Cassazione Penale, Sentenza n. 3520/2022 del 01/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'Appello che aveva dichiarato inammissibile l'appello avverso la condanna del Tribunale per il reato di tentato furto (artt. 56, 624, 625 n.2 c.p.). Con un unico motivo si censura la violazione di norme processuali e il vizio di motivazione nella declaratoria di inammissibilità dell'appello, sostenendo invece che l'appello fosse specifico in quanto contestava la mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n.4 c.p. (stato di necessità), alla luce del modesto valore della merce (circa 160 euro), della giovane età dell'imputato e della sua confessione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Pur riconoscendo la correttezza dei presupposti giuridici relativi ai requisiti di specificità ex art. 581 c.p.p. (modificato dalla L. 103/2017), ha censurato la Corte territoriale perché, anziché limitarsi a verificare l'insussistenza dei requisiti di specificità, ha deciso nel merito sui medesimi motivi ritenendoli infondati. Tale modo di procedere è risultato contraddittorio e assorbente rispetto alla declaratoria di inammissibilità; perciò la Suprema Corte ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Palermo per nuovo giudizio.
Norme richiamate
Norma sulla tentata condotta: il reato è stato contestato come tentato furto per atti diretti non equivoci a impossessarsi della merce.
Norma sul furto: quadro normativo del reato che ha formato oggetto del procedimento di merito.
Aggravante del furto (es. commesso con destrezza, effrazione, etc. in base alla specifica formulazione): la Corte di merito ha valutato la circostanza aggravante nel bilanciamento delle circostanze.
Circostanza attenuante (stato di necessità): il ricorrente ha chiesto l'applicazione della diminuente sostenendo che il modesto valore della merce, lo stato di necessità, la giovane età e la confessione la avrebbero giustificata; la Corte territoriale non ha adeguatamente valutato tale richiesta nel bilanciamento delle circostanze.
art. 581 c.p.p. (come modificato)
Regola sulla specificità dei motivi di impugnazione: la modifica introdotta dalla L. 103/2017 (art. 1 comma 5) richiede l'enunciazione specifica dei capi, punti della decisione, delle prove e delle ragioni di diritto e di fatto a fondamento di ciascuna doglianza; la Corte ha ricordato tale principio ma ha comunque deciso nel merito su motivi ritenuti inammissibili.
Intervento normativo che ha riformato i parametri di specificità dei motivi di impugnazione (cfr. art. 581 c.p.p.), richiedendo maggior dettaglio nella formulazione delle doglianze.
Sez. U., n. 8825/2016 (Galtelli)
Giurisprudenza delle Sezioni Unite citata per spiegare il limite negativo della specificità: i motivi sono inesistenti quando non sono esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata; l'onere di specificità è proporzionale alla specificità delle ragioni nel provvedimento impugnato.
Previsione che consente la requisitoria scritta del Procuratore Generale; nel caso il Procuratore generale aveva chiesto l'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La specificità dei motivi d'appello (e di cassazione) richiede l'indicazione chiara dei capi di decisione contestati e delle ragioni di fatto e di diritto che li sorreggono; l'adempimento è proporzionale alla specificità con cui la decisione impugnata espone le proprie ragioni.
- Se il giudice d'appello dichiara un motivo inammissibile per carenza di specificità, non dovrebbe nel contempo decidere nel merito lo stesso motivo; una valutazione sostanziale dei rilievi incompatibile con la declaratoria di inammissibilità è motivo di annullamento in Cassazione e rinvio.
- La contestazione della mancata applicazione di una circostanza attenuante (es. art. 62 n.4 c.p.) deve contenere elementi fattuali e giuridici precisi che dimostrino come e perché la circostanza ricorra e sia stata omessa o valutata erroneamente nel bilanciamento.
- Il bilanciamento tra circostanze attenuanti e aggravanti deve risultare motivato; la mera affermazione della congruità della pena senza analizzare il confronto fra le circostanze può risultare insufficiente.
- In casi di valore modesto della merce, giovane età dell'imputato o confessione, è possibile ottenere una diversa valutazione delle attenuanti, ma ciò dipende dalla motivazione concreta del giudice e dal corretto svolgimento del contraddittorio probatorio.
- Gli errori procedurali relativi alla qualificazione dell'impugnazione (specificità vs inammissibilità) sono sindacabili dalla Cassazione e possono determinare annullamento e rinvio per nuovo giudizio.
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