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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12662/2026 del 05/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per IRES, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2012 nei confronti di una società ritenuta coinvolta in una frode carosello. In primo grado il ricorso della contribuente era stato accolto; in appello la CTR accoglieva solo in parte l’impugnazione dell’Ufficio, confermando la ripresa per costi non inerenti non contestati e, per il resto, annullando l’atto per insufficiente motivazione e per mancata prova della consapevolezza della frode in capo alla società. L’Agenzia delle entrate ricorreva per cassazione con due motivi: con il primo deduceva nullità della sentenza per motivazione apparente, in relazione agli artt. 111 Cost., 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 36 d.lgs. 546/1992; con il secondo denunciava violazione degli artt. 19 e 54 d.P.R. 633/1972 e dell’art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR avesse errato nel riparto dell’onere della prova, poiché spettava alla contribuente dimostrare la propria estraneità alla frode e le presunzioni dell’Ufficio sarebbero state sufficienti.

La decisione

La Corte ha prima ritenuto tempestivo e quindi procedibile il ricorso, applicando la sospensione dei termini prevista per la definizione agevolata ex art. 6 d.l. 119/2018 e le ulteriori sospensioni connesse all’emergenza Covid-19. Ha poi respinto il primo motivo, ritenendo che la motivazione della CTR, pur essenziale, consentisse di ricostruire la ratio decidendi e quindi non fosse apparente. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché la sentenza impugnata era sorretta da una duplice ratio decidendi autonoma: oltre alla mancanza di prova della conoscenza/conoscibilità della frode, vi era il difetto di motivazione dell’avviso per mancata allegazione dei PVC e per non chiarezza delle contestazioni; essendo stata censurata solo la prima ratio, il motivo difettava di interesse. Il ricorso è stato dunque integralmente rigettato, con nulla sulle spese poiché la contribuente è rimasta intimata e non si è costituita.

Norme richiamate

  • art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119

    definibile ai sensi dell’art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119

    La controversia rientrava tra quelle definibili, con conseguente sospensione del termine di impugnazione per nove mesi.

  • l. 17 dicembre 2018, n. 136

    conv. con modif. nella l. 17 dicembre 2018, n. 136

    Norma di conversione richiamata per la definibilità della controversia e il regime dei termini.

  • art. 83, comma 2, d.l. n. 18 del 2020

    sospeso dal 09/03/2020 al 31/05/2020

    Ha disposto un’ulteriore sospensione dei termini processuali per l’emergenza epidemiologica da Covid-19.

  • l. n. 27 del 2020

    conv. dalla l. n. 27 del 2020

    Norma di conversione del decreto emergenziale che ha inciso sulla sospensione dei termini.

  • d.l. n. 23 del 2020

    successivamente, dal d.l. n. 23 del 2020, conv. dalla l. n. 40 del 2020

    Richiamato nel quadro delle sospensioni emergenziali dei termini.

  • l. n. 40 del 2020

    conv. dalla l. n. 40 del 2020

    Norma di conversione del decreto emergenziale richiamata dalla Corte.

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    violazione dell’art. 111, sesto comma, Cost.

    Invocato a sostegno della doglianza sulla motivazione della sentenza, ma il motivo è stato respinto.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ.

    Parametro della dedotta nullità per motivazione apparente.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    violazione dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ.

    Parametro invocato per contestare la sufficienza della motivazione.

  • art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    violazione dell’art. 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Norma sulla motivazione delle sentenze tributarie, richiamata per lamentare una motivazione apparente.

  • art. 7 l. 27 luglio 2000, n. 212

    l’omessa consegna dei PVC relativi alle altre società coinvolte costituisce violazione dell’art. 7 della l. 27 luglio 2000, n. 212

    La mancata allegazione dei PVC è stata considerata dalla CTR una violazione degli obblighi motivazionali e di trasparenza dell’atto impositivo.

  • art. 19 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    violazione degli artt. 19 e 54 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Invocato dall’Ufficio nel secondo motivo, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse.

  • art. 54 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    violazione degli artt. 19 e 54 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Invocato a sostegno della ripresa IVA e delle regole probatorie, senza esito favorevole per il ricorrente.

  • art. 2697 c.c.

    nonché dell’art. 2697 cod. civ.

    Richiamato per contestare il riparto dell’onere della prova; la doglianza è stata ritenuta inammissibile perché non investiva tutte le rationes decidendi della sentenza impugnata.

Massime di principio

  • La motivazione è solo "apparente" quando, pur esistente graficamente, non consente di percepire le ragioni della decisione; se invece, anche in forma sintetica, rende comprensibile la ratio decidendi, la sentenza è valida.
  • Quando una sentenza è sorretta da più rationes decidendi autonome e ciascuna è sufficiente da sola a reggere il decisum, il ricorso per cassazione deve censurarle tutte; la mancata impugnazione di una sola ratio rende inammissibile il motivo che colpisce soltanto l’altra.
  • In materia di contestazioni di frodi carosello, la tenuta dell’atto impositivo può essere valutata anche sul piano della motivazione, e la mancata allegazione di atti presupposti richiamati può rilevare come vizio dell’avviso.
  • Il ricorrente non ha interesse all’accoglimento del motivo che colpisce solo una delle ragioni poste a fondamento della decisione, se l’altra ragione autonoma non viene efficacemente censurata.
  • La verifica della tempestività del ricorso va compiuta tenendo conto delle sospensioni normative dei termini processuali, incluse quelle previste per le controversie definibili e per l’emergenza epidemiologica.
  • rami

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImposte
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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