Cassazione Civile, Ordinanza n. 36045/2022 del 07/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IRES e IRAP per l’anno 2003, emesso a seguito di PVC, relativo alla vendita di diritti di opzione su titoli Unipol. I diritti erano stati in parte acquisiti gratuitamente e in parte a titolo oneroso. La società impugnava l’atto sostenendo, da un lato, che per i diritti acquisiti gratuitamente l’Ufficio avesse tassato l’intero corrispettivo senza considerare il costo di acquisizione del diritto; dall’altro, che la vendita dei diritti acquisiti a titolo oneroso non fosse fiscalmente imputabile perché eseguita dalla banca depositaria senza autorizzazione della società, con successivo contenzioso verso l’istituto di credito. In cassazione la società deduceva: 1) omessa pronuncia della CTR su eccezioni preliminari, tra cui tardività dell’appello dell’Agenzia, asserita inconferenza dell’atto di appello e introduzione di nuovi motivi; 2) violazione dell’art. 109 TUIR e motivazione insufficiente sulla rilevanza fiscale della cessione dei diritti acquistati a titolo oneroso. L’Agenzia resisteva e proponeva ricorso incidentale, sostenendo che la CTR avesse travisato l’oggetto del contendere e che la società avesse posto in essere un abuso del diritto mediante arbitrario trasferimento di valori in bilancio, con finalità elusive e indebito risparmio d’imposta.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso principale della società, dichiarando inammissibili entrambi i motivi. Ha invece accolto il primo motivo del ricorso incidentale dell’Agenzia delle Entrate, assorbito il secondo, rilevando che la CTR aveva omesso di pronunciarsi sulla reale contestazione dell’Ufficio in ordine all’asserito indebito risparmio d’imposta derivante dalla contabilizzazione dei titoli e dalla loro appostazione in bilancio. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. È stato inoltre dato atto della debenza del doppio contributo unificato a carico della ricorrente principale.
Norme richiamate
utilizzato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e nullità della sentenza.
art. 38 D.Lgs. n. 546 del 1992
richiamato dalla società tra le norme processuali asseritamente violate per omessa pronuncia.
art. 51 D.Lgs. n. 546 del 1992
richiamato dalla società tra le norme processuali asseritamente violate per omessa pronuncia.
richiamato dalla società in relazione alla tempestività dell’impugnazione dell’Ufficio.
art. 53 D.Lgs. n. 546 del 1992
richiamato dalla società per sostenere l’inammissibilità dell’appello e il divieto di nuovi motivi.
art. 57 D.Lgs. n. 546 del 1992
richiamato dalla società per il divieto di domande ed eccezioni nuove in appello.
richiamato dalla società per contestare l’imputazione a ricavo della cessione dei diritti a titolo oneroso e, secondo la CTR, rilevante ai fini del principio di competenza.
art. 37-bis D.P.R. n. 600 del 1973
richiamato dall’Agenzia in relazione alla prospettata operazione elusiva e all’abuso del diritto.
art. 87 D.P.R. n. 917 del 1986
richiamato dall’Agenzia nel ricorso incidentale, in connessione con la disciplina fiscale applicata alla fattispecie.
richiamato dall’Agenzia nel ricorso incidentale come norma sul riparto dell’onere della prova.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
richiamato per dare atto dei presupposti del c.d. doppio contributo unificato.
Massime di principio
- In cassazione, il motivo che denunci omessa pronuncia è inammissibile se la censura investe un capo della decisione che è comunque risultato integralmente favorevole al ricorrente, difettando in tal caso un interesse giuridicamente apprezzabile all’impugnazione.
- La deduzione di errori processuali o di nuovi motivi in appello deve essere specifica: non è sufficiente una censura generica, occorrendo indicare in modo puntuale il contenuto dell’asserita violazione.
- In materia tributaria, la cessione di un diritto di opzione che abbia generato un corrispettivo effettivamente percepito può rilevare fiscalmente secondo il principio di competenza, se il ricavo è stato acquisito e reso disponibile al contribuente nell’esercizio di riferimento.
- Il giudice di merito deve pronunciarsi sulla reale contestazione fiscale posta dall’Ufficio; la mancata considerazione del contenuto effettivo dell’avviso di accertamento e dell’appello integra vizio rilevante quando determina un travisamento dell’oggetto del contendere.
- Quando l’Amministrazione prospetta una contestazione di abuso del diritto o di indebito risparmio d’imposta fondata su specifiche appostazioni di bilancio, la decisione non può prescindere dall’accertamento puntuale della natura dell’operazione e della sua effettiva qualificazione contabile e fiscale.
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