Cassazione Civile, Ordinanza n. 00383/2023 del 10/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Due lavoratori, già impiegati presso l'amministrazione scolastica con una serie di contratti a termine, avevano agito per ottenere: 1) la declaratoria di illegittimità della reiterazione dei contratti; 2) il risarcimento del danno da abuso del termine; 3) il riconoscimento della progressione stipendiale maturata nei periodi lavorati. La Corte d'appello aveva ritenuto sussistente l'abusiva reiterazione, ma aveva escluso il risarcimento del danno reputando la successiva immissione in ruolo misura sufficiente a sanzionare l'abuso; aveva però riconosciuto il diritto alla progressione stipendiale nei limiti della prescrizione. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: a) violazione dell'art. 434 c.p.c., censurando la decisione che aveva respinto l'eccezione di tardività/inammissibilità dell'appello del Ministero; b) violazione della disciplina eurounitaria e nazionale sui contratti a termine (direttiva 1999/70/CE, accordo quadro, d.lgs. 368/2001, art. 4 l. 124/1999 e art. 36 d.lgs. 165/2001) per avere escluso l'illegittimità dei contratti; c) violazione delle medesime fonti per avere ritenuto che la stabilizzazione avesse comunque già riparato l'illecito da abusiva reiterazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato tutti i motivi. Ha ritenuto infondato il primo motivo, richiamando il principio delle Sezioni Unite secondo cui il termine breve d'impugnazione decorre solo quando la notificazione della sentenza esprima chiaramente la volontà di porre fine al processo, evenienza non ravvisata nell'atto notificato nel caso concreto. Ha inoltre ritenuto infondati il secondo e il terzo motivo, richiamando il precedente secondo cui, nelle ipotesi di abusiva reiterazione dei contratti a termine nel settore scolastico verificatesi dal 10 luglio 2001 e prima della legge n. 107/2015, la stabilizzazione acquisita mediante pregressi strumenti selettivo-concorsuali costituisce misura proporzionata, effettiva e sufficientemente energica per sanzionare l'abuso e cancellarne le conseguenze sul piano eurounitario. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna dei ricorrenti alle spese e con atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La censura sulla tardività dell'appello è stata respinta alla luce del principio per cui la notificazione rilevante ai fini del termine breve deve manifestare inequivocabilmente la volontà di definire il processo.
art. 2 della direttiva 1999/70/CE
Richiamata come parametro per valutare l'abusiva reiterazione dei contratti a termine e la sufficienza delle misure riparatorie.
Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE
clausole 1, lett. b), 2, punto 1, e 5, punto 1
Utilizzato per verificare se la stabilizzazione potesse valere come misura idonea a sanzionare l'abuso e a cancellarne le conseguenze.
Citate quale disciplina nazionale dei contratti a termine, invocata per sostenere l'illegittimità della reiterazione.
Richiamata in combinato disposto con la disciplina sui contratti a termine nel comparto scuola.
Richiamato quale norma sulla flessibilità del lavoro pubblico e sulle conseguenze dell'utilizzazione illegittima di contratti a termine.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto.
Massime di principio
- Ai fini della decorrenza del termine breve per impugnare, la notificazione della sentenza è idonea solo se, per il suo contenuto e per le circostanze, esprima in modo inequivoco la volontà della parte di porre fine al processo e di far decorrere i termini d'impugnazione per entrambe le parti.
- Nel settore scolastico, la reiterazione abusiva di contratti a termine posta in essere dal 10 luglio 2001 e prima della legge n. 107/2015 può trovare adeguata sanzione nella stabilizzazione del rapporto mediante pregressi strumenti selettivo-concorsuali, quale misura proporzionata, effettiva e sufficientemente energica ai fini eurounitari.
- Quando la stabilizzazione è ritenuta misura idonea a rimuovere le conseguenze dell'abuso del termine, non è dovuto un ulteriore risarcimento del danno per la sola reiterazione abusiva, salvo diverso concreto titolo di danno non escluso dalla decisione.
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