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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00378/2023 del 10/01/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

Una lavoratrice agricola a tempo determinato aveva chiesto il riconoscimento del diritto all'indennità di disoccupazione agricola calcolata, in via principale, sul salario medio convenzionale per la provincia di Reggio Calabria e, in subordine, sul salario minimo contrattuale previsto dal contratto provinciale per gli operai agricoli e florovivaisti della stessa provincia, con maggiorazione del c.d. terzo elemento; di conseguenza, domandava anche la riliquidazione della contribuzione figurativa per i periodi di disoccupazione. Il tribunale aveva rigettato la domanda e la corte d'appello aveva confermato il rigetto. Con il ricorso per cassazione la lavoratrice deduceva: 1) violazione dei criteri di interpretazione contrattuale e delle clausole del CCNL e del contratto provinciale, sostenendo che il salario provinciale dovesse essere aumentato del 30,44% per il terzo elemento; 2) violazione di norme previdenziali in tema di contribuzione figurativa, per la mancata riliquidazione conseguenziale; 3) erroneo rigetto dell'appello con conseguente esonero dell'INPS dalle spese; 4) violazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c., assumendo che la dichiarazione reddituale prodotta in appello dovesse valere anche per ottenere l'esonero dalle spese del primo grado.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, richiamando un orientamento consolidato secondo cui, per gli operai agricoli a tempo determinato, il calcolo delle prestazioni temporanee non va compiuto sul salario medio convenzionale ex art. 28 d.P.R. n. 488/1968, ma sulla retribuzione prevista dai contratti collettivi richiamati dalla normativa successiva. Ha inoltre affermato che la censura sull'interpretazione del contratto collettivo provinciale non era idonea a scalfire la decisione di merito, fondata su un'interpretazione sistematica secondo cui il salario indicato dal contratto provinciale era già comprensivo del terzo elemento. Il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati assorbiti dall'infondatezza del primo. È stato poi respinto il quarto motivo: la dichiarazione reddituale resa in grado successivo può eventualmente spiegare effetti per le fasi future, ma non può valere retroattivamente a ottenere l'esonero dalle spese del primo grado se la dichiarazione non era stata tempestivamente allegata in quel giudizio. La Corte ha dato atto anche della debenza dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1362 c.c.

    richiamato come criterio di interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune, ma ritenuto non violato dalla decisione di merito

  • art. 1363 c.c.

    considerato il criterio preminente nell'interpretazione dei contratti collettivi, specie per la loro struttura complessa e multilivello

  • art. 28 d.P.R. n. 488/1968

    escluso come parametro di calcolo dell'indennità di disoccupazione agricola per gli operai agricoli a tempo determinato

  • art. 7 L. n. 233/1990

    richiamato nel contesto del precedente criterio del salario medio convenzionale, ritenuto non applicabile

  • art. 1, comma 1, d.l. n. 338/1989 conv. in L. n. 389/1989

    indicato come base normativa del criterio della retribuzione prevista dai contratti collettivi per il calcolo delle prestazioni

  • art. 1, commi 4-5, d.l. n. 2/2006 conv. in L. n. 81/2006

    richiamato per affermare il superamento del salario medio convenzionale

  • art. 1, comma 55, L. n. 247/2007

    concorre a fondare il nuovo criterio di calcolo delle prestazioni temporanee

  • art. 1, comma 785, L. n. 296/2006

    ritenuto non idoneo a reintrodurre il precedente sistema del salario medio convenzionale tramite il richiamo all'art. 8 L. n. 334/1968

  • art. 8 L. n. 334/1968

    richiamato nel dibattito interpretativo, ma non considerato idoneo a ripristinare il criterio abrogato

  • art. 49 CCNL 25.5.2010 operai agricoli e florovivaisti

    interpretato nel senso che il terzo elemento remunera ferie, festività e mensilità aggiuntive per gli operai a tempo determinato

  • art. 14 CCP 14.3.2013 provincia di Reggio Calabria

    letto sistematicamente come già comprensivo del terzo elemento nella retribuzione degli operai agricoli a tempo determinato

  • art. 32 L. n. 264/1949

    richiamato a sostegno della domanda di riliquidazione della contribuzione figurativa

  • art. 3 d.l. n. 942/1977 conv. in L. n. 41/1978

    richiamato a sostegno della domanda di riliquidazione della contribuzione figurativa

  • art. 8 L. n. 155/1981

    richiamato a sostegno della domanda di riliquidazione della contribuzione figurativa

  • art. 152 disp. att. c.p.c.

    l'autocertificazione reddituale va resa tempestivamente nelle conclusioni dell'atto introduttivo; la dichiarazione successiva non vale a ottenere l'esonero dalle spese del primo grado

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    la violazione di legge per erronea interpretazione dei contratti collettivi è denunciabile in cassazione solo per i contratti collettivi nazionali, non per quelli provinciali

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    a seguito del rigetto del ricorso, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 88 T.U. n. 115/2002

    richiamato per evidenziare il controllo antifrode collegato all'autocertificazione reddituale

Massime di principio

  • Per gli operai agricoli a tempo determinato, il calcolo delle prestazioni temporanee di disoccupazione non si fonda sul salario medio convenzionale ex art. 28 d.P.R. n. 488/1968, ma sulla retribuzione prevista dai contratti collettivi richiamati dalla normativa successiva.
  • Nell'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune, il criterio sistematico ex art. 1363 c.c. può assumere rilievo preminente rispetto al solo dato letterale, specie in presenza di testi complessi e articolati su più livelli.
  • La censura di legittimità contro l'interpretazione di un contratto non può limitarsi a prospettare una lettura alternativa più favorevole alla parte ricorrente, ma deve evidenziare una reale violazione dei canoni ermeneutici o un omesso esame decisivo.
  • La dichiarazione reddituale richiesta per l'esonero dalle spese di lite deve essere tempestivamente resa nel giudizio in cui si vuole ottenere il beneficio; una dichiarazione depositata solo in grado successivo non può retroagire a coprire le spese del primo grado.
  • La disciplina dell'esonero dalle spese processuali per motivi reddituali è costruita come bilanciamento tra accesso alla giustizia e controllo sugli abusi, sicché l'autocertificazione non può essere utilizzata per far valere situazioni pregresse non più verificabili.

Come è indicizzato

MateriePensioniSpese di lite
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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