Cassazione Civile, Ordinanza n. 15919/2024 del 06/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Due soci di una s.a.s. avevano ricevuto avvisi di accertamento IRPEF con cui l'Ufficio aveva imputato a loro maggiori redditi da lavoro autonomo occasionale non dichiarati, quantificati in corrispondenza di prelevamenti ripetuti e ingiustificati eseguiti nel 2008 da un conto corrente intestato alla società. I contribuenti avevano sostenuto davanti ai giudici di merito che si trattasse di un conto di natura finanziaria e che i prelievi fossero prestiti o movimenti non imponibili; avevano inoltre contestato un errore di calcolo e la mancata considerazione dei redditi societari. In cassazione hanno dedotto: violazione dell'art. 5 TUIR, sostenendo che l'accertamento non riguardasse redditi prodotti in forma associata; violazione del diritto di difesa per mancato contraddittorio endoprocedimentale; violazione delle norme sull'onere della prova e sulla motivazione dell'accertamento; violazione dell'art. 38 d.P.R. 600/1973, perché sarebbe mancato un vero accertamento sintetico fondato su spese e indici di capacità contributiva e su presunzioni gravi, precise e concordanti.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili il primo motivo, perché fondato su una norma non pertinente al caso concreto e comunque volto a contestare ricostruzioni di fatto compiute dai giudici di merito; e il secondo motivo, perché la censura sul contraddittorio endoprocedimentale era nuova e non risultava proposta nei gradi di merito. Ha invece ritenuto infondati il terzo e il quarto motivo: la pretesa fiscale era sorretta da un compendio presuntivo grave, preciso e concordante, fondato non solo sui prelevamenti dal conto della società, ma anche sulla mancata restituzione delle somme, sull'assenza di interessi e sull'assenza di disponibilità economiche dei soci idonee alla restituzione. La Corte ha quindi confermato la legittimità dell'accertamento e condannato i ricorrenti alle spese.
Norme richiamate
art. 5 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
La norma è stata ritenuta non pertinente perché concerne l'imputazione ai soci dei redditi prodotti in forma associata, mentre la controversia riguardava compensi per lavoro autonomo occasionale accertati al di fuori degli utili sociali.
art. 24 Cost.
Richiamato dai ricorrenti per sostenere la necessità del contraddittorio endoprocedimentale, ma la censura è stata dichiarata inammissibile perché proposta per la prima volta in cassazione.
art. 12, comma 7, L. n. 212 del 2000
Invocato per il contraddittorio endoprocedimentale; la Corte non ha esaminato il merito della doglianza per novità della censura.
art. 37-bis, comma 4, d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato dai ricorrenti in tema di contraddittorio, ma la doglianza è stata ritenuta inammissibile per essere stata introdotta solo in sede di legittimità.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro formale sotto cui i quattro motivi sono stati proposti, ma la Corte ha verificato che alcuni censure miravano in realtà a contestare il fatto e non la violazione di legge.
art. 67, comma 1, lett. l), d.P.R. n. 917 del 1986
Richiamato nell'avviso per qualificare i compensi come redditi diversi da lavoro autonomo occasionale non dichiarati.
art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973
Invocato dai ricorrenti sul piano della motivazione dell'accertamento, ma la Corte ha valorizzato la motivazione basata su presunzioni e indizi convergenti.
La Corte ha ritenuto che l'Ufficio avesse assolto il proprio onere probatorio mediante presunzioni gravi, precise e concordanti, mentre i contribuenti non avevano fornito prova contraria sufficiente.
art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973
È stato richiamato dai ricorrenti sull'accertamento sintetico, ma la Corte ha osservato che, nel caso concreto, l'Ufficio aveva fondato la ripresa su un diverso e più ampio quadro presuntivo relativo ai prelevamenti e alle circostanze collegate.
art. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. n. 600 del 1973
La Corte ha ribadito la presunzione legale relativa desumibile dai conti bancari, precisando che, dopo Corte cost. n. 228/2014, il valore presuntivo dei prelevamenti riguarda i soli titolari di reddito d'impresa, mentre i versamenti valgono per tutti i contribuenti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato in presenza dei presupposti processuali.
Massime di principio
- La censura di violazione di legge è inammissibile quando, sotto tale veste, mira in realtà a contestare la ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di merito.
- Nel processo tributario, le eccezioni di nullità dell'atto impositivo devono essere tempestivamente dedotte nei gradi di merito: non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione, né essere rilevate d'ufficio se non dedotte come motivo di impugnazione.
- L'accertamento tributario può essere legittimamente fondato su una presunzione semplice o su un insieme di indizi gravi, precisi e concordanti che, valutati complessivamente, conducano a una prova completa del maggior reddito.
- In tema di movimentazioni bancarie, la disciplina presuntiva deve essere applicata con attenzione alla soggettività del rapporto di conto: la diversa intestazione del conto rispetto al contribuente rileva nel valutare l'efficacia indiziaria delle operazioni.
- Quando l'Ufficio non si limita a valorizzare i prelevamenti, ma aggiunge elementi ulteriori come mancata restituzione, assenza di interessi e impossibilità economica di rimborso, il quadro indiziario può bastare a sorreggere l'imputazione di compensi non dichiarati.
- L'onere di dimostrare una diversa causale delle somme prelevate incombe sul contribuente una volta che l'Amministrazione abbia allegato un compendio presuntivo serio e coerente.
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