Cassazione Penale, Sentenza n. 3523/2022 del 01/02/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per omicidio colposo di Tomasello Placido (evento del 26/09/2011), sostenendo: 1) errata valutazione della velocità del veicolo e mancata risposta della Corte d'appello alle critiche sui metodi per il calcolo della velocità (contestata l'applicazione di formule balistiche e di spazio di arresto in presenza di un urto 'di striscio' senza frenata); 2) illogicità motivazionale per avere contemporaneamente ritenuto il pedone non agevolmente avvistabile per un cono d'ombra e tuttavia affermato che l'imputato avrebbe dovuto notarlo; 3) vizio di motivazione per individuazione a posteriori della regola cautelare e mancata indicazione della velocità adeguata che avrebbe evitato l'evento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto le censure, in gran parte fondate su diversa valutazione del materiale probatorio, non ammissibili in sede di legittimità: la rivalutazione del fatto e dei mezzi di prova spetta al giudice del merito. Ha giudicato la motivazione della Corte d'appello congrua e non illogica: le condizioni ambientali (abbagliamento solare e cono d'ombra creato dal muro) imponevano una consistente riduzione della velocità, che il prevenuto non ha mantenuto, cagionando l'investimento. Pur non indicando una velocità numerica, la motivazione è stata ritenuta sufficiente. Per tali ragioni il ricorso è respinto; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e a versare 3.000 euro alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen.
Limita i motivi di ricorso in Cassazione e impedisce la riconsiderazione del merito e della valutazione dei fatti; utilizzato per rigettare doglianze consistenti in diversa lettura del compendio probatorio.
art. 141 cod. strada
Imposta l'obbligo di adeguare la velocita alla visibilita e alle condizioni della strada; la Corte ha ritenuto che il conducente doveva ridurre significativamente la velocita per le condizioni di abbagliamento e cono d'ombra.
art. 191 cod. strada
Disciplina la responsabilita del conducente verso i pedoni e le cautele dovute; richiamata unitamente all'art. 141 per giustificare la condotta dovuta dal conducente.
Corte costituzionale, sent. n. 186/2000
Richiamata in relazione alla determinazione delle conseguenze dell'inammissibilita del ricorso e alla valutazione della sussistenza di colpa nella formazione della causa di inammissibilita; usata per motivare l'applicazione della sanzione pecuniaria.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non puo rivedere i fatti o rinnovare la prova: i motivi che si riducono a diversa lettura del compendio probatorio sono inammissibili.
- Quando si contesta una perizia tecnica occorre dimostrare specificamente l'inidoneita del metodo e che il giudice non ha fornito risposta alle critiche; mere alternative interpretative non bastano in Cassazione.
- La motivazione e valida anche se non indica una velocita numerica precisa, purché esprima in modo chiaro e coerente il nesso tra condizioni ambientali, comportamento richiesto e colpa del conducente.
- In presenza di abbagliamento solare e coni d'ombra che riducono la visibilita, il conducente ha l'obbligo di ridurre significativamente la velocita e adottare cautele particolari per poter individuare pedoni o ostacoli.
- La regola cautelare puo essere ricavata dalle concrete condizioni del momento senza essere considerata creazione ex post se la motivazione spiega perche quelle condizioni imponevano una condotta diversa.
- Per ottenere accoglimento in Cassazione per vizi di motivazione e necessario dimostrare omissioni logiche, contraddizioni palesi o mancata risposta a deduzioni rilevanti della difesa.
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