Cassazione Penale, Sentenza n. 3656/2022 del 01/02/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro che, in sede di rinvio dalla Cassazione, aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado su più capi relativi ad abusi d'ufficio connessi alla triplice proroga dell'incarico a tempo determinato dell'arch. Luigi Stammena. Le censure principali erano: errata applicazione delle norme sulla durata e proroga degli incarichi a contratto (art. 4 d.lgs. 368/2001, art.36 d.lgs.165/2001, art.110 T.U.E.L.), vizio di motivazione circa il dolo specifico richiesto dall'art. 323 c.p. (mancata considerazione degli argomenti difensivi e degli elementi fattuali contrari all'esistenza di un vantaggio indebito) e contestazioni sulla formula della decisione (prescrizione vs proscioglimento) per alcuni capi (E,F,G,H).
La decisione
La Corte di cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Gabriele Perri in relazione ai capi C) e D) perché i fatti non costituiscono reato, ritenendo che la Corte territoriale non avesse correttamente valutato elementi probatori che mostrano l'adozione degli atti nell'interesse pubblico (situazione di dissesto e necessità di contenere i costi del personale, assenza di rapporti di favore con lo stagista, precedenti analoghe scelte amministrative). Quanto ai capi E), F), G) ed H) la Cassazione ha rigettato i ricorsi avverso la pronuncia di estinzione per prescrizione, ritenendo che i ricorrenti non avessero dimostrato, in modo evidente e incontrovertibile, l'assenza del fatto o della responsabilità tale da consentire il proscioglimento immediato ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p. In sintesi: parziale accoglimento (annullamento per alcuni capi nei confronti di Perri), nel resto rigetto dei ricorsi e conferma delle statuizioni di estinzione per prescrizione ove già pronunciate.
Norme richiamate
art. 323 cod. pen. (abuso d'ufficio)
La Corte ricorda che per configurare il reato è necessario il dolo intenzionale diretto a procurare un indebito vantaggio patrimoniale; il dolo può essere desunto anche da indici quali evidenza, reiterazione, gravità delle violazioni, rapporti tra agente e favorito e macroscopica illegittimità dell'atto. Nel caso concreto la prova del dolo non è risultata sufficiente per i capi C) e D).
art. 76, comma 7, d.l. n. 112/2008 (patto di stabilità, divieto di nuove assunzioni)
Richiamato come elemento fattuale che ha influenzato le scelte amministrative (necessità di contenimento della spesa e scelta di contratti a termine anziché assunzioni stabili).
Disciplina della durata degli incarichi a contratto; la sua applicabilità agli incarichi ex art. 110 T.U.E.L. è stata contestata dalle difese e valutata dalla Corte nel quadro della discrezionalità amministrativa; Corte ha ritenuto che non fosse provata la macroscopica illegittimità che integrerebbe il dolo.
art. 36, comma 2, d.lgs. n.165/2001
Norma richiamata dalla difesa come richiedente particolare attenzione, ma la Corte ha rilevato che alcune violazioni invocate in sede d'appello non erano nemmeno contestate nell'imputazione, con conseguente principio di correlazione tra accusa e sentenza.
art. 110, comma 3, d.lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.)
Norma richiamata nel dibattito su limiti di durata e legittimità degli incarichi; la Corte richiede un'analisi puntuale della normativa di riferimento e della discrezionalità amministrativa prima di ritenere integrato l'abuso d'ufficio.
Citato nelle difese in relazione ai termini minimi/massimi di durata degli incarichi e al raccordo con la disciplina degli incarichi a contratto.
art. 23, comma 1, decreto-legge n. 76/2020 (conv. legge n. 120/2020)
Riferita come novellazione dell'art. 323 c.p. e richiamata dai difensori nella prospettazione della natura extrapenale di alcune regole amministrative; la questione della reinterpretazione normativa (e della possibile applicazione della lex mitior) è stata discussa ma non decisiva per i capi annullati.
art. 2, comma 4, cod. pen. (retroattività della legge penale più favorevole)
La difesa ha invocato la retroattiva applicazione della disciplina sopravvenuta più favorevole; la Corte richiama il principio della lex mitior ma valuta caso per caso l'applicabilità e l'effetto sulla qualificazione penale della condotta.
decreto-legge n. 34/2014 (disciplina sulle proroghe)
Richiamato dalla difesa come disciplina più favorevole che avrebbe legittimato le proroghe; la Corte osserva la rilevanza della norma ma decide sulle concrete risultanze processuali e sulla sussistenza del reato.
art. 129, comma 2, cod. proc. pen. (formula di proscioglimento)
La Corte ricorda che il proscioglimento ai sensi dell'art. 129(2) è consentito solo quando dagli atti risulti in modo assolutamente incontrovertibile l'assenza del fatto, la mancata commissione da parte dell'imputato o la non rilevanza penale; in assenza di tale evidenza la dichiarazione di estinzione per prescrizione non può essere sostituita dalla formula di proscioglimento in sede di legittimità.
Giurisprudenza della Cassazione (ex Sez. U. n. 35490/2009 Tettamanti)
Principio consolidato che limita il controllo di merito in Cassazione quando è intervenuta causa estintiva: il giudice di legittimità non può sostituirsi al giudice del rinvio per riesaminare il compendio probatorio se non sussiste l'evidenza processuale richiesta dall'art.129(2) c.p.p.
Massime di principio
- Per configurare l'abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) oltre all'illegittimità dell'atto è richiesto il dolo specifico di voler procurare un indebito vantaggio patrimoniale; tale dolo può essere provato con indici (evidenza, reiterazione, rapporti con il favorito, gravità dell'illecito) ma questi devono risultare chiaramente dagli atti.
- La discrezionalità amministrativa e la presenza di ragioni pubbliche (es. dissesto finanziario, divieto di nuove assunzioni, contenimento della spesa) possono giustificare scelte organizzative apparentemente anomale e incidere negativamente sulla prova del dolo.
- La mera inosservanza di regole amministrative non sempre integra reato: è essenziale valutare se la norma violata fosse una regola di condotta chiara e vincolante oppure lasciasse margini di discrezionalità all'amministrazione.
- La sopravvenuta disciplina normativa più favorevole (lex mitior) può essere rilevante ma la sua applicabilità richiede un esame puntuale; non sempre le modifiche amministrative eliminano automaticamente la rilevanza penale delle condotte pregresse.
- In caso di estinzione del reato per prescrizione, la Cassazione non può assolvere nel merito se non emergono dagli atti elementi incontrovertibili di innocenza o di mancanza del fatto (art. 129(2) c.p.p.): i ricorsi che richiedono una rivalutazione del compendio probatorio sono in generale improponibili in sede di legittimità.
- Per chi si trovi in situazione analoga: documentare la motivazione amministrativa, l'assenza di rapporti personali con il beneficiario, il risparmio di costi per l'ente e ogni elemento che dimostri la ratio pubblica dell'atto aiuta a contrastare l'accusa di dolo per abuso d'ufficio.
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