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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3514/2022 del 01/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza per tre motivi principali: 1) errata qualificazione del fatto secondo l'art. 624-bis cod. pen., sostenendo che il piccolo casottino non costituiva privata dimora e che quindi il reato sarebbe stato al più un tentato furto semplice ex art. 624 cod. pen.; 2) vizio di motivazione e violazione di legge in relazione al riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 625, n. 2 cod. pen. (violenza sulle cose/effrazione), deducendo che non risultava provata la forzatura delle porte dalle risultanze investigative; 3) vizio di motivazione per il diniego delle circostanze attenuanti ex art. 62-bis cod. pen. nei confronti di Xhepa, che lamenta non essere stato considerato incensurato e che non sia stata adeguatamente valutata la giovane età e il disagio sociale

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per manifesta infondatezza. Ha ritenuto corretta la qualificazione del fatto come furto aggravato ex art. 624-bis e 625 n.2 cod. pen. in relazione a manufatti pertinenziali della privata dimora, condividendo la ricostruzione sullo stato dei luoghi e sull'effrazione delle casette. Ha altresì ritenuto legittima la motivazione del giudice del merito sul diniego delle attenuanti generiche per Xhepa, essendo la valutazione di fatto insindacabile in Cassazione quando suffragata da argomentazione non contraddittoria. Per questi motivi i provvedimenti impugnati sono stati confermati, i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende

Norme richiamate

  • art. 624-bis cod. pen.

    La norma sul furto in abitazione è stata interpretata estensivamente dalla Corte come applicabile anche ai luoghi pertinenziali della privata dimora (es. depositi, ricoveri attrezzi) quando ricorrono i tre elementi indicati dalla giurisprudenza: uso per atti della vita privata, durata apprezzabile del rapporto con la persona e non accessibilità senza consenso del titolare

  • art. 624 cod. pen.

    Norma base sul furto; i ricorrenti sostenevano che il fatto dovesse essere qualificato come tentato furto semplice ma la Corte ha ritenuto la consumazione e l'applicabilità dell'art. 624-bis

  • art. 625, n. 2 cod. pen.

    Aggravante per aver commesso il fatto con violenza sulle cose; la Corte ha ritenuto provata l'effrazione delle casette e quindi applicabile l'aggravante

  • art. 62-bis cod. pen.

    Disciplina le circostanze attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto legittimo il diniego operato dal giudice del merito sulla base della gravità della condotta e dei precedenti penali dell'imputato

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione delle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto che il giudice di merito ha adeguatamente motivato la valutazione complessiva dei parametri rilevanti

  • art. 56 e art. 110 cod. pen.

    Principi sul concorso di persone nel reato e sulla partecipazione alle azioni criminose, utilizzati per ricostruire la responsabilità in concorso degli imputati

Massime di principio

  • Per applicare l'art. 624-bis cod. pen. occorrono tre elementi: uso del luogo per atti della vita privata, durata apprezzabile del rapporto tra luogo e persona, e non accessibilità senza consenso; anche depositi o ricoveri attrezzi possono essere 'pertinenze' della privata dimora se integrano tali requisiti
  • La presenza di effrazione o forzatura degli accessi è elemento rilevante per il riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 625 n.2 (violenza sulle cose); la sua prova può emergere dalla complessiva ricostruzione dello stato dei luoghi e non richiede che ogni dettaglio tecnico sia riprodotto nelle dichiarazioni dei singoli militari intervenuti
  • La valutazione sulle circostanze attenuanti generiche è un giudizio di fatto del giudice del merito e in Cassazione è sindacabile solo se la motivazione è contraddittoria o assente; il semplice richiamo a precedenti o alla gravità della condotta legittima il diniego se adeguatamente argomentato
  • Chi impugna in Cassazione l'assenza di un elemento probatorio (es. mancanza di effrazione) deve allegare e, se necessario, produrre gli atti dai quali emergerebbe il vizio (es. verbali), altrimenti la censura è debole e difficilmente accolta
  • La qualificazione giuridica del fatto (es. furto semplice vs. furto in abitazione/pertinenza) si fonda sulle risultanze probatorie e sulla concreta destinazione d'uso del luogo; argomentazioni puramente astratte sul piccolo spazio o sull'orario notturno non prevalgono se la prova documenta stabilità e pertinenzialità

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