LEGGE 21 febbraio 1991, n. 52
Disciplina della cessione dei crediti di impresa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeRegola la cessione a titolo oneroso di crediti pecuniari quando il cedente è imprenditore e il cessionario è banca/intermediario o società di capitali che acquista crediti d'impresa. Consente cessioni di crediti futuri e in massa (i futuri limitati a 24 mesi), stabilisce la garanzia di solvenza del cedente entro il corrispettivo salvo rinuncia, disciplina l'opponibilità ai terzi con pagamento a data certa (anche tramite annotazione contante ai sensi del d.lgs. 170/2004) e limita la revocatoria fallimentare; l'art. 2 è stato abrogato dal d.lgs. 385/1993.
Cessione di crediti pecuniari verso corrispettivo tra imprese e intermediari
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