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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00381/2023 del 10/01/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dal licenziamento disciplinare intimato a un dirigente, a seguito di contestazione dell'1.2.2008, per una pluralità di addebiti. Nei giudizi di merito è stato ritenuto provato e sufficiente a giustificare il recesso solo il tentativo, a fine 2007, di far installare in azienda un sistema di registrazione delle conversazioni telefoniche. Il dirigente ha quindi chiesto in cassazione: (i) l'omesso esame della condotta del datore di lavoro nei mesi precedenti la contestazione, che secondo lui avrebbe mostrato la tardività e pretestuosità degli addebiti; (ii) la violazione dell'art. 2119 c.c., sostenendo che il fatto non integrasse una giusta causa e che non vi fosse proporzionalità, ma solo una richiesta di informazioni sulla fattibilità tecnica dell'impianto; (iii) la violazione dell'art. 7 L. 300/1970 per genericità della contestazione disciplinare; (iv) l'omesso esame della circostanza che l'iniziativa sarebbe stata condivisa dal presidente della società. La società ha proposto ricorso incidentale, condizionato all'accoglimento di quello principale, censurando l'esclusione di alcuni addebiti e, con ricorso incidentale autonomo, la statuizione sulle ferie non godute e sul rimborso chilometrico, oltre al rigetto della domanda riconvenzionale risarcitoria.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale e anche il ricorso incidentale, dichiarando assorbito il ricorso incidentale condizionato. Ha ritenuto inammissibili i motivi relativi all'omesso esame e alla pretesa genericità della contestazione, osservando che i fatti invocati erano stati comunque valutati o comunque non erano decisivi e che si chiedeva una rivalutazione di merito non consentita in cassazione. Ha ritenuto infondato il motivo sulla giustificatezza del licenziamento del dirigente, ribadendo che per il dirigente non opera il parametro della giusta causa in senso stretto ma quello della giustificatezza, che attiene alla perdita di fiducia; la condotta accertata, relativa al tentativo di introdurre un sistema illecito di registrazione delle telefonate, è stata giudicata idonea a incrinare quel vincolo fiduciario. Ha ritenuto inoltre infondato/inammissibile il ricorso incidentale della società: le prove ulteriori sulle ferie erano rimesse al prudente apprezzamento del giudice di merito nel rito del lavoro; la censura sul rimborso chilometrico e sulle buste paga tendeva a una nuova valutazione del materiale probatorio; la domanda risarcitoria era stata correttamente ritenuta generica perché priva di specifiche allegazioni e riscontri sul nesso causale tra condotta e danno. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per reciproca soccombenza e la Corte ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte di entrambe le parti ricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Il motivo ex n. 5 post-riforma consente solo la censura per omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso, non per omessa valutazione di singoli elementi istruttori; il controllo di legittimità non può tradursi in una nuova valutazione del merito.

  • art. 2119 c.c.

    Nel licenziamento del dirigente rileva la giustificatezza del recesso, che non coincide con la giusta causa e non richiede necessariamente l'extrema ratio propria della disciplina generale dei lavoratori subordinati.

  • art. 7 L. n. 300 del 1970

    La censura sulla genericità della contestazione è inammissibile se mira a sindacare l'accertamento di fatto del giudice di merito e se non mostra un concreto pregiudizio difensivo.

  • art. 2109 c.c.

    Richiamato dalla società per contestare il riconoscimento del compenso per ferie non godute; la Corte rileva che la prova documentale già acquisita rendeva superflua la prova orale richiesta.

  • art. 2095 c.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale in combinazione con l'art. 2109 c.c. per sostenere una diversa disciplina del trattamento del dirigente, ma senza incidere sull'esito.

  • art. 437 c.p.c.

    Nel rito del lavoro l'ammissione di nuove prove e documenti in appello è rimessa al potere discrezionale del giudice e la relativa valutazione non è sindacabile in cassazione, salvo vizi specifici non dedotti.

  • art. 421 c.p.c.

    Conferma il potere officioso del giudice del lavoro in tema di istruzione probatoria.

  • art. 1218 c.c.

    Richiamato dalla società per il rigetto della domanda riconvenzionale, ma le censure sono state ritenute generiche e non confrontate con la ratio decidendi.

  • art. 2104 c.c.

    Richiamato dalla società per fondare la pretesa risarcitoria contro il dirigente, senza superare il rilievo di genericità della domanda.

  • art. 13, comma 1 quater, DPR n. 115/2002

    Presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel licenziamento disciplinare del dirigente, il parametro decisivo non è la giusta causa in senso stretto, ma la giustificatezza del recesso, intesa come idoneità della condotta a incrinare il rapporto fiduciario con il datore di lavoro.
  • Per i vizi di motivazione dedotti ex art. 360, n. 5, c.p.c. è denunciabile solo l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso; non è consentito censurare la mancata considerazione di singoli elementi istruttori o chiedere una rivalutazione del merito.
  • La contestazione di genericità dell'addebito disciplinare è inammissibile in cassazione quando richiede una nuova lettura degli atti di merito e non indica un concreto pregiudizio al diritto di difesa.
  • Nel rito del lavoro, l'ammissione di nuove prove o documenti in appello rientra nel potere discrezionale del giudice ex artt. 421 e 437 c.p.c. e la relativa scelta non è sindacabile in cassazione se la decisione è sorretta dal complessivo materiale probatorio già acquisito.
  • Una domanda risarcitoria datoriale formulata in modo generico, senza specifiche allegazioni e puntuali riscontri sul nesso causale tra condotta e danno, è inidonea a fondare la condanna del lavoratore.

Come è indicizzato

MaterieDirigentiLicenziamentoProveImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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