Cassazione Civile, Ordinanza n. 29803/2024 del 19/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Una società in liquidazione aveva convenuto una banca davanti al Tribunale di Venezia chiedendo di accertare la nullità di contratti di factoring e di conto corrente per varie asserite illegittimità: indeterminatezza e indeterminabilità del tasso debitore, assenza del tasso creditore, capitalizzazione trimestrale solo passiva, applicazione di commissioni di massimo scoperto, mancanza di convenzione sulle variazioni e omessa comunicazione periodica non occasionale. Chiedeva conseguentemente l’applicazione del tasso legale, il rendiconto e la restituzione di quanto indebitamente addebitato. La banca si costituiva chiedendo il rigetto e, in via riconvenzionale, il pagamento del saldo debitore. Il Tribunale rigettava la domanda principale e accoglieva la riconvenzionale; la Corte d’appello confermava. In cassazione la società ricorrente proponeva due motivi: 1) violazione dell’art. 644 c.p. e dell’art. 2 l. n. 108/1996, sostenendo che ai fini antiusura dovessero computarsi nel TEG anche commissioni di factoring, plus factoring, handling e plafond pro-solvendo, perché previste dalle Istruzioni della Banca d’Italia e collegate all’erogazione del credito; 2) violazione dell’art. 1362 c.c. e dell’art. 1 l. n. 52/1991, deducendo che la corte territoriale avesse erroneamente interpretato il contratto senza considerare l’assetto complessivo delle clausole e senza verificare tutte le pattuizioni rilevanti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, in tema di factoring, ai fini del superamento del tasso-soglia antiusura vanno computati solo gli oneri con concreto collegamento con lo scopo di finanziamento; restano esclusi quelli pattuiti per servizi diversi, come quelli connessi alla gestione dei crediti e alla garanzia verso i debitori ceduti. Ha inoltre richiamato un precedente conforme. Quanto al secondo motivo, lo ha dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza, per mancata indicazione dei documenti su cui il ricorso si fondava, e perché mirava a ottenere una rivalutazione del giudizio di fatto e dell’interpretazione contrattuale, riservati al giudice di merito. È stata quindi confermata la condanna della ricorrente alle spese e dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Ai fini del giudizio di usurarietà rilevano commissioni, remunerazioni e spese collegate all'erogazione del credito; tuttavia restano esclusi gli oneri non connessi alla funzione di finanziamento ma a servizi diversi.
La disciplina antiusura va coordinata con i criteri di rilevazione del tasso effettivo globale, ma non impone di includere oneri estranei alla funzione creditizia.
Istruzioni della Banca d'Italia
Non hanno efficacia vincolante per il giudice nella parte in cui si discute di oneri contrattuali non riconducibili al finanziamento; rilevano come criteri tecnici di rilevazione, ma non possono trasformare costi di servizi diversi in interessi/usura.
L'interpretazione del contratto richiede la considerazione del tenore complessivo delle clausole, ma la censura non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione del fatto compiuta dal giudice di merito.
Nella disciplina della cessione dei crediti occorre distinguere gli oneri inerenti alla cessione e ai servizi accessori da quelli propri del finanziamento.
Il ricorso deve essere autosufficiente, indicando specificamente documenti e atti su cui si fonda.
La violazione di legge può essere dedotta, ma non può mascherare una critica al giudizio di fatto o all'apprezzamento interpretativo del merito.
art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Prevede l'integrazione del regime del contributo unificato nei casi stabiliti dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Nel contratto di factoring, ai fini della verifica del superamento del tasso-soglia antiusura, vanno considerati solo gli oneri che abbiano un concreto collegamento causale con la funzione di finanziamento; i corrispettivi di servizi diversi restano fuori dal computo.
- Le Istruzioni della Banca d'Italia non vincolano il giudice nella qualificazione di singole voci contrattuali come interessi o oneri usurari quando tali voci siano riferibili a prestazioni diverse dall'erogazione del credito.
- Se il giudice di merito accerta che non esiste un collegamento negoziale tra finanziamento e servizi accessori, tale accertamento non può essere superato in cassazione con una diversa lettura delle clausole contrattuali.
- La censura per violazione dei criteri ermeneutici contrattuali è inammissibile quando, sotto la veste della violazione di legge, mira in realtà a ottenere una rivalutazione del merito o non è supportata da puntuale indicazione degli atti e documenti rilevanti.
- Nel factoring la causa del contratto è la cessione del credito; la funzione di finanziamento è eventuale e, solo se presente, consente il controllo antiusura sulle relative remunerazioni.
- In sede di legittimità il ricorso deve essere autosufficiente: il ricorrente deve indicare in modo preciso i documenti e gli atti posti a fondamento delle censure.
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