Cassazione Civile, Ordinanza n. 36421/2023 del 29/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia origina dal diniego tacito dell’Amministrazione a una domanda di rimborso del 90% dell’IRPEF versata per gli anni 1990-1992, connessa alle agevolazioni fiscali previste per i soggetti colpiti dal sisma del dicembre 1990 in Sicilia. Il contribuente otteneva in via definitiva una sentenza che riconosceva il diritto al rimborso integrale di Euro 6.554,69. L’Agenzia corrispondeva però solo il 50% dell’importo dovuto, oltre accessori. Il contribuente promuoveva quindi giudizio di ottemperanza per ottenere l’integrale esecuzione del giudicato; il giudice tributario nominava anche un commissario ad acta. In cassazione l’Agenzia deduceva, ai sensi dell’art. 360, nn. 3 e 4, c.p.c., la violazione dell’art. 1, comma 665, l. n. 190/2014, come modificato dal d.l. n. 91/2017, nonché degli artt. 69 e 70 d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 2997 c.c., sostenendo che lo ius superveniens avesse ridotto il rimborso al 50% e che spettasse invece al contribuente provare l’insufficienza dei fondi destinati ai rimborsi. La Corte rileva che il diritto sostanziale al rimborso integrale era già coperto da giudicato, mentre la nuova disciplina incide solo sulle modalità di esecuzione e non sul quantum del credito.
La decisione
La Corte accoglie il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria competente in diversa composizione. Il principio affermato è che, nel giudizio di ottemperanza relativo a un rimborso fiscale riconosciuto con giudicato, il giudice deve verificare la disponibilità dei fondi stanziati e, in caso di incapienza, adottare le misure esecutive previste dalla contabilità pubblica, anche mediante commissario ad acta e speciale ordine di pagamento in conto sospeso. La normativa sopravvenuta sul limite delle risorse non comporta una falcidia sostanziale del diritto del contribuente, ma regola soltanto le modalità di attuazione del rimborso. La sentenza di ottemperanza viene dunque annullata perché non ha verificato in concreto il quomodo dell’esecuzione alla luce della disciplina sopravvenuta.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
è il parametro del ricorso per cassazione con cui vengono dedotte violazione di legge e nullità della sentenza impugnata
art. 1, comma 665, l. n. 190 del 2014
la disciplina dei rimborsi per il sisma del 1990, come modificata, regola le modalità e i limiti di effettuazione dei pagamenti in presenza di risorse stanziate insufficienti, senza estinguere il diritto sostanziale già accertato
art. 16-octies d.l. n. 91 del 2017, conv. in l. n. 123 del 2017
ha modificato il regime dei rimborsi, introducendo la riduzione percentuale in caso di eccedenza delle richieste rispetto ai fondi disponibili, ma solo sul piano esecutivo
art. 69, comma 5, d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato quale norma sul giudicato e sulla sua esecuzione nel processo tributario
art. 70, commi 7 e 10, d.lgs. n. 546 del 1992
norma centrale del giudizio di ottemperanza tributaria, da applicare per dare attuazione al giudicato
richiamato nel ricorso come norma asseritamente violata, ma il testo non esplicita un autonomo rilievo decisivo della disposizione
art. 14, comma 2, d.l. n. 669 del 1996, conv. in l. n. 30 del 1997
consente, in presenza di titolo esecutivo e mancanza di disponibilità nel capitolo di spesa, l’emissione dello speciale ordine di pagamento in conto sospeso
art. 1, Protocollo n. 1 CEDU
la disciplina va letta secondo il giusto equilibrio tra interesse generale alla gestione delle finanze pubbliche e tutela del diritto patrimoniale già accertato
art. 1, comma 2, Protocollo n. 1 CEDU
richiamato in relazione al margine di apprezzamento degli Stati in materia fiscale
art. 1, comma 1, Protocollo n. 1 CEDU
evoca il principio del giusto equilibrio e della proporzione nell’incidenza sui diritti patrimoniali
art. 9, comma 17, l. n. 289 del 2002
richiamato come base normativa dell’originaria domanda di rimborso relativa al sisma del 1990
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza tributaria, una sopravvenienza normativa che limiti le risorse destinate ai rimborsi non incide sul diritto sostanziale al rimborso già definitivamente accertato, ma soltanto sulle modalità e sui tempi della sua esecuzione.
- Quando il credito del contribuente è coperto da giudicato, il giudice dell’ottemperanza deve verificare in concreto la capienza dei fondi e, se del caso, predisporre gli strumenti esecutivi previsti dalla contabilità pubblica per dare piena attuazione alla decisione.
- L’eventuale incapienza del capitolo di spesa non estingue né riduce definitivamente il credito giudiziale del contribuente; impone piuttosto l’attivazione di procedure di pagamento compatibili con l’ordinato impiego delle risorse pubbliche.
- In tema di rimborsi fiscali per eventi calamitosi, la riduzione percentuale prevista dalla legge sopravvenuta opera sul piano dell’effettuazione del pagamento e non come falcidia sostanziale del diritto patrimoniale accertato in giudizio.
- Il giudice dell’ottemperanza deve indicare il quomodo dell’esecuzione, potendo nominare un commissario ad acta e ricorrere, ove necessario, allo speciale ordine di pagamento in conto sospeso.
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