Cassazione Civile, Ordinanza n. 12662/2026 del 05/05/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per IRES, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2012 nei confronti di una società ritenuta coinvolta in una frode carosello. In primo grado il ricorso della contribuente era stato accolto; in appello la CTR accoglieva solo in parte l’impugnazione dell’Ufficio, confermando la ripresa per costi non inerenti non contestati e, per il resto, annullando l’atto per insufficiente motivazione e per mancata prova della consapevolezza della frode in capo alla società. L’Agenzia delle entrate ricorreva per cassazione con due motivi: con il primo deduceva nullità della sentenza per motivazione apparente, in relazione agli artt. 111 Cost., 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 36 d.lgs. 546/1992; con il secondo denunciava violazione degli artt. 19 e 54 d.P.R. 633/1972 e dell’art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR avesse errato nel riparto dell’onere della prova, poiché spettava alla contribuente dimostrare la propria estraneità alla frode e le presunzioni dell’Ufficio sarebbero state sufficienti.
La decisione
La Corte ha prima ritenuto tempestivo e quindi procedibile il ricorso, applicando la sospensione dei termini prevista per la definizione agevolata ex art. 6 d.l. 119/2018 e le ulteriori sospensioni connesse all’emergenza Covid-19. Ha poi respinto il primo motivo, ritenendo che la motivazione della CTR, pur essenziale, consentisse di ricostruire la ratio decidendi e quindi non fosse apparente. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché la sentenza impugnata era sorretta da una duplice ratio decidendi autonoma: oltre alla mancanza di prova della conoscenza/conoscibilità della frode, vi era il difetto di motivazione dell’avviso per mancata allegazione dei PVC e per non chiarezza delle contestazioni; essendo stata censurata solo la prima ratio, il motivo difettava di interesse. Il ricorso è stato dunque integralmente rigettato, con nulla sulle spese poiché la contribuente è rimasta intimata e non si è costituita.
Norme richiamate
art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
definibile ai sensi dell’art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
La controversia rientrava tra quelle definibili, con conseguente sospensione del termine di impugnazione per nove mesi.
conv. con modif. nella l. 17 dicembre 2018, n. 136
Norma di conversione richiamata per la definibilità della controversia e il regime dei termini.
art. 83, comma 2, d.l. n. 18 del 2020
sospeso dal 09/03/2020 al 31/05/2020
Ha disposto un’ulteriore sospensione dei termini processuali per l’emergenza epidemiologica da Covid-19.
conv. dalla l. n. 27 del 2020
Norma di conversione del decreto emergenziale che ha inciso sulla sospensione dei termini.
successivamente, dal d.l. n. 23 del 2020, conv. dalla l. n. 40 del 2020
Richiamato nel quadro delle sospensioni emergenziali dei termini.
conv. dalla l. n. 40 del 2020
Norma di conversione del decreto emergenziale richiamata dalla Corte.
art. 111, sesto comma, Cost.
violazione dell’art. 111, sesto comma, Cost.
Invocato a sostegno della doglianza sulla motivazione della sentenza, ma il motivo è stato respinto.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ.
Parametro della dedotta nullità per motivazione apparente.
violazione dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ.
Parametro invocato per contestare la sufficienza della motivazione.
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
violazione dell’art. 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Norma sulla motivazione delle sentenze tributarie, richiamata per lamentare una motivazione apparente.
art. 7 l. 27 luglio 2000, n. 212
l’omessa consegna dei PVC relativi alle altre società coinvolte costituisce violazione dell’art. 7 della l. 27 luglio 2000, n. 212
La mancata allegazione dei PVC è stata considerata dalla CTR una violazione degli obblighi motivazionali e di trasparenza dell’atto impositivo.
art. 19 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
violazione degli artt. 19 e 54 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Invocato dall’Ufficio nel secondo motivo, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse.
art. 54 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
violazione degli artt. 19 e 54 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Invocato a sostegno della ripresa IVA e delle regole probatorie, senza esito favorevole per il ricorrente.
nonché dell’art. 2697 cod. civ.
Richiamato per contestare il riparto dell’onere della prova; la doglianza è stata ritenuta inammissibile perché non investiva tutte le rationes decidendi della sentenza impugnata.
Massime di principio
- La motivazione è solo "apparente" quando, pur esistente graficamente, non consente di percepire le ragioni della decisione; se invece, anche in forma sintetica, rende comprensibile la ratio decidendi, la sentenza è valida.
- Quando una sentenza è sorretta da più rationes decidendi autonome e ciascuna è sufficiente da sola a reggere il decisum, il ricorso per cassazione deve censurarle tutte; la mancata impugnazione di una sola ratio rende inammissibile il motivo che colpisce soltanto l’altra.
- In materia di contestazioni di frodi carosello, la tenuta dell’atto impositivo può essere valutata anche sul piano della motivazione, e la mancata allegazione di atti presupposti richiamati può rilevare come vizio dell’avviso.
- Il ricorrente non ha interesse all’accoglimento del motivo che colpisce solo una delle ragioni poste a fondamento della decisione, se l’altra ragione autonoma non viene efficacemente censurata.
- La verifica della tempestività del ricorso va compiuta tenendo conto delle sospensioni normative dei termini processuali, incluse quelle previste per le controversie definibili e per l’emergenza epidemiologica.
- rami
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