiva ha perseguito il progressivo allineamento dei trattamenti.
Norme richiamate
art. 23-quater d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla l. 7 agosto 2012, n. 135
comma 1; comma 3; comma 5; comma 7
La norma ha disposto l'incorporazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nell'Agenzia delle dogane, ha previsto l'adozione del decreto ministeriale attuativo, ha imposto l'inquadramento del personale nei ruoli dell'Agenzia incorporante e ha garantito la continuità delle funzioni durante la riorganizzazione.
art. 2, comma 4, lettera b), d.m. 8 novembre 2012
"sezione dogane" e "sezione monopoli"
La disposizione ha articolato il ruolo del personale non dirigenziale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli in due sezioni, misura ritenuta organizzativa e non lesiva.
art. 61, comma 2, d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300
Riconosce l'autonomia organizzativa delle Agenzie fiscali, sulla cui base è stata ritenuta legittima l'articolazione interna del ruolo.
art. 62 d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150
Stabilisce il concorso pubblico quale regola generale per le progressioni tra le aree, consentendo una riserva per il personale interno non superiore al cinquanta per cento dei posti.
art. 9, comma 21, d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla l. 30 luglio 2010, n. 122
È richiamato in relazione al blocco delle progressioni economiche per gli anni 2012 e 2013.
d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199
Disciplina il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nell'ambito del quale è stato reso il parere.
Massime di principio
- L'articolazione interna di un ruolo unico in sezioni organizzative, quando non incide sull'inquadramento, sul trattamento giuridico ed economico o sulle condizioni di carriera, costituisce esercizio dell'autonomia organizzativa dell'amministrazione e non richiede una specifica autorizzazione legislativa, salvo un espresso divieto della fonte primaria.
- La previsione di una distinzione organizzativa tra il personale proveniente da enti incorporati e quello dell'ente incorporante non integra di per sé una disparità di trattamento: occorre dimostrare un concreto effetto pregiudizievole sulle posizioni giuridiche, economiche o professionali degli interessati.
- Nel ricorso straordinario è carente l'interesse a ricorrere quando l'annullamento dell'atto impugnato non sia idoneo a procurare al ricorrente un'utilità concreta e attuale e la lesione dedotta consista in un pregiudizio meramente eventuale o congetturale.
- La diversa articolazione organizzativa del personale dirigenziale e non dirigenziale può essere giustificata dalla diversa natura delle funzioni esercitate, purché la differenziazione risponda a esigenze organizzative oggettive e non produca trattamenti sostanziali irragionevolmente discriminatori.
- La continuità delle funzioni e dei servizi durante un processo di incorporazione può giustificare misure organizzative transitorie che conservino, per un periodo, la distinzione delle attività e delle professionalità provenienti dagli enti originari, senza determinare la creazione di ruoli giuridicamente separati.
Suddivisione del ruolo del personale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da una pluralità di dipendenti già in servizio presso l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato contro il Ministero dell’economia e delle finanze e l’Agenzia delle dogane e dei monopoli. L’impugnazione concerne il decreto ministeriale 8 novembre 2012, adottato in seguito all’incorporazione dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nell’Agenzia delle dogane, limitatamente alla disposizione che ha articolato il ruolo del personale non dirigenziale nelle sezioni “dogane” e “monopoli”.
Premesse e svolgimento del procedimento
L’art. 23-quater del d.l. n. 95 del 2012, convertito dalla l. n. 135 del 2012, ha previsto, dal 1° dicembre 2012, l’incorporazione dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nell’Agenzia delle dogane, poi denominata Agenzia delle dogane e dei monopoli. Il decreto ministeriale 8 novembre 2012 ha dato attuazione a tale incorporazione, prevedendo un ruolo unico del personale non dirigenziale articolato in due sezioni corrispondenti ai settori di provenienza e di attività.
Il ricorso è stato notificato nel febbraio 2013. La Sezione, con parere interlocutorio del 27 gennaio 2014, aveva respinto l’istanza cautelare e disposto la trasmissione della relazione istruttoria ai ricorrenti, per garantire il contraddittorio. Poiché non risultava documentato l’adempimento dell’ordine istruttorio, la Sezione ha successivamente sollecitato l’amministrazione e le parti, invitandole anche a comunicare l’eventuale persistenza dell’interesse alla decisione. In assenza di riscontro e considerata la risalenza dell’affare, il ricorso è stato deciso sulla base degli atti disponibili.
Motivi di ricorso
I ricorrenti hanno dedotto due principali censure. In primo luogo, hanno sostenuto che l’art. 23-quater, comma 5, della l. n. 135 del 2012 si limitasse a disporre l’inquadramento del personale trasferito nei ruoli dell’Agenzia incorporante, senza autorizzare la suddivisione del ruolo in due sezioni. Hanno quindi denunciato la violazione della norma primaria.
In secondo luogo, hanno lamentato eccesso di potere, irragionevolezza e disparità di trattamento. Secondo la prospettazione, la sezione separata riservata al personale proveniente dai Monopoli avrebbe potuto determinare una “segregazione” organizzativa, con limitazioni alla mobilità e alle future progressioni economiche e di carriera. È stata inoltre contestata la mancata previsione di un’analoga distinzione per il personale dirigenziale.
Valutazione sull’interesse a ricorrere
La Sezione rileva anzitutto che non emerge una lesione concreta e attuale della sfera giuridica dei ricorrenti. Non risulta neppure quale utilità concreta potrebbe derivare dall’annullamento della previsione impugnata. Il timore di futuri pregiudizi nelle progressioni o nei trattamenti è considerato meramente eventuale e non accompagnato dall’indicazione di provvedimenti applicativi effettivamente lesivi.
Tale rilievo avrebbe potuto condurre alla declaratoria di inammissibilità per difetto originario di interesse. Tuttavia, il parere esamina anche il merito delle censure e conclude per la loro infondatezza.
Natura e funzione della suddivisione in sezioni
Il decreto ministeriale è qualificato come atto esecutivo e attuativo della disciplina legislativa sull’incorporazione. Esso non modifica sostanzialmente il trattamento giuridico o economico del personale trasferito, ma prende atto, per esigenze di continuità amministrativa e organizzativa, delle diverse attività e professionalità già riferibili ai due enti.
La Sezione sottolinea che il ruolo del personale non dirigenziale è unico. Le sezioni rappresentano un’articolazione interna, collegata ai settori dogane e monopoli, e non due distinti ruoli giuridici. La soluzione è coerente con l’art. 23-quater, comma 7, che imponeva di assicurare la continuità delle funzioni fino al completamento del processo di riorganizzazione.
Trattamento giuridico, economico e progressioni
L’art. 23-quater, comma 5, garantisce al personale trasferito l’inquadramento nei ruoli dell’Agenzia incorporante e il mantenimento del trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, con eventuale assegno ad personam riassorbibile.
Secondo il parere, la suddivisione in sezioni non incide su tale trattamento né sulle modalità di progressione, che restano disciplinate dalle norme legislative e contrattuali applicabili all’intero comparto delle Agenzie fiscali. Le progressioni verticali sono soggette alla regola del concorso pubblico, con una possibile riserva per il personale interno non superiore al cinquanta per cento dei posti, ai sensi dell’art. 62 del d.lgs. n. 150 del 2009. Le progressioni economiche sono invece collegate alle risorse dei fondi per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività.
La circostanza che il personale già appartenente all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato fosse soggetto, dal 2004, al medesimo contratto collettivo nazionale del comparto Agenzie fiscali conferma, secondo la Sezione, la corrispondenza delle posizioni ordinamentali e l’assenza di un concreto pregiudizio derivante dalla distinzione sezionale.
Differenziazione rispetto al personale dirigenziale
La mancata previsione di sezioni distinte per il personale dirigenziale non è ritenuta illogica o discriminatoria. Le funzioni dirigenziali hanno natura manageriale e, secondo il parere, prescindono maggiormente dalla specificità dei singoli settori operativi. La differenza organizzativa tra personale dirigenziale e non dirigenziale è quindi giustificata dalla diversa natura delle funzioni esercitate.
Trattamento accessorio e successiva riorganizzazione
La Sezione esclude che la differenziazione transitoria di alcune componenti del trattamento accessorio, comprese le indennità di amministrazione, costituisca discriminazione. Essa riflette le diverse realtà organizzative e funzionali preesistenti e si inserisce in un processo di progressiva armonizzazione, richiamando gli accordi collettivi nazionali integrativi del 2009 e del 2012 e la nota dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 22 luglio 2011.
Il processo di riorganizzazione successivo all’incorporazione è stato poi completato mediante gli atti organizzativi dell’Agenzia, che hanno assicurato l’integrazione del personale in un unico ruolo e superato la fase transitoria della suddivisione in sezioni.
Conclusioni
La previsione delle sezioni “dogane” e “monopoli” è ritenuta una scelta organizzativa neutra, coerente con la continuità delle funzioni e dei servizi e non lesiva delle posizioni dei dipendenti. La prospettata segregazione del personale proveniente dai Monopoli resta una congettura non supportata da concreti atti applicativi pregiudizievoli.
La Sezione esprime pertanto il parere che il ricorso debba essere respinto.
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