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Parere

Parere n. 1557/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto dai signori Cristiana Simona Fiaschi, Fiaschi Gianmarco e Carla Mennini contro il Comune di Prato per l’annullamento dell’ordinanza sindacale del 20 ottobre 2009 (prot. 130007) di inagibilità con ordine di immediata cessazione dell’utilizzo dell’immobile sito in Prato, via Galcianese n. 93/o, notificata il 13 novembre 2009, oltre che degli atti presupposti, preliminari e/o conseguenti, ancorché incogniti.

Giustizia amministrativa201302645

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione dell'ordinanza sindacale del 20 ottobre 2009, prot. n. 130007, recante dichiarazione di inagibilità e inabitabilità, cessazione immediata dell'utilizzo e sgombero di un opificio industriale sito in Prato, via Galcianese n. 93/o.

Esito

RIGETTO

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza sindacale adottata dopo un sopralluogo interforze che aveva rilevato 52 vani abusivi, destinati in parte a dormitorio e cucina, gravi carenze igienico-sanitarie e antincendio, violazioni della sicurezza sul lavoro e la presenza di numerosi cittadini cinesi, alcuni privi di documenti. Essi hanno dedotto: l'insussistenza dei presupposti per l'esercizio del potere contingibile e urgente ex art. 54 del d.lgs. n. 267/2000 e lo sviamento di potere; l'incompetenza relativa del Sindaco; l'illegittimità dell'ordine rivolto ai proprietari estranei agli abusi commessi dai conduttori; il difetto di istruttoria e di motivazione, anche per mancata considerazione dei lavori di ripristino; la contraddittorietà tra il precedente parere dirigenziale e l'ordinanza; l'omessa comunicazione di avvio del procedimento. È stata inoltre proposta istanza cautelare.

Il parere

La Sezione ha ritenuto di poter decidere sulla base degli atti disponibili, nonostante l'inadempimento del Ministero alle richieste istruttorie e il mancato riscontro delle parti. Il ricorso è stato ritenuto infondato. L'ordinanza è stata qualificata come misura complessa, non meramente dichiarativa dell'inagibilità, ma diretta a rimuovere una situazione concreta e attuale di grave pericolo per salute, igiene e sicurezza mediante la cessazione dell'utilizzo e lo sgombero dell'immobile. Il potere ex art. 54 del d.lgs. n. 267/2000 è stato ritenuto utilizzabile perché i rimedi ordinari non erano sufficienti a fronteggiare il fenomeno unitario di illegalità accertato. È stata esclusa l'incompetenza, poiché l'atto non si esauriva nella dichiarazione sanitaria di inagibilità. È stata respinta la censura relativa all'estraneità dei proprietari, in quanto l'ordine non aveva natura sanzionatoria e poteva essere rivolto anche al titolare del bene, tenuto a cooperare alla rimozione del pericolo. Sono state respinte anche le doglianze sul difetto di istruttoria e sulla mancata valutazione dei lavori, ritenuti non sufficienti a dimostrare il superamento integrale delle criticità. L'urgenza e la gravità del pericolo giustificavano infine l'omessa comunicazione di avvio del procedimento.

Osservazioni

Primo motivo - Presupposti del potere contingibile e urgente e sviamento di potere

La situazione accertata, caratterizzata dalla concomitanza di abusi edilizi, gravi carenze igienico-sanitarie, violazioni antincendio e della sicurezza sul lavoro, sovraffollamento e presenza di persone prive di documenti, integrava un pericolo concreto, attuale e grave per la salute e la sicurezza. La complessità del fenomeno rendeva inadeguati i rimedi ordinari e non emergeva alcuno sviamento verso finalità estranee alla tutela pubblica.

Secondo motivo - Competenza del Sindaco

L'ordinanza non era una mera dichiarazione di inagibilità per ragioni igienico-sanitarie, ma un provvedimento complesso di cessazione dell'utilizzo e sgombero. Pertanto, risultava legittimamente adottata nell'esercizio del più ampio potere sindacale ex art. 54 del d.lgs. n. 267/2000.

Terzo e quarto motivo - Destinatari dell'ordine, motivazione e istruttoria

L'ordine non aveva natura sanzionatoria e non presupponeva la colpevolezza dei destinatari. I proprietari, in quanto titolari del bene e percettori del vantaggio economico della locazione, erano tenuti a cooperare alla rimozione del pericolo, anche se gli abusi erano stati commessi dai conduttori. I lavori eseguiti non dimostravano il completo ripristino dell'abitabilità e dell'agibilità, che richiedeva una verifica complessiva successiva allo sgombero.

Quinto motivo - Contraddittorietà tra atti

Non sussisteva contraddizione tra il precedente parere dirigenziale e l'ordinanza, poiché gli atti si fondavano su accertamenti e momenti temporali diversi; inoltre, la documentazione prodotta attestava al più la rimozione di alcune anomalie, non il superamento integrale delle criticità.

Sesto motivo - Comunicazione di avvio del procedimento

L'omissione della comunicazione di avvio era giustificata dall'urgenza e dal grave pericolo per l'incolumità pubblica. Le condizioni di sovraffollamento, promiscuità tra attività lavorativa e abitativa e antigienicità dei locali imponevano l'adozione immediata del provvedimento.

Norme richiamate

  • art. 54 d.lgs. n. 267/2000

    Il potere contingibile e urgente del Sindaco quale ufficiale di Governo può essere esercitato per fronteggiare situazioni eccezionali e impreviste di pericolo concreto e attuale, quando i rimedi ordinari risultino inadeguati; può comprendere ordini di cessazione dell'utilizzo e sgombero.

  • art. 222 R.D. n. 1265/1934

    La disposizione riguarda la competenza sanitaria in materia di inagibilità, ma non esclude l'esercizio del più ampio potere contingibile e urgente quando l'atto abbia natura complessa e sia diretto a rimuovere una situazione globale di pericolo.

  • art. 26 d.P.R. n. 380/2001

    Richiamato dai ricorrenti in relazione alla disciplina edilizia, non impedisce l'adozione dell'ordinanza sindacale contingibile e urgente quando le ordinarie misure edilizie siano inadeguate a fronteggiare il pericolo complessivo.

  • art. 7 l. n. 241/1990

    L'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento può essere derogato quando sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità, come nel caso di grave e imminente pericolo per l'incolumità pubblica.

  • artt. 3, 6, 9 e 10 l. n. 241/1990

    Le garanzie di motivazione, istruttoria e partecipazione devono essere valutate in rapporto alla natura urgente del provvedimento; nel caso concreto la Sezione ha ritenuto adeguati gli accertamenti e la motivazione fondati sui sopralluoghi delle autorità competenti.

  • artt. 50, commi 3 e 4, e 107 d.lgs. n. 267/2000

    Richiamati nel ricorso con riguardo alla ripartizione delle competenze sindacali e dirigenziali; la Sezione ha ritenuto prevalente, nel caso concreto, la competenza sindacale derivante dall'art. 54.

  • art. 36 R.D. n. 444/1942

    Richiamato in relazione all'obbligo dell'Amministrazione di fornire la relazione definitiva di merito e gli elementi istruttori richiesti nel procedimento consultivo.

Massime di principio

  • Il potere contingibile e urgente del Sindaco è legittimo quando una pluralità coordinata di violazioni edilizie, igienico-sanitarie e di sicurezza produca una situazione unitaria, concreta e attuale di grave pericolo e gli strumenti ordinari non siano idonei a rimuoverla tempestivamente.
  • Un'ordinanza che imponga la cessazione dell'utilizzo e lo sgombero di un immobile pericoloso non ha natura meramente dichiarativa né necessariamente sanzionatoria, ma può costituire una misura ripristinatoria diretta a eliminare il pericolo in concreto.
  • Le misure contingibili e urgenti possono essere rivolte anche al proprietario dell'immobile, indipendentemente dalla sua responsabilità per gli abusi, quando la rimozione del pericolo richieda la sua cooperazione quale titolare del bene.
  • La realizzazione di lavori edilizi o la rimozione di singole anomalie non dimostra da sola il superamento della situazione di pericolo: occorre una verifica complessiva e definitiva delle condizioni di agibilità, abitabilità, igiene e sicurezza.
  • L'omessa comunicazione di avvio del procedimento è giustificata quando l'urgenza e la gravità del pericolo per l'incolumità pubblica rendano incompatibile il previo svolgimento delle garanzie partecipative.

Ordinanza sindacale di inagibilità e sgombero di un opificio

Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da comproprietari e usufruttuaria contro il Comune di Prato per l'annullamento dell'ordinanza sindacale del 20 ottobre 2009, prot. n. 130007, notificata il 13 novembre 2009. L'atto dichiarava l'inagibilità e l'inabitabilità di un opificio industriale, ordinava la cessazione immediata dell'utilizzo e disponeva lo sgombero entro quindici giorni.

Premesse fattuali e procedimento consultivo

A seguito di un sopralluogo interforze del 5 febbraio 2009 erano stati accertati 52 vani abusivi, di cui 46 destinati a dormitorio e 6 a cucina, per circa 540 metri quadrati, all'interno di un immobile avente destinazione artigianale. Erano state inoltre rilevate gravi carenze igienico-sanitarie, insufficiente aerazione e illuminazione, inadeguatezza dello smaltimento delle acque, 17 bombole di gas non conformi e violazioni della sicurezza sul lavoro.

Nel capannone erano presenti 38 cittadini cinesi, 29 dei quali privi di documenti. L'immobile era stato sottoposto a sequestro, successivamente revocato. I proprietari avevano poi avviato lavori di rimessione in pristino e avevano prodotto documentazione tecnica relativa alla rimozione di alcune difformità e anomalie.

Il parere interlocutorio n. 4064 del 2013 aveva respinto l'istanza cautelare e richiesto al Ministero una relazione definitiva, previa acquisizione delle controdeduzioni del Comune e di informazioni aggiornate. Tali richieste non sono state adempiute. La Sezione ha comunque deciso l'affare, considerato il notevole tempo trascorso e l'assenza di riscontri anche da parte dei ricorrenti.

Motivi del ricorso

I ricorrenti hanno dedotto sei motivi, sostenendo principalmente che:

  • non ricorressero i presupposti per l'ordinanza contingibile e urgente ex art. 54 del d.lgs. n. 267/2000;
  • l'atto fosse sviato, perché diretto in realtà a liberare l'immobile dalla presenza di cittadini stranieri;
  • il Sindaco fosse incompetente, dovendo applicarsi la disciplina sanitaria o edilizia ordinaria;
  • l'ordine fosse stato rivolto illegittimamente ai proprietari, estranei agli abusi commessi dai conduttori;
  • l'istruttoria fosse incompleta e la motivazione insufficiente, soprattutto per la mancata valutazione dei lavori di ripristino;
  • vi fosse contraddizione tra gli atti tecnici precedenti e l'ordinanza;
  • fosse stata omessa la comunicazione di avvio del procedimento senza una reale situazione di urgenza.

Valutazione sui presupposti dell'ordinanza

La Sezione ha ritenuto che l'ordinanza fosse il risultato necessario e proporzionato di un articolato accertamento. Il pericolo non derivava da una singola irregolarità, ma dal concorso di abusi edilizi, condizioni igieniche incompatibili con l'uso dei locali, violazioni antincendio e della sicurezza sul lavoro, sovraffollamento e promiscuità tra attività produttiva e abitativa.

Tale quadro configurava un pericolo concreto, attuale e grave per la salute e la sicurezza degli occupanti e della collettività. Secondo il parere, la complessità della situazione rendeva inadeguate le ordinarie procedure sanzionatorie edilizie o igienico-sanitarie. L'intervento sindacale poteva quindi mirare non soltanto a sanzionare singole violazioni, ma a rimuovere la situazione complessiva mediante la cessazione dell'utilizzo e lo sgombero.

Competenza del Sindaco e natura dell'atto

La Sezione ha escluso che l'ordinanza fosse una semplice dichiarazione di inagibilità riconducibile esclusivamente alla disciplina sanitaria. L'atto aveva natura complessa e perseguiva la rimozione immediata di una situazione di pericolo mediante ordini comportamentali rivolti ai destinatari.

Per tale ragione, la base giuridica è stata individuata nel più ampio potere di ordinanza del Sindaco quale ufficiale di Governo ai sensi dell'art. 54 del d.lgs. n. 267/2000. La circostanza che l'ordine potesse incidere su soggetti non responsabili materialmente degli abusi non escludeva la competenza, poiché rilevava la necessità di eliminare la situazione di fatto pericolosa.

Posizione dei proprietari e rilievo dei lavori di ripristino

La Sezione ha respinto la tesi secondo cui i proprietari non potessero essere destinatari dell'ordine perché gli abusi erano stati realizzati dai conduttori. L'ordinanza non aveva carattere sanzionatorio e non presupponeva la colpevolezza del destinatario. Il proprietario, quale titolare del bene e soggetto che traeva vantaggio dalla locazione, era tenuto a cooperare al ripristino della legalità e della sicurezza dell'immobile.

La documentazione relativa ai lavori non è stata ritenuta sufficiente a dimostrare il completo superamento delle criticità. La rimozione di alcune opere abusive o anomalie antincendio non equivaleva alla verifica definitiva dell'abitabilità e dell'agibilità. Anche la nota dei Vigili del Fuoco del 20 novembre 2009 attestava il superamento delle sole anomalie antincendio indicate in uno specifico punto dell'ordinanza, lasciando impregiudicate le questioni edilizie e igienico-sanitarie.

Contraddittorietà e comunicazione di avvio

Non è stata ravvisata contraddizione tra il precedente parere dirigenziale e l'ordinanza, perché i due atti si riferivano a momenti e accertamenti differenti. L'ordinanza teneva conto della situazione complessiva e della mancata dimostrazione del ripristino integrale.

Quanto alla partecipazione procedimentale, l'omessa comunicazione di avvio è stata ritenuta legittima per la presenza di esigenze di celerità. Le condizioni di sovraffollamento, antigienicità, promiscuità d'uso e pericolo per l'incolumità pubblica rendevano necessario intervenire senza attendere lo svolgimento degli adempimenti partecipativi ordinari.

Conclusioni

La Sezione ha espresso parere per il rigetto del ricorso straordinario. Il provvedimento sindacale è stato ritenuto legittimo quanto ai presupposti, alla competenza, ai destinatari, all'istruttoria, alla motivazione e alla deroga alla comunicazione di avvio del procedimento.

Come è indicizzato

MaterieAgibilità e certificazioniAbusi edilizi e sanzioniOrdinanze contingibili e urgentiPartecipazione al procedimento
RamiEdiliziaEnti locali e organizzazione amministrativaProcedimento amministrativo
IstitutiProporzionalità e ragionevolezzaEccesso di potereDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentale

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