Cassazione Civile, Ordinanza n. 00405/2023 del 10/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal licenziamento intimato a un lavoratore da una società operante nel servizio di emergenza sanitaria 118, poi subentrata da altra società consortile pubblica. In primo grado era stata dichiarata la nullità del licenziamento, con ordine di riammissione in servizio e condanna risarcitoria; la corte d'appello aveva rigettato il reclamo della società, ritenendo applicabile l'art. 2112 c.c. anche alla successione tra enti/società pubblici, nonché insussistente il blocco di nuove assunzioni invocato dalla società. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi, ma prima dell'udienza ha depositato atto di rinuncia al ricorso per intervenuta conciliazione a spese compensate.
La decisione
La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata prima dell'udienza. Ha ritenuto integrati i presupposti dell'art. 390 c.p.c. per la declaratoria di estinzione del processo, richiamando il principio secondo cui la rinuncia al ricorso per cassazione, quale atto unilaterale recettizio, estingue il giudizio quando la controparte ne abbia avuto conoscenza prima dell'inizio dell'udienza, anche senza notificazione formale. Non ha pronunciato sulle spese e ha escluso il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
La corte territoriale aveva ritenuto applicabile la disciplina del trasferimento d'azienda anche nel contesto della successione tra soggetti pubblici coinvolti nella gestione del servizio.
Richiamato come norma coordinata con l'art. 2112 c.c. per le vicende di trasferimento di personale in ambito pubblico.
Richiamata in relazione all'attivazione della procedura per il personale licenziato nell'ambito del riordino del servizio.
legge regionale n. 11 del 2010
È stata valorizzata dalla corte territoriale come disposizione che, per garantire il livello occupazionale, prevede il trasferimento del personale delle società in servizio alla data del 31 dicembre 2009.
La rinuncia al ricorso, in presenza della conoscenza della stessa da parte della controparte prima dell'udienza, determina l'estinzione del processo.
Norma richiamata nel dispositivo per la dichiarazione di estinzione del processo a seguito di rinuncia.
art. 13 comma 1quater del d.p.r. n. 115 del 2002
La Corte ha escluso i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso, quale atto unilaterale recettizio, comporta l'estinzione del processo se la controparte ne abbia avuto conoscenza prima dell'inizio dell'udienza, anche senza necessità di notificazione formale o di accettazione.
- Quando interviene rinuncia al ricorso e non vi sono parti costituite cui notificare l'atto ai fini delle spese, la Corte può dichiarare l'estinzione senza provvedere sulle spese di lite.
- L'esclusione del raddoppio del contributo unificato è possibile ove non ricorrano i presupposti normativamente richiesti per tale aggravio.
- In una controversia sul rapporto di lavoro nell'ambito di un riordino di servizi pubblici, la disciplina del trasferimento del personale può essere letta in coordinamento con l'art. 2112 c.c. e con l'art. 31 d.lgs. 165/2001, secondo l'impostazione seguita dal giudice di merito.
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