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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00403/2023 del 10/01/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratori)

La controversia

La controversia nasce dalla soppressione di una società per azioni a partecipazione pubblica, Buonitalia S.p.A., e dal trasferimento delle relative funzioni all'Agenzia. Alcuni ex dipendenti della società hanno sostenuto di avere diritto a essere assunti e retribuiti dall'Agenzia a decorrere dal decreto ministeriale del 28 febbraio 2013, assumendo che la disciplina speciale prevedesse un passaggio automatico del personale. Ottenuta una sentenza di primo grado favorevole sull'an debeatur, hanno poi agito per decreto ingiuntivo per il pagamento delle retribuzioni maturate e non corrisposte; l'Agenzia ha proposto opposizione e, in un diverso giudizio, ha impugnato la decisione che aveva riconosciuto il diritto all'assunzione e alla retribuzione. Nel ricorso per cassazione i lavoratori hanno denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 12, comma 18-bis, del D.L. n. 95/2012 e del D.M. 28 febbraio 2013, sostenendo che il decreto avesse disposto il trasferimento del personale e che l'inquadramento nei ruoli fosse solo fase successiva e distinta, non subordinata al previo superamento di una selezione idoneativa. L'Agenzia, nel ricorso sul quantum, contestava conseguenzialmente la debenza delle somme, ma la Corte ha ritenuto assorbito tale ricorso una volta escluso il diritto all'assunzione e alla retribuzione.

La decisione

La Corte ha riunito i due ricorsi per connessione tra la decisione sull'an e quella sul quantum. Ha rigettato il ricorso dei lavoratori, affermando che la disciplina speciale non prevedeva un trasferimento automatico dei dipendenti dalla società soppressa all'Agenzia, ma subordinava l'inquadramento nei ruoli dell'ente al previo espletamento di una procedura selettiva di verifica dell'idoneità. Ha quindi escluso che i lavoratori potessero vantare un diritto all'assunzione e alla retribuzione in via automatica, ha ritenuto non fondato anche il profilo eurounitario prospettato e ha disposto la cassazione senza rinvio della sentenza favorevole ai lavoratori sul merito del diritto. Il ricorso dell'Agenzia sul quantum è stato assorbito. Le spese del giudizio di merito relativo al quantum e del giudizio di legittimità sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    È la norma processuale invocata dai lavoratori per denunciare in cassazione la violazione di legge sostanziale.

  • art. 12, comma 18-bis, D.L. n. 95/2012

    La disposizione va letta nel senso che il trasferimento delle funzioni e delle risorse umane non comporta passaggio automatico del personale; l'inquadramento nei ruoli dell'ente è subordinato a una procedura selettiva di verifica dell'idoneità.

  • D.M. 28 febbraio 2013

    È l'atto ministeriale di attuazione richiamato nella vicenda, ma non è interpretato come fonte di un trasferimento automatico del personale.

  • L. n. 147/2013, art. 1, comma 478

    La modifica ha eliminato il vincolo delle facoltà assunzionali e ha consentito l'inquadramento anche in sovrannumero, ma ha mantenuto ferma la necessità della verifica di idoneità.

  • art. 97 Cost.

    Il principio del concorso e dell'accesso imparziale agli impieghi pubblici impedisce di leggere la disciplina nel senso di un automatico inquadramento senza selezione.

  • art. 31 d.lgs. n. 165/2001

    La Corte esclude la sua applicabilità estensiva al caso, perché riguarda il trasferimento di attività tra enti pubblici o da ente pubblico a privato e non il passaggio da società privata a ente pubblico.

  • art. 14, commi 17-27, D.L. n. 98/2011

    È il quadro normativo generale di soppressione dell'ICE e di trasferimento delle funzioni e del personale, richiamato per interpretare sistematicamente la disciplina successiva.

  • D.L. n. 98/2011, art. 14, comma 26

    Prevede il trasferimento all'Agenzia di un contingente massimo di personale dell'ICE sulla base di valutazione comparativa per titoli, confermando che il passaggio non è automatico.

  • art. 14, comma 26-septies, D.L. n. 98/2011

    Prevede l'inquadramento del restante personale nei ruoli del Ministero, tramite tabelle di corrispondenza, come parte del riassetto complessivo.

  • Direttiva 2001/23/CE

    La Corte esclude che nella fattispecie ricorra un trasferimento d'azienda rilevante ai fini della direttiva, trattandosi di trasferimento di attività e non di un'entità economica che conservi la propria identità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Sono dichiarati sussistenti i presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato da parte dei soli ricorrenti del ricorso n. 21696/2019.

Massime di principio

  • Quando una disciplina speciale prevede il trasferimento di funzioni e risorse umane da una società privata a un ente pubblico, il dato letterale sul "trasferimento" non basta a fondare un passaggio automatico del personale se la norma collega espressamente l'inquadramento a una previa procedura selettiva di verifica dell'idoneità.
  • Il combinato disposto delle diverse proposizioni normative deve essere interpretato in modo sistematico, evitando letture atomistiche che rendano privo di significato il riferimento alla selezione o alla tabella di corrispondenza.
  • Il principio di accesso agli impieghi pubblici mediante concorso o selezione impedisce di ritenere legittimo un inquadramento automatico in ruoli pubblici di personale proveniente da un soggetto di diritto privato senza adeguata verifica di idoneità.
  • La partecipazione pubblica al capitale di una società per azioni non ne muta la natura privatistica; i rapporti di lavoro instaurati con tale società restano rapporti di diritto privato e non sono automaticamente soggetti alla disciplina del pubblico impiego.
  • La direttiva 2001/23/CE sul trasferimento d'impresa si applica solo se vi è trasferimento di un'entità economica che conservi la propria identità; il mero passaggio di competenze o di attività tra enti non è sufficiente.
  • Se viene escluso in via definitiva il diritto all'an debeatur, resta assorbito il ricorso relativo al quantum dipendente da quel diritto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTrasferimento d'aziendaAmministratori
RamiProcesso civileLavoroSocietarioBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazioneResponsabilità degli amministratori
IstitutiOnere della provaGiudicatoPrimato del diritto dell'Unione europea

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