Parere n. 1555/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario, con istanza sospensiva, proposto con deposito diretto ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, dal signor -OMISSIS- contro l’U.T.G. - Prefettura di -OMISSIS-, Ministero dell’interno e nei confronti di -OMISSIS- per l’annullamento del provvedimento n. 0521622 del 29 dicembre 2025 di diniego del permesso di soggiorno e revoca del nulla osta a lavoro subordinato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del diniego del permesso di soggiorno per attesa occupazione e della revoca del nulla osta al lavoro subordinato
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Il ricorrente, cittadino straniero entrato in Italia in forza di un nulla osta al lavoro subordinato e di un visto d’ingresso, ha impugnato il diniego del permesso di soggiorno per attesa occupazione, contestando anche la presupposta revoca del nulla osta. Ha dedotto la tardività e irregolarità delle comunicazioni amministrative, la violazione delle garanzie partecipative e dell’obbligo di convocazione, il difetto di motivazione e l’eccesso di potere, sostenendo che la mancata instaurazione del rapporto di lavoro fosse non imputabile a lui e che la propria attività lavorativa successiva e la disponibilità di un nuovo datore di lavoro imponessero una valutazione concreta della sua posizione. Il Ministero ha eccepito l’irricevibilità del ricorso per tardiva impugnazione della revoca del nulla osta e, nel merito, ha sostenuto che il permesso per attesa occupazione presupponga la previa instaurazione e successiva cessazione di un rapporto di lavoro, non essendo sufficiente la mancata stipulazione del contratto promesso.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto il ricorso in parte irricevibile e in parte infondato. La contestazione della revoca del nulla osta è tardiva: il termine di 120 giorni per il ricorso straordinario decorre dalla piena conoscenza della revoca, avvenuta mediante comunicazione all’indirizzo PEC indicato dallo stesso ricorrente come domicilio, e non dal successivo diniego del permesso di soggiorno. La revoca è un provvedimento autonomo e definitivo, che non può essere nuovamente impugnato come atto presupposto per eludere la decadenza. Quanto al diniego del permesso per attesa occupazione, il ricorso è infondato perché l’art. 22, comma 11, del d.lgs. n. 286/1998 richiede la previa instaurazione di un rapporto di lavoro poi cessato; non si applica invece quando il rapporto non sia mai iniziato. Il Consiglio ha inoltre escluso la violazione delle garanzie partecipative, ritenendo che le comunicazioni siano state inviate ai recapiti indicati dal ricorrente e che l’eventuale mancata conoscenza effettiva dipendesse dalla mancata gestione o aggiornamento del domicilio digitale. Anche a prescindere dalle notifiche, la convocazione non avrebbe potuto modificare l’esito, poiché il datore di lavoro non aveva mai manifestato una concreta volontà di procedere all’assunzione. La circolare ministeriale del 2007 non è stata ritenuta applicabile al nuovo quadro normativo delineato dall’art. 42, comma 2, del d.l. n. 73/2022.
Osservazioni
Tardiva impugnazione della revoca del nulla osta
La revoca del nulla osta è un provvedimento autonomo, autosufficiente e produttivo di effetti definitivi. Il termine di 120 giorni per il ricorso straordinario decorre dalla sua effettiva conoscenza e non può essere fatto decorrere dal successivo diniego del permesso di soggiorno. L’impugnazione della revoca come atto presupposto è quindi irricevibile per tardività.
Validità della comunicazione tramite domicilio digitale
La comunicazione della revoca all’indirizzo PEC indicato dal ricorrente come domicilio eletto è idonea a determinare la piena conoscenza dell’atto. L’amministrazione non è tenuta a ricercare recapiti alternativi non risultanti dagli atti, né risponde del malfunzionamento della PEC del datore di lavoro quando abbia comunque comunicato l’atto al lavoratore.
Presupposti del permesso di soggiorno per attesa occupazione
L’art. 22, comma 11, del d.lgs. n. 286/1998 presuppone la previa instaurazione di un rapporto di lavoro successivamente cessato. Il titolo non è riconoscibile al lavoratore per il quale il rapporto promesso non sia mai stato instaurato, anche se la mancata assunzione non dipende dalla sua volontà.
Inapplicabilità della disciplina amministrativa richiamata dal ricorrente
La circolare ministeriale del 2007, elaborata in un diverso contesto procedurale, non impone la convocazione del lavoratore né consente il rilascio del permesso per attesa occupazione quando il rapporto non sia mai iniziato. Le ipotesi di sopravvenuta indisponibilità del datore di lavoro per forza maggiore non sono assimilabili all’abbandono iniziale della procedura da parte del datore.
Garanzie partecipative e convocazione
Non sussiste violazione delle garanzie partecipative quando le comunicazioni siano state inviate ai recapiti indicati dal destinatario e la mancata conoscenza effettiva dipenda dalla mancata gestione o dall’omesso aggiornamento del domicilio digitale. In ogni caso, la convocazione non avrebbe potuto incidere sull’esito, non essendo stata dimostrata una concreta volontà datoriale di assumere.
Norme richiamate
art. 9 d.P.R. n. 1199/1971
Il termine per proporre il ricorso straordinario decorre dalla piena conoscenza del provvedimento lesivo; un atto autonomo e definitivo non può essere impugnato tardivamente mediante contestazione del successivo atto presupponente.
art. 3-bis l. n. 241/1990
La comunicazione amministrativa può essere effettuata utilizzando il domicilio digitale e i recapiti indicati dall’interessato nel procedimento.
d.P.R. n. 394/1999
È richiamato, unitamente alle altre disposizioni applicabili, a sostegno della validità delle comunicazioni nel procedimento relativo ai titoli di ingresso e soggiorno.
art. 47 codice civile
È richiamato in relazione all’elezione di domicilio utilizzata per le comunicazioni amministrative.
art. 22, comma 11, d.lgs. n. 286/1998
Il permesso di soggiorno per attesa occupazione presuppone la perdita di un rapporto di lavoro già instaurato; non si applica alla mancata instaurazione del rapporto promesso.
art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998
Il ricorrente ne invoca l’applicazione per una valutazione concreta e individualizzata della propria posizione, ma la censura non viene accolta.
art. 7 l. n. 241/1990
La Sezione esclude la violazione dell’obbligo di comunicazione di avvio e delle garanzie partecipative, ritenendo regolarmente effettuate le comunicazioni ai recapiti disponibili.
art. 42, comma 2, d.l. n. 73/2022
La disposizione ha modificato il procedimento di ingresso per lavoro, rendendo non più coerente l’applicazione automatica della circolare ministeriale del 2007 alle ipotesi di mancata instaurazione del rapporto.
Circolare ministeriale n. 3836 del 20 agosto 2007
È ritenuta non applicabile al nuovo quadro normativo, poiché elaborata per fattispecie caratterizzate da una lunga attesa tra il nulla osta e l’ingresso e da una sopravvenuta indisponibilità del datore di lavoro.
sentenze Consiglio di Stato nn. 3158/2025 e 4839/2025
Ribadiscono che il permesso per attesa occupazione richiede la perdita di un rapporto di lavoro già instaurato e non può essere rilasciato quando il contratto promesso non sia mai stato stipulato.
Massime di principio
- Nel ricorso straordinario, il termine di 120 giorni decorre dalla piena conoscenza del provvedimento autonomo e lesivo; la successiva adozione di un atto consequenziale non consente di impugnare tardivamente l’atto presupposto.
- La revoca del nulla osta al lavoro subordinato, una volta notificata e non impugnata nei termini, conserva autonomia ed efficacia definitiva e non può essere rimessa in discussione mediante l’impugnazione del successivo diniego del permesso di soggiorno.
- Il permesso di soggiorno per attesa occupazione previsto dall’art. 22, comma 11, del d.lgs. n. 286/1998 presuppone l’instaurazione di un rapporto di lavoro poi cessato; la mancata instaurazione del rapporto non è equiparabile alla sua perdita.
- L’amministrazione adempie all’obbligo di comunicazione utilizzando i recapiti digitali indicati dall’interessato nel procedimento e non è tenuta a ricercare autonomamente domicili o recapiti alternativi non formalmente comunicati.
- La mancata convocazione del lavoratore non determina l’illegittimità del provvedimento quando la partecipazione non avrebbe potuto incidere sull’esito del procedimento, in assenza di una concreta e dimostrata volontà del datore di lavoro di procedere all’assunzione.
Diniego del permesso di soggiorno per attesa occupazione e revoca del nulla osta
Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da un cittadino straniero contro il diniego del permesso di soggiorno per attesa occupazione e contro la presupposta revoca del nulla osta al lavoro subordinato. La Sezione ha concluso per l’irricevibilità della contestazione relativa alla revoca e per il rigetto delle censure concernenti il diniego del permesso.
Vicenda procedimentale
Il nulla osta al lavoro subordinato era stato richiesto da una società e rilasciato prima dell’ingresso del lavoratore in Italia. Dopo l’ingresso, tuttavia, il contratto di soggiorno non era stato sottoscritto e il rapporto di lavoro con il datore originario non era mai stato instaurato. Il lavoratore aveva successivamente svolto attività lavorativa per altre aziende e aveva chiesto il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione.
La Prefettura aveva prima revocato il nulla osta e poi respinto la domanda di permesso di soggiorno. Il ricorrente ha contestato la regolarità delle comunicazioni, l’omessa convocazione, la mancata partecipazione procedimentale, il difetto di motivazione e l’erronea interpretazione dei presupposti del permesso per attesa occupazione.
Tardività dell’impugnazione della revoca
La Sezione ha ritenuto che la revoca del nulla osta fosse stata comunicata il 1° settembre 2025 all’indirizzo PEC indicato dallo stesso ricorrente quale domicilio nell’ambito della procedura. Da tale data decorreva il termine di 120 giorni previsto dall’art. 9 del d.P.R. n. 1199/1971.
Il ricorso, notificato nell’aprile 2026, è stato quindi considerato tardivo nella parte in cui mirava a contestare la revoca. La Sezione ha escluso che il ricorrente potesse far decorrere il termine dal successivo diniego del permesso di soggiorno: la revoca era infatti un atto autonomo, autosufficiente e definitivo. La sua deduzione come atto presupposto del diniego non poteva eludere il termine decadenziale.
Validità delle comunicazioni digitali
Il Consiglio di Stato ha ritenuto sufficiente l’invio delle comunicazioni all’indirizzo PEC indicato dal ricorrente. L’amministrazione non è tenuta a ricercare attivamente recapiti ulteriori o diversi, quando l’interessato non abbia formalmente comunicato il mutamento del domicilio o designato un nuovo domiciliatario.
L’eventuale mancata ricezione da parte del datore di lavoro, dovuta alla casella PEC piena o non valida, non incide sulla validità della comunicazione effettuata direttamente al lavoratore. La Sezione ha inoltre rilevato che il trasferimento del ricorrente e il ricorso all’assistenza di un patronato non erano stati accompagnati dall’aggiornamento del recapito risultante agli atti.
Presupposti del permesso per attesa occupazione
Nel merito, il parere interpreta l’art. 22, comma 11, del d.lgs. n. 286/1998 nel senso che il permesso per attesa occupazione presuppone la perdita di un rapporto di lavoro già instaurato. La norma non riguarda il caso in cui il contratto promesso dal datore di lavoro non sia mai stato stipulato e il lavoratore non abbia mai iniziato a lavorare per quel datore.
La successiva attività lavorativa presso altri datori e la buona fede del lavoratore non sono state ritenute sufficienti a superare l’assenza del presupposto legale. La Sezione ha richiamato le sentenze del Consiglio di Stato nn. 3158 e 4839 del 2025, conformi a tale interpretazione.
Circolare ministeriale del 2007 e nuovo quadro normativo
Il ricorrente aveva invocato la circolare ministeriale n. 3836 del 20 agosto 2007, sostenendo che imponesse la convocazione dello straniero e la verifica della sua buona fede. La Sezione ha escluso l’applicabilità della circolare al caso esaminato.
La circolare era stata elaborata in un contesto nel quale l’istruttoria si svolgeva prima del rilascio del nulla osta e poteva intercorrere un lungo periodo tra il nulla osta e l’ingresso in Italia. Nel nuovo sistema, delineato anche dall’art. 42, comma 2, del d.l. n. 73/2022, il lavoratore può essere impiegato immediatamente dopo l’ingresso. L’indisponibilità del datore di lavoro manifestatasi sin dall’inizio non costituisce quindi un evento sopravvenuto e imprevedibile assimilabile alla forza maggiore.
Garanzie partecipative
La Sezione ha escluso la violazione dell’art. 7 della l. n. 241/1990. Le comunicazioni relative al procedimento risultavano inviate ai recapiti PEC indicati dal ricorrente e la mancata conoscenza effettiva era stata ricondotta alla mancata gestione o all’omesso aggiornamento del domicilio digitale.
In ogni caso, il Collegio ha osservato che la convocazione non avrebbe potuto modificare l’esito del procedimento. L’elemento decisivo era la concreta volontà del datore di lavoro di procedere all’assunzione, volontà che non risultava mai esistita o che era venuta meno sin dall’inizio. Pertanto, anche sotto il profilo sostanziale, la partecipazione del lavoratore non avrebbe potuto condurre al rilascio del titolo richiesto.
Esito
Il parere conclusivo è nel senso che il ricorso debba essere dichiarato in parte irricevibile, per tardiva impugnazione della revoca del nulla osta, e in parte respinto, perché infondato quanto al diniego del permesso di soggiorno per attesa occupazione.
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