Cassazione Civile, Ordinanza n. 00382/2023 del 10/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La lite nasce da un rapporto di lavoro originato da somministrazione e poi proseguito con assunzione a tempo determinato presso la società utilizzatrice. Il Tribunale aveva dichiarato nulli sia il contratto di somministrazione sia il successivo contratto a termine, convertendo il rapporto in tempo indeterminato alle dipendenze della società utilizzatrice e condannando le società coinvolte al risarcimento e al ripristino del rapporto. In appello la società utilizzatrice ha contestato: l'asserita ultrapetizione del Tribunale per avere pronunciato sulla nullità del contratto di somministrazione; la ritenuta illegittimità della somministrazione e del successivo termine; la conversione del rapporto alle proprie dipendenze; la quantificazione del risarcimento. La lavoratrice, a sua volta, ha proposto ricorso incidentale contro la qualificazione come ultrapetizione della nullità del contratto di somministrazione, contro la sanatoria della tardiva notifica dell'appello e contro la compensazione parziale delle spese. In cassazione la società ha insistito soprattutto sulla violazione dell'art. 112 c.p.c. e delle norme sul lavoro somministrato e a termine, sostenendo che le causali fossero legittime; la lavoratrice ha riproposto le censure processuali e sulle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo del ricorso principale perché la dedotta ultrapetizione della sentenza di primo grado non risultava essere stata devoluta con specifico motivo di appello. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, osservando che la Corte d'appello aveva correttamente escluso la genuinità delle causali addotte per la somministrazione e per il contratto a termine, sulla base della documentazione prodotta dalla società, e che il controllo giudiziale doveva limitarsi all'effettività delle ragioni giustificatrici, qui motivate come inesistenti. Ha respinto anche il terzo motivo, perché la stessa ratio decidendi valeva per il successivo contratto a termine e la sua proroga. Quanto al ricorso incidentale, ha dichiarato inammissibile il primo motivo per difetto di interesse attuale, poiché condizionato all'accoglimento del ricorso principale e comunque privo di riflessi sul dispositivo; ha ritenuto infondato il secondo motivo sulla notifica tardiva dell'appello, in quanto nel rito del lavoro la nullità della notifica è sanabile con rinnovazione ex art. 291 c.p.c.; ha respinto il terzo motivo sulle spese, poiché la regolazione delle spese in caso di soccombenza reciproca rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. È stata quindi confermata la decisione di merito nei suoi tratti essenziali, compreso il riconoscimento del rapporto a tempo indeterminato e il risarcimento ridotto determinato in appello.
Norme richiamate
Il motivo è inammissibile se la dedotta ultrapetizione della sentenza di primo grado non è stata proposta con specifico motivo di appello; non è consentito far valere per la prima volta in cassazione il medesimo vizio della decisione di primo grado, quando la sentenza d'appello lo abbia solo confermato.
Richiamato come disciplina del lavoro somministrato; la nullità/illegittimità del ricorso alla somministrazione è collegata alla mancanza effettiva delle ragioni che la giustificano.
La causalizzazione della somministrazione deve essere verificata nella sua effettività; le causali formali non bastano se risultano non genuine.
Richiamato nel quadro normativo della somministrazione e delle sue condizioni di legittimità.
Richiamato in relazione ai requisiti del contratto e alle condizioni del rapporto di lavoro somministrato.
art. 42 c.c.n.l. Commercio
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la legittimità del ricorso al termine/somministrazione, ma la censura è stata respinta.
Richiamato come disciplina del contratto a tempo determinato e delle proroghe, ma il rapporto è stato ritenuto sorretto da causale fittizia.
Richiamato nel quadro della legittimità del contratto a termine.
Richiamato nel quadro della disciplina del contratto a termine.
Invocati per l'interpretazione della proroga contrattuale, ma la Corte ha mantenuto fermo il rilievo della fittizietà della causale.
Richiamato nel terzo motivo sul contratto a termine, ma senza esito favorevole per la parte ricorrente.
art. 32, comma 5, L. n. 183/2010
Norma utilizzata per liquidare l'indennità risarcitoria dovuta alla lavoratrice a seguito della conversione del rapporto.
Nel rito del lavoro, la nullità della notifica dell'appello è sanabile mediante rinnovazione autorizzata dal giudice; non determina improcedibilità automatica.
Richiamato nel ricorso incidentale, ma la Corte ha escluso la fondatezza della censura sulla tardiva notificazione dell'appello.
Evocato dalla parte resistente per eccepire l'inammissibilità dell'appello; la Corte ha ritenuto comunque sanabile il vizio di notifica.
Richiamato nella censura sulle spese; la Corte ha ribadito la discrezionalità del giudice nella regolazione delle spese in caso di soccombenza reciproca.
La valutazione delle proporzioni della soccombenza e la compensazione parziale delle spese appartiene al potere discrezionale del giudice di merito ed è sottratta al sindacato di legittimità.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
Dà luogo, in caso di rigetto del ricorso, all'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Il vizio di ultrapetizione non può essere utilmente dedotto in cassazione se la parte non lo ha devoluto con uno specifico motivo di appello contro la sentenza di primo grado, quando la decisione di appello si sia limitata a confermare quel capo.
- Nel contratto di somministrazione di lavoro, il controllo giudiziale sulle ragioni giustificatrici non si arresta alla loro enunciazione formale: occorre verificarne l'effettiva sussistenza; se la causale risulta fittizia, la somministrazione è illegittima.
- Anche nel contratto a tempo determinato la presenza di una causale formalmente formulata non impedisce l'accertamento giudiziale della sua non genuinità, quando la prova acquisita dimostri che le ragioni addotte non corrispondono alla realtà.
- Nel rito del lavoro la notificazione tardiva dell'atto di appello non determina automaticamente improcedibilità: il vizio può essere qualificato come nullità della notificazione e sanato mediante rinnovazione autorizzata ex art. 291 c.p.c.
- La regolazione delle spese processuali in caso di soccombenza reciproca rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se la motivazione tiene conto dell'esito complessivo della controversia.
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