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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20360/2024 del 23/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento catastale notificato nel 2016, emesso all'esito di un DOCFA presentato dalla contribuente per una centrale geotermica ubicata nel comune di Monteverdi Marittimo. L'Ufficio aveva rettificato la rendita catastale, elevandola da euro 8.992,00 a euro 165.440,00. La CTP aveva accolto parzialmente il ricorso del contribuente; la CTR aveva poi rigettato sia l'appello principale dell'Agenzia sia quello incidentale della società. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione di norme catastali e sostenendo che i pozzi di estrazione e reiniezione dovessero essere inclusi nella stima perché assimilabili a miniere. Le società hanno resistito e proposto ricorso incidentale con tre motivi: nullità della sentenza per giudicato interno sui carriponte non impugnati in appello; nullità per ultrapetizione/violazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione a vapordotti, alternatori e trasformatori; nullità per violazione dell'art. 115 c.p.c. e mancata considerazione della CTU e del deprezzamento per vetustà. La Corte ha ritenuto corretta la decisione di merito nella parte in cui escludeva i pozzi geotermici dalla rendita catastale secondo la disciplina vigente dal 1 gennaio 2016, ma ha accolto il primo motivo incidentale per intervenuto giudicato interno sui carriponte; ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo incidentale.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo infondata la censura sulla inclusione dei pozzi geotermici nella rendita catastale. Ha accolto il primo motivo del ricorso incidentale delle società, cassando senza rinvio la sentenza impugnata nella parte in cui la CTR si era pronunciata sui carriponte, poiché su tale capo si era formato giudicato interno per mancata impugnazione in appello. Ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo del ricorso incidentale, il primo per difetto di interesse e il secondo perché mirava a una rivalutazione del merito e non integrava una vera violazione dell'art. 115 c.p.c. Le spese sono state integralmente compensate per reciproca soccombenza.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    La violazione di legge è stata invocata dall'Agenzia per censurare l'esclusione dei pozzi geotermici dalla stima catastale.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È stato utilizzato dalle società per denunciare nullità della sentenza per giudicato interno, ultrapetizione e violazione dell'art. 115 c.p.c.

  • art. 4 e art. 10 r.d. 13 aprile 1939 n. 652

    Richiamati dall'Agenzia come norme catastali asseritamente violate nella determinazione della rendita.

  • art. 1, comma 244, L. n. 190 del 2014

    Richiamato dall'Agenzia nel quadro normativo della stima catastale degli immobili speciali e particolari.

  • art. 1, comma 21, L. n. 208 del 2015

    Interpretato nel senso che, dal 1 gennaio 2016, ai fini catastali vanno escluse le componenti impiantistiche funzionali allo specifico processo produttivo, anche se infisse al suolo.

  • art. 1 quinquies d.l. 31 marzo 2005 n. 44, conv. in L. 31 maggio 2005 n. 88

    Richiamato dall'Agenzia tra le norme che avrebbe ritenuto violate.

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato per sostenere la formazione del giudicato interno sui carriponte non impugnati.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato per la stabilità del giudicato interno formatosi sui carriponte.

  • art. 112 c.p.c.

    La sua violazione è stata allegata per asserita pronuncia su beni non oggetto del contendere; la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di interesse.

  • art. 115 c.p.c.

    La Corte ha ribadito che la sua violazione è configurabile solo se il giudice pone a base della decisione prove non introdotte dalle parti o fuori dai poteri officiosi, non quando il motivo mira a contestare la valutazione delle prove o la genericità delle difese.

  • art. 100 c.p.c.

    L'interesse ad impugnare deve consistere in un'utilità giuridica concreta e non in un mero interesse astratto alla corretta soluzione della questione.

  • art. 366 c.p.c.

    Richiamato per il principio di specificità del ricorso, in relazione all'onere di indicare e dimostrare le circostanze poste a fondamento della censura.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La Corte ha ritenuto ammissibile il deposito di più memorie della medesima parte nel rispetto del termine di legge.

  • art. 378 c.p.c.

    Richiamato dalla parte ricorrente incidentale per il deposito di memoria, ritenuto comunque ammissibile nel caso concreto.

  • art. 92 c.p.c.

    La duplicazione delle memorie è stata considerata attività superflua rilevante ai fini della liquidazione delle spese.

  • art. 382 c.p.c.

    Applicato per la cassazione senza rinvio limitatamente al capo coperto da giudicato interno.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    L'ulteriore contributo unificato non è stato ritenuto applicabile all'Amministrazione dello Stato.

Massime di principio

  • In materia catastale, dal 1 gennaio 2016 la rendita degli immobili a destinazione speciale e particolare deve essere determinata con stima diretta che include suolo, costruzioni ed elementi strutturalmente connessi, ma esclude macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti funzionali al processo produttivo.
  • I pozzi geotermici inseriti in una centrale per la produzione di energia elettrica non vanno qualificati come pertinenze di una miniera, ma come parti dell'impianto produttivo; perciò non rilevano ai fini della rendita catastale quando sono funzionali ed essenziali al ciclo produttivo energetico.
  • Il giudicato interno preclude al giudice di appello ogni statuizione su un capo della decisione di primo grado non specificamente impugnato; se il giudice d'appello decide comunque su quel capo, la sentenza è cassabile senza rinvio nella parte corrispondente.
  • L'interesse ad impugnare richiede un'utilità giuridica concreta derivante dall'eventuale accoglimento del motivo; manca se la censura mira solo a ottenere una risposta teoricamente più corretta su una questione che non incide sulla decisione.
  • La violazione dell'art. 115 c.p.c. non può essere dedotta per ottenere una rivalutazione del merito o per contestare la mancata adesione del giudice a una consulenza di parte; è configurabile solo se il giudice utilizza prove non introdotte dalle parti o fuori dei poteri officiosi.
  • La consulenza tecnica di parte ha valore di allegazione difensiva tecnica e non costituisce prova in senso tecnico autonomamente vincolante per il giudice.
  • Quando l'accoglimento del ricorso incidentale riguarda solo un capo affetto da giudicato interno, la cassazione senza rinvio è limitata a quel capo e il resto della decisione può restare fermo.
  • L'obbligo dell'ulteriore contributo unificato non si applica alle Amministrazioni dello Stato che operano tramite prenotazione a debito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioniProve
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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