Cassazione Civile, Ordinanza n. 00398/2023 del 10/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dal licenziamento per giusta causa intimato a un dirigente responsabile della direzione amministrazione, finanza e controllo di una società a totale partecipazione pubblica, dopo tre contestazioni disciplinari e una sospensione cautelare. Il lavoratore chiedeva di far dichiarare l’ingiustificatezza del recesso e di ottenere l’indennità sostitutiva del preavviso e il risarcimento del danno. La società, in via incidentale, chiedeva invece la condanna del dirigente al pagamento di un debito residuo connesso a mutui concessi dall’azienda. In cassazione il dirigente ha proposto cinque motivi: dedotta violazione degli artt. 7 L. 300/1970 e 1175 e 1375 c.c. per l’irrilevanza disciplinare delle relazioni personali con soggetti condannati e per la tardività della contestazione; dedotta violazione di artt. 2094, 2104, 2697 c.c., 115 e 420 c.p.c. e nullità della sentenza, sostenendo che i rapporti contestati erano su richiesta dei superiori e che vi era assoluzione penale; dedotta violazione di norme sull’interpretazione del contratto e omesso esame di fatto decisivo in relazione alla prima contestazione, anche per la successiva assoluzione in sede penale dell’amministratore delegato coinvolto; dedotta violazione degli artt. 2119, 1175, 1375 e 2106 c.c. per la prassi aziendale di affidamento diretto di consulenze e per la lesione del diritto di difesa sulla terza contestazione; dedotta motivazione apparente ex art. 132 c.p.c. La società, con ricorso incidentale, ha lamentato l’omesso esame di un fatto decisivo circa il mancato realizzo del credito residuo.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso principale del dirigente e dichiarato inammissibile il ricorso incidentale della società. Ha ritenuto che i motivi del ricorso principale mirassero in sostanza a una rivalutazione del merito e non si confrontassero con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva valorizzato il complesso del quadro fattuale come idoneo a spezzare irrimediabilmente il vincolo fiduciario. Ha inoltre ribadito che, in sede di legittimità, non è consentito sostituire una nuova valutazione dei fatti a quella del giudice di merito, che l’apprezzamento sulla tempestività della contestazione disciplinare e sulla sussistenza della giusta causa è riservato al merito, e che la sentenza era affetta da doppia conforme, rendendo inammissibile la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. Quanto al ricorso incidentale, è stato dichiarato inammissibile perché la sentenza d’appello non si era occupata della realizzazione del credito, ma dell’esercizio del diritto di rivalsa connesso alla cessione di diritti verso la previdenza complementare, sicché il motivo non colpiva la reale ratio della decisione. Le spese sono state regolate con condanna del ricorrente principale alla rifusione di 2/3 delle spese del giudizio di cassazione, con compensazione del residuo, e con applicazione del raddoppio del contributo unificato nei confronti di entrambe le parti, se dovuto.
Norme richiamate
La contestazione disciplinare deve rispettare le garanzie procedimentali e il principio di immediatezza, valutato però in senso relativo dal giudice di merito.
Richiamato come parametro di correttezza e buona fede nei rapporti di lavoro, ma le censure fondate su tale norma sono state ritenute inammissibili perché miravano a una diversa lettura dei fatti.
Richiamato come regola di esecuzione del rapporto secondo buona fede, senza però incidere sulla valutazione di merito sulla giusta causa.
Richiamato nel contesto della subordinazione e della disciplina del rapporto di lavoro, senza effetti decisivi sul ricorso.
Richiamato in relazione ai doveri del lavoratore e del dirigente, ma la censura è stata letta come richiesta di rivalutazione del merito.
Invocato per il riparto dell’onere della prova, ma senza indicare un effettivo errore di diritto del giudice di merito.
Richiamato insieme alle censure probatorie, ma il motivo è stato ritenuto inammissibile perché diretto a sovvertire l’apprezzamento delle prove.
Richiamato nel quadro delle doglianze processuali, senza che emergesse una concreta violazione decisiva.
La Corte ha escluso che le censure formalmente qualificate come violazione di legge fossero tali, reputandole in realtà attacchi al merito.
La dedotta nullità della sentenza è stata respinta perché la motivazione esisteva ed era sufficiente a rendere controllabile il ragionamento decisorio.
In presenza di doppia conforme, la censura di omesso esame del fatto decisivo è inammissibile se non si indicano diverse ragioni di fatto tra primo e secondo grado.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La motivazione non è stata ritenuta apparente, poiché la Corte territoriale aveva illustrato il percorso logico-argomentativo sulla rottura del vincolo fiduciario.
La giusta causa di licenziamento del dirigente è stata ritenuta correttamente integrata in concreto dal giudice di merito, con giudizio non sindacabile se ragionevole.
Richiamato come parametro della sanzione disciplinare proporzionata all’illecito, ma senza specifica violazione idonea a fondare l’accoglimento.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato per entrambe le parti, se dovuto.
Richiamato per la disciplina della doppia conforme e dell’inammissibilità del motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, le censure formalmente prospettate come violazione di legge o vizio motivazionale sono inammissibili quando mirano in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove già compiuta dal giudice di merito.
- L’apprezzamento della giusta causa di licenziamento e della tempestività della contestazione disciplinare, specie in relazione a un dirigente, è rimesso al giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo per manifesta illogicità o non coerenza rispetto agli standard dell’ordinamento.
- La sentenza penale di assoluzione non impedisce automaticamente la valutazione disciplinare degli stessi fatti, perché il giudice del lavoro può accertarli autonomamente e valutarne la rilevanza sul piano del rapporto di lavoro, purché non li ricostruisca in modo difforme dal dato storico accertato.
- In presenza di doppia conforme, la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
- Il vizio di motivazione apparente sussiste solo quando la sentenza non consenta di comprendere il percorso logico seguito dal giudice; se il ragionamento decisorio è esplicitato, il controllo di legittimità resta nei limiti del minimo costituzionale.
- Il ricorso per cassazione deve colpire la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata: se il motivo investe un tema diverso da quello effettivamente deciso, esso è inammissibile.
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