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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3516/2022 del 01/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello ritenendo viziata la motivazione circa l'applicazione della "recidiva reiterata" e la relativa valutazione della prevalenza (o meno) delle circostanze attenuanti generiche ex art. 99 c.p.; sosteneva che la Corte territoriale non aveva adeguatamente motivato la valutazione della maggiore pericolosità dedotta dai precedenti e, quindi, aveva applicato la recidiva senza il necessario passaggio argomentativo

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché il motivo dedotto in cassazione (carenza motivazionale sull'applicazione della recidiva) non era stato oggetto di gravame in sede di appello: non è consentito prospettare in sede di legittimità questioni che non siano state devolute al giudice d'appello. Perciò il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende

Norme richiamate

  • art. 99 cod. pen. (comma quarto)

    La disposizione è richiamata dalla difesa quale norma impugnata nella sua applicazione: il ricorrente lamenta che la recidiva reiterata è stata applicata senza la necessaria motivazione. La Corte di Cassazione, tuttavia, non entra nel merito della corretta applicazione della norma perché dichiara il ricorso inammissibile per ragioni processuali (materia non devoluta all'appello)

  • art. 81 cod. pen.

    Norma richiamata nel capo di imputazione per la continuazione dei reati; presente nel contesto della sentenza di merito come titolo giuridico della condanna complessiva

  • art. 189 C.d.S. (commi 6 e 7)

    Norma del Codice della Strada da cui derivano i reati per i quali il convenuto è stato condannato in primo e secondo grado; citata come riferimento per le fatti di reato

Massime di principio

  • In Cassazione non è possibile sollevare per la prima volta questioni che non siano state devolute al giudice d'appello: i motivi nuovi o non proposti in appello rischiano l'inammissibilità
  • Se si intende contestare l'applicazione della recidiva (o la prevalenza delle attenuanti), la parte deve proporre e motivare tale censura già in sede di appello, fornendo gli elementi necessari perché il giudice di merito si pronunci
  • La contestazione della carenza motivazionale deve riguardare punti della decisione che siano stati posti a base del gravame: l'omissione intenzionale o la mancata devoluzione di un punto al giudice di appello impedisce poi di ottenerne controllo in sede di legittimità
  • Le conseguenze processuali della inammissibilità includono la condanna alle spese e, quando disposta, il pagamento alla Cassa delle ammende; è quindi importante valutare la completezza e la tempestività dei motivi prima di proporre ricorso
  • Per una efficace difesa contro l'applicazione della recidiva è utile documentare il profilo della personalità e della pericolosità del soggetto (precedenti, tempo intercorso, natura degli atti) già in appello, in modo da obbligare il giudice di merito a un espresso e circostanziato confronto

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