Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 19/03/2024 n. 7338 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava l’impugnazione di una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria su crediti tributari e non tributari, nonché la legittimità e il contenuto dell’iscrizione. L’Agenzia contestava, tra l’altro, la giurisdizione tributaria sui crediti INPS, INAIL e della Camera di commercio; la pronuncia della CTR su questioni che, secondo l’Agenzia, non erano state devolute in appello; l’applicazione alla sola ipoteca dei limiti di 120.000 euro previsti per l’espropriazione immobiliare; e l’asserita insufficiente identificazione dell’immobile. Nel distinto ricorso per revocazione, l’Agenzia sosteneva che la CTR avesse commesso un errore di fatto sulla produzione e notifica della comunicazione ipotecaria e contestava che la pendenza del ricorso per cassazione impedisse la revocazione. L’Agenzia aveva inoltre segnalato il discarico automatico, ai sensi del d.l. n. 119/2018, di alcuni carichi fino a 1.000 euro affidati tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010.

La decisione

La Cassazione ha riunito i due giudizi. Per il RG 14383/2021 ha rigettato il ricorso dell’Agenzia contro l’inammissibilità della revocazione: la contestazione riguardava una valutazione delle risultanze documentali su un fatto controverso, non una svista percettiva revocatoria, ed era inoltre generica e carente di autosufficienza. Ha però chiarito che la contemporanea pendenza del ricorso per cassazione non rende di per sé inammissibile la revocazione. Per il RG 24231/2019 ha dichiarato cessata la materia del contendere limitatamente ai carichi annullati e accolto tutti i motivi dell’Agenzia: la giurisdizione sui crediti non tributari spetta al giudice ordinario; la CTR aveva pronunciato oltre i limiti della questione devoluta e su un capo coperto da giudicato interno; la soglia di 120.000 euro riguarda l’espropriazione immobiliare, non impedisce l’iscrizione ipotecaria, possibile anche sulla prima casa con funzione cautelare se il debito supera 20.000 euro; e l’atto indicava sufficientemente parti, crediti, importi e dati catastali, senza che fosse necessaria l’indicazione della rendita. La sentenza impugnata è stata cassata e il ricorso originario del contribuente respinto. Spese di merito compensate; per il giudizio RG 24231/2019 il contribuente è stato condannato a pagare all’Agenzia 6.000 euro, oltre spese prenotate a debito. Per il giudizio RG 14383/2021 l’Agenzia è stata condannata a pagare al contribuente 6.000 euro, oltre 200 euro per esborsi, rimborso forfettario e accessori di legge.

Norme richiamate

  • Art. 335 c.p.c.

    I ricorsi per cassazione proposti, rispettivamente, contro la sentenza d'appello e contro quella che ha deciso, dichiarandone l'inammissibilità, l'impugnazione per revocazione avverso la prima, in caso di contemporanea pendenza in sede di legittimità, debbono essere riuniti in applicazione (analogica, trattandosi di gravami avverso distinti provvedimenti) dell'art. 335 cod. proc. civ.

    I ricorsi di legittimità contro la sentenza impugnata per revocazione e contro la decisione sulla revocazione, se contemporaneamente pendenti, vanno riuniti per la connessione tra le pronunce.

  • Art. 395, n. 4, c.p.c.

    Invero, l'errore di fatto previsto dall'art. 395, n. 4, c.p.c., idoneo a costituire motivo di revocazione, consiste in una falsa percezione della realtà o in una svista materiale che abbia portato ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso oppure l'inesistenza di un fatto positivamente accertato dagli atti o documenti di causa, purché non cada su un punto controverso e non attenga a un'errata valutazione delle risultanze processuali.

    La revocazione è ammessa per una svista obiettiva su un fatto incontrovertibile risultante dagli atti, non per contestare la valutazione delle prove o la ricostruzione di un fatto controverso.

  • Art. 398, comma 4, c.p.c.

    La impugnabilità per cassazione della sentenza di appello emessa dal Giudice tributario è del tutto irrilevante, pertanto, ai fini della verifica di ammissibilità del ricorso per revocazione, come peraltro emerge in modo inequivoco dalla disposizione dell'art. 398 c.p.c., comma 4, che interviene ad affermare il principio della tendenziale non interferenza del giudizio di merito (in revocazione) e del giudizio di legittimità, prevedendo, allo scopo di realizzare la economia dei mezzi processuali, la facoltà attribuita in via esclusiva al Giudice di merito avanti il quale è proposto il ricorso per revocazione di sospendere, su istanza di parte e qualora non ritenga il ricorso per revocazione manifestamente infondato, i termini per la proposizione del ricorso per cassazione, ovvero -se già proposto- di sospendere la prosecuzione del giudizio di legittimità "fino alla comunicatone della sentenza che abbia pronunciato sulla revocazione".

    Il ricorso per cassazione pendente non rende inammissibile la revocazione. Il giudice della revocazione può, alle condizioni previste, sospendere i termini o il giudizio di cassazione.

  • Art. 64, commi 1 e 2, d.lgs. 546/1992

    Questa Corte ha, infatti, precisato che la norma del processo tributario non ha inteso derogare al sistema processualcivilistico della revocazione come delineato dagli artt. 395, 396 e 398 c.p.c. (cfr. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 15319 del 29/11/2000), venendo a trovare esplicitazione la categoria delle sentenze che non sono state impugnate con i mezzi ordinari sul punto dell'accertamento in fatto, nel D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 64, comma 2 medesimo, che analogamente alla disciplina dettata dall'art. 396 c.p.c., limita la revocazione delle "sentenze per le quali è scaduto il termine per l'appello" ai soli casi di revocazione straordinaria (art. 395 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 6) e sempre che i fatti che legittimano il ricorso per revocazione siano intervenuti dopo la scadenza del termine per l'appello.

    La disciplina tributaria della revocazione si coordina con quella del codice di procedura civile: la pendenza del ricorso per cassazione non è un ostacolo automatico, mentre per le sentenze il cui termine d’appello è scaduto operano i limiti propri della revocazione straordinaria.

  • Art. 2 d.lgs. 546/1992 e art. 19, comma 1, lett. e-bis), d.lgs. 546/1992

    Con riferimento alle controversie aventi per oggetto l'iscrizione ipotecaria di cui all'art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973, anche a seguito delle modifiche apportate all'art. 19, comma 1, lett. e)-bis, del D.Lgs. n. 546 del 1992, dall'art. 35, comma 26-quinquies, del d.l. n. 223 del 2006, conv., con modif., dalla l. n. 248 del 2006, n. 248, applicabile ratione temporis, ai fini della giurisdizione rileva la natura dei crediti posti a fondamento del provvedimento di iscrizione suddetta, con la conseguenza che la giurisdizione spetterà al giudice tributario o al giudice ordinario a seconda della natura tributaria, o meno, dei crediti, ovvero ad entrambi -ciascuno per il proprio ambito come appena individuato - se quel provvedimento si riferisce in parte a crediti tributari ed in parte a crediti non tributari.

    La giurisdizione sulle controversie relative all’iscrizione ipotecaria si determina in base alla natura dei crediti sottostanti: giudice tributario per quelli tributari, giudice ordinario per quelli non tributari; in caso di crediti misti, ciascun giudice decide per la propria parte.

  • Art. 37 c.p.c.

    All'esito della nuova interpretazione della predetta disposizione, volta a delinearne l'ambito applicativo in senso restrittivo e residuale, ne consegue che: 1) il difetto di giurisdizione può essere eccepito dalle parti anche dopo la scadenza del termine previsto dall'art. 38 cod. proc. civ. (non oltre la prima udienza di trattazione), fino a quando la causa non sia stata decisa nel merito in primo grado; 2) la sentenza di primo grado di merito può sempre essere impugnata per difetto di giurisdizione; 3) le sentenze di appello sono impugnabili per difetto di giurisdizione soltanto se sul punto non si sia formato il giudicato esplicito o implicito, operando la relativa preclusione anche per il giudice di legittimità; 4) il giudice può rilevare anche d'ufficio il difetto di giurisdizione fino a quando sul punto non si sia formato il giudicato esplicito o implicito.

    Il difetto di giurisdizione può essere rilevato o eccepito entro i limiti indicati: dopo una decisione di merito in appello, è deducibile soltanto se sulla giurisdizione non si è formato un giudicato esplicito o implicito.

  • Artt. 329, comma 2, 342 e 346 c.p.c.; art. 53 d.lgs. 546/1992

    Qualora un'eccezione di merito sia stata ritenuta infondata nella motivazione della sentenza del giudice di primo grado o attraverso un'enunciazione in modo espresso, o attraverso un'enunciazione indiretta, ma che sottenda in modo chiaro ed inequivoco la valutazione di infondatezza, la devoluzione al giudice d'appello della sua cognizione, da parte del convenuto rimasto vittorioso quanto all'esito finale della lite, esige la proposizione da parte sua dell'appello incidentale, che è regolato dall'art. 342 cod. proc. civ., non essendo sufficiente la mera riproposizione di cui all'art. 346 cod. proc. civ.

    Se il primo giudice ha respinto, anche implicitamente ma in modo chiaro, un’eccezione, la parte vittoriosa nel dispositivo deve impugnare quel capo con appello incidentale; la semplice riproposizione non evita il giudicato interno. Nel processo tributario la qualificazione dell’atto dipende anche dal suo contenuto effettivo, ma nel caso concreto non è stato possibile riqualificare le difese perché non erano state trascritte né prodotte.

  • Art. 112 c.p.c.

    La Regionale, invece, di statuire sulla doglianza proposta dall'Agenzia relativa alla affermata carente motivazione della comunicazione di iscrizione ipotecaria, ha rilevato la necessità della preventiva comunicazione, incorrendo nel vizio il vizio di "ultra" o "extra" petizione poiché ha alterato gli elementi obiettivi dell'azione ("petitum" o "causa petendi"), emettendo un provvedimento diverso da quello richiesto ("petitum" immediato), ovvero valutando questioni non sottoposte al suo vaglio dall'appellante.

    Il giudice d’appello deve restare entro le domande e le questioni devolute dalle parti; non può decidere su un diverso motivo di illegittimità né riaprire un capo ormai coperto da giudicato interno.

  • Art. 77, commi 1 e 1-bis, d.P.R. 602/1973

    L'agente della riscossione, anche al solo fine di assicurare la tutela del credito da riscuotere, può iscrivere la garanzia ipotecaria di cui al comma 1 anche quando non si siano ancora verificate le condizioni per procedere all'espropriazione di cui all'art. 76, commi 1 e 2, purché l'importo complessivo del credito per cui si procede non sia inferiore complessivamente a ventimila euro.

    L’ipoteca è una misura di garanzia e cautela distinta dall’espropriazione: può essere iscritta anche quando il pignoramento non è consentito, compresa la prima casa, purché il credito complessivo raggiunga la soglia minima di 20.000 euro.

  • Art. 76 d.P.R. 602/1973 e art. 52 d.l. 69/2013

    Dunque, il d.l. n. 69/2013, con il quale il legislatore ha optato per un disallineamento dei limiti di operatività dell'ipoteca e dell'espropriazione immobiliare, prevede al comma 1 bis dell'art. 77 cit. che può essere disposto l'ipoteca anche quando non si sono ancora verificate le condizioni per procedere ad espropriazione, modificando l'art. 76 del d.P.R. 602/1973, innalzando il limite per il pignoramento immobiliare a 120.000,00 euro.

    La soglia di 120.000 euro e il divieto di pignoramento della prima casa riguardano l’espropriazione immobiliare e non impediscono, di per sé, l’iscrizione ipotecaria, che resta soggetta alla diversa soglia di 20.000 euro.

  • Art. 145 c.p.c.

    La norma è menzionata in relazione alle contestazioni del contribuente sulla notifica, ma la Corte non decide nel merito tale questione: rileva che il contribuente non ha documentato le difese d’appello e che l’eccezione di giurisdizione sui crediti non tributari è fondata.

  • Artt. 2826 e 2839 c.c.

    La Corte ritiene sufficienti gli elementi identificativi riportati nell’iscrizione ipotecaria: parti, crediti e titoli, importi e dati catastali. La rendita catastale non è un requisito necessario, perché ricavabile dalle visure accessibili.

  • Art. 2740 c.c.

    Da un lato, dunque, l'iscrizione ipotecaria non costituisce atto di espropriazione forzata (Cass. trib. 22.2.2017 n. 4587), dall'altro, sulla casa di abitazione può essere iscritta ipoteca da parte dell'agente della riscossione a garanzia della sua pretesa creditoria, in quanto essa continua a far parte dei beni che assicurano la garanzia patrimoniale dell'art. 2740 cod. civ.

    La prima casa, pur protetta dal pignoramento nei casi previsti dalla legge, resta parte del patrimonio del debitore e può essere assoggettata a ipoteca a garanzia del credito.

  • Art. 77 d.P.R. 602/1973, in relazione all’art. 19, comma 1, lett. e-bis), d.lgs. 546/1992

    Inoltre, questa Corte ha statuito che in tema d'iscrizione ipotecaria relativa a debiti tributari, ai fini del raggiungimento della soglia minima, prevista dagli artt. 76 e 77 del d.P.R. n 602 del 1973 (nella formulazione "ratione temporis" vigente), è necessario considerare tutti i crediti iscritti a ruolo, anche quelli non tributari, e specificamente quelli previdenziali.

    Per verificare il superamento della soglia minima richiesta per l’ipoteca si sommano tutti i crediti iscritti a ruolo, inclusi quelli non tributari e previdenziali; ciò non modifica però la ripartizione della giurisdizione in base alla natura dei singoli crediti.

  • D.l. 119/2018

    La sentenza dichiara cessata la materia del contendere per i carichi annullati automaticamente, fino a 1.000 euro, affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010. Il testo non riporta una proposizione applicativa autonoma della norma oltre alla constatazione del discarico.

Massime di principio

  • Nelle controversie su iscrizioni ipotecarie fondate su crediti di diversa natura, la giurisdizione va ripartita in base alla natura di ciascun credito: tributario per i crediti tributari e ordinaria per quelli non tributari.
  • La soglia prevista per il pignoramento immobiliare non coincide con quella per iscrivere ipoteca. L’ipoteca può avere funzione cautelare anche sulla prima casa e quando l’espropriazione è preclusa, purché siano rispettati i requisiti e la soglia minima applicabili; nel caso deciso, la soglia indicata è 20.000 euro.
  • Per contestare in appello un’eccezione respinta dal primo giudice, anche implicitamente ma in modo inequivoco, la parte deve proporre appello incidentale. La mancata impugnazione può determinare il giudicato interno e impedire una nuova decisione sul punto.
  • Il giudice d’appello non può introdurre d’ufficio, al posto del motivo effettivamente devoluto, una diversa ragione di illegittimità dell’atto, né pronunciarsi su questioni coperte da giudicato interno.
  • L’errore revocatorio deve consistere in una svista materiale o percettiva su un fatto incontestabile risultante dagli atti; la diversa lettura di documenti o la valutazione di fatti controversi non basta. Il ricorso per cassazione pendente, invece, non rende automaticamente inammissibile la revocazione.
  • L’iscrizione ipotecaria deve identificare adeguatamente soggetti, crediti, importi e immobile. Secondo la decisione, la mancata indicazione della rendita catastale non invalida l’atto se l’immobile è identificato con i dati catastali.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.