Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3517/2022 del 01/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Michelini era stato condannato per guida in stato di ebbrezza (tasso alcolemico 2,50 g/l) con aggravanti (evento notturno e sinistro). Impugnava la sentenza sostenendo l'inutilizzabilità del prelievo ematico eseguito in ospedale perché ottenuto senza consenso e senza il previo avviso della facoltà di farsi assistere da difensore di fiducia (violazione artt. 114 disp. att. c.p.p., 356 c.p.p. e art.13 Cost.), ritenendo che il personale sanitario avesse agito come "longa manus" della polizia giudiziaria su richiesta investigativa e non nell'ambito di normali protocolli sanitari.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e quindi inammissibile. Ha ritenuto utilizzabili gli esiti degli esami ematici perché i prelievi erano stati eseguiti nell'ambito delle cure ospedaliere; il medico ha annotato l'impossibilità di raccogliere un valido consenso alle ore 5.00 per lo stato soporoso del paziente, per cui non era concretamente possibile prestare l'avviso ex art.114 disp. att. c.p.p. e acquisire la presenza del difensore. La Corte ha richiamato la giurisprudenza che distingue i prelievi svolti per finalità terapeutiche (nessun obbligo di avviso) da quelli eseguiti esclusivamente per finalità probatorie su richiesta della P.G. (obbligo di avviso). In conclusione il ricorso è stato dichiarato inammissibile; Michelini è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 186 Codice della Strada

    Norma che punisce la guida in stato di ebbrezza; applicata per la condanna di Michelini (tasso alcolemico oltre 1,5 g/l con aggravanti).

  • art. 356 cod. proc. pen.

    Prevede l'obbligo di avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore quando la polizia giudiziaria intende far eseguire accertamenti su persone condotte in struttura sanitaria; la Corte richiama che l'obbligo sussiste se l'accertamento è finalizzato a scopi probatori su richiesta della P.G.

  • art. 114 disp. att. cod. proc. pen.

    Disciplina l'avviso all'indagato della facoltà di farsi assistere da difensore; la Corte distingue tra casi terapeutici (nessun obbligo) e investigativi (obbligo).

  • art. 348, comma 4, cod. proc. pen.

    La polizia giudiziaria, quando, di propria iniziativa o a seguito di delega del pubblico ministero, compie atti od operazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, può avvalersi di persone idonee le quali non possono rifiutare la propria opera

    Autorizza la polizia giudiziaria a servirsi di sanitari per atti che richiedano competenze tecniche; la Corte spiega che se il sanitario esegue l'atto su richiesta esclusiva della P.G. per finalità probatorie allora agisce come "longa manus" e scattano le garanzie difensive.

  • art. 13 Cost.

    Invocato dal ricorrente in relazione alla tutela della libertà personale e inviolabilità; la Corte non ha ritenuto violata la normativa costituzionale viste le condizioni di salute e la finalità terapeutica/di urgenza degli accertamenti.

  • artt. 354 e 191 cod. proc. pen.

    Richiamati nel ricorso come riferimenti procedurali dalla difesa, ma non decisivi nella motivazione della Corte di Cassazione; la decisione si fonda principalmente sui criteri già sviluppati in giurisprudenza rispetto all'origine e alla finalità del prelievo.

Massime di principio

  • Differenziare sempre la finalità del prelievo: se eseguito nell'ambito di normali protocolli sanitari e per cure del paziente, non opera l'obbligo di avviso della facoltà di farsi assistere dal difensore.
  • Se il prelievo ematico o l'analisi sono eseguiti su specifica richiesta della polizia giudiziaria esclusivamente per acquisire prova, il sanitario agisce come "longa manus" della P.G. e scattano le garanzie difensive (avviso e possibilità di difensore).
  • Quando il paziente è in condizioni tali da non poter comprendere o prestare un valido consenso (es. stato soporoso), gli esami urgenti per cure sono utilizzabili e non è sempre possibile attendere la possibilità di avviso o la presenza del difensore.
  • L'obbligo di avviso non va inteso in modo assoluto: va valutata la titolarità della decisione di eseguire il prelievo, la sua finalità (terapeutica vs probatoria) e l'urgenza temporale che potrebbe compromettere l'esito dell'accertamento.
  • In caso di dubbio documentabile circa la provenienza della decisione (sanitaria vs investigativa), è utile acquisire nel verbale elementi che dimostrino la finalità terapeutica o l'urgenza che ha giustificato l'assenza di consenso/avviso.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.