Cassazione Penale, Sentenza n. 3515/2022 del 01/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso denunciava sei vizi: 1) mancata dimostrazione della omologazione e della corretta taratura dell'etilometro e violazione dell'onere probatorio; 2) difetto di correlazione tra accusa e sentenza per correzione in dibattimento della data del fatto (26->24 aprile 2015); 3) omissione di astensione del giudice di primo grado a causa di precedente condanna del difensore dell'imputato; 4) mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n.6 cod. pen. per lavori socialmente utili; 5) richiesta di maggiore riduzione per le circostanze attenuanti generiche ai sensi dell'art. 62 bis cod. pen.; 6) eccessiva durata delle sanzioni accessorie, in particolare della sospensione della patente, rispetto alla pena principale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo i motivi manifestamente infondati o non proponibili in sede di legittimità. In sintesi: sul punto dell'etilometro la Corte ha richiamato la giurisprudenza dominante secondo cui, pur essendo l'omologazione e le verifiche periodiche previste dalla normativa tecnica, l'onere di allegazione di vizi strumentali grava sulla difesa che deve indicare elementi specifici che facciano ritenere l'irregolare funzionamento; la modifica della data in udienza non ha inciso sul diritto di difesa e dunque non ha comportato difetto di correlazione; la precedente condanna del difensore per fatti estranei non imponeva l'astensione dell'organo giudicante e la difesa avrebbe dovuto chiedere la ricusazione se lo riteneva; la mancata pronuncia sulle attenuanti ex art.62 n.6 non era dedotta in appello dunque non proponibile in Cassazione; la richiesta di ulteriore diminuzione delle attenuanti generiche mancava di interesse; la durata della sospensione della patente è rimessa al giudice del merito e non sussiste rapporto di rigida corrispondenza con la pena principale. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma incriminatrice per guida in stato di ebbrezza; la misurazione tramite etilometro costituisce prova rilevante dello stato di ebbrezza se non contestata con elementi specifici dalla difesa
Regolamento esecutivo del Codice della Strada
art. 379, commi 6, 7 e 8; D.P.R. 16 novembre 1992 n. 495
Prevede omologazione e verifiche periodiche dell'etilometro; tuttavia la loro produzione non è automaticamente necessaria in capo all'accusa se la difesa non allega vizi specifici dello strumento
Codice di Procedura Penale, art. 507
nessuna specifica ulteriore
Norma richiamata in ordine alla rinnovazione istruttoria; la Corte rileva che le eccezioni basate su mere richieste senza allegazione di elementi concreti sono inidonee
Codice di Procedura Penale, art. 51
nessuna specifica ulteriore
Regola l'astensione del giudice; la Corte osserva che la precedente condanna del difensore per fatti estranei non imponeva automaticamente l'astensione e la difesa avrebbe dovuto promuovere la ricusazione
nessuna specifica ulteriore
Circostanza attenuante relativa all'attività prestata dall'imputato; richiede devoluzione in appello per essere riesaminata in Cassazione
nessuna specifica ulteriore
Regola la misura della diminuzione delle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto inammissibile la richiesta di modificarne l'entità per carenza di interesse
Codice di Procedura Penale, artt. 37 e ss.
nessuna specifica ulteriore
Disciplinano la ricusazione; la Corte osserva che la ricusazione sarebbe stato il rimedio corretto se la difesa avesse ritenuto necessario sottrarre il giudice
Massime di principio
- Sull'etilometro: sebbene la normativa tecnica richieda omologazione e verifiche periodiche, in sede penale l'accusa non è tenuta a depositare d'ufficio tali documenti salvo che la difesa non abbia allegato elementi concreti che mettano in dubbio la regolarità dello strumento; dunque la difesa deve specificare vizi o errori strumentali o di metodo per ottenere l'ammissione di prove contrarie
- Modifica formale della data dell'imputazione in udienza non invalida il processo se non altera sostanzialmente la contestazione e non pregiudica il diritto di difesa; la rilevanza va valutata sulla concreta incidenza sul contraddittorio
- La mera esistenza di vicende disciplinari o penali riguardanti il difensore non determina automaticamente l'obbligo di astensione del giudice; l'eventuale conflitto deve essere fatto valere mediante ricusazione o istanza specifica
- Questioni non dedotte in appello o sottratte alla cognizione del giudice di merito non sono normalmente riesaminabili in Cassazione; la doglianza sulle attenuanti o su questioni sanzionatorie deve seguire il percorso processuale previsto per essere ammissibile in sede di legittimità
- La determinazione delle sanzioni accessorie (es. sospensione patente) rientra nel prudente apprezzamento del giudice di merito e non richiede una stretta corrispondenza matematica con la pena principale; la discrezionalità del giudice resiste salvo sviamento o manifesta illogicità
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