Sentenza del 19/03/2024 n. 7268 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l’avviso di accertamento notificato il 30 aprile 2009 per l’anno d’imposta 2005, con cui erano stati recuperati ai fini IRES e IRAP costi relativi a fatture emesse da Techoil Consulting LLC per consulenze e procacciamento di commesse nel progetto del gasdotto sottomarino Libia-Italia. L’Amministrazione riteneva Techoil un soggetto fittizio e le operazioni soggettivamente inesistenti. In cassazione Riveco ha dedotto, con il primo motivo, che la definizione della propria posizione fiscale in base alle norme agevolative per i territori colpiti dal sisma del 2002 avrebbe dovuto comportare la cessazione della materia del contendere; con il secondo, ha contestato l’inversione dell’onere della prova e il disconoscimento dei costi, sostenendo di avere documentato l’esistenza di Techoil, le prestazioni e i pagamenti. La CTP di Campobasso aveva rigettato il ricorso; la CTR aveva respinto l’appello, anche quanto ai recuperi IRES e IRAP.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i motivi e il ricorso. Sul primo, ha stabilito che il termine perentorio per gli adempimenti agevolati era il 16 giugno 2009: Riveco vi ha provveduto soltanto il 23 giugno 2009, perdendo così il diritto alla riduzione d’imposta per il 2005; non ricorrevano quindi i presupposti per dichiarare cessata la materia del contendere. Sul secondo, ha confermato che spettava alla società provare l’esistenza, la natura, la giustificazione e l’inerenza dei costi, nonché la loro concreta destinazione all’attività d’impresa. La mera documentazione dei pagamenti non è sufficiente; pur non essendo automaticamente indeducibili i costi per il solo carattere soggettivamente inesistente dell’operazione o per la consapevolezza della frode, nel caso concreto la prova richiesta non è stata ritenuta fornita. Riveco è stata condannata a pagare all’Agenzia le spese del giudizio di cassazione, liquidate in 7.600 euro oltre alle spese prenotate a debito, e l’ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
Art. 46 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La cessazione della materia del contendere presuppone la sopravvenuta eliminazione dell’interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio; nel caso concreto non è stata dichiarata perché la definizione agevolata era intervenuta oltre il termine perentorio.
Art. 6, comma 4-bis, del d.l. 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, in collegamento con l’art. 3 del d.l. 23 ottobre 2008, n. 162, convertito dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201
la società contribuente, avendo provveduto agli adempimenti tributari previsti per i soggetti residenti nelle province di Campobasso e Foggia interessate dal sisma del 31 ottobre 2002, soltanto in data 23 giugno 2009, dopo la scadenza del termine perentorio del 16 giugno 2009, ha perduto il diritto alla riduzione d'imposta per l'anno in contestazione (2005).
Per beneficiare della procedura agevolativa riservata ai contribuenti interessati dal sisma, gli adempimenti dovevano essere completati entro il termine perentorio del 16 giugno 2009. Il loro compimento il 23 giugno 2009 non consente la riduzione d’imposta.
Art. 14, comma 4-bis, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come modificato dall’art. 8, commi 1 e 3, del d.l. 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44
Nella determinazione dei redditi di cui al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 6, comma 1, non sono ammessi in deduzione (solo) i costi e le spese dei beni o delle prestazioni di servizio direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo.
La disposizione sopravvenuta, applicabile anche ai fatti anteriori se più favorevole e ai fini IRAP, esclude la deduzione soltanto dei costi e delle spese direttamente utilizzati per commettere un delitto non colposo. La soggettiva inesistenza dell’operazione o la consapevolezza della frode non bastano, da sole, a rendere indeducibile il costo; resta però necessario dimostrarne i requisiti fiscali.
Art. 109 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Ai fini della deduzione di un costo dalla base imponibile ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 109, la deducibilità di costi e oneri richiede la loro inerenza all'attività di impresa, da intendersi come necessità di riferire i costi sostenuti all'esercizio dell'attività imprenditoriale, escludendo quelli che si collocano in una sfera estranea a essa, senza che si debba compiere alcuna valutazione in termini di utilità - anche solo potenziale e indiretta - secondo una valutazione qualitativa e non quantitativa, la cui prova, a fronte di contestazioni dell'Amministrazione finanziaria, è a carico del contribuente, dovendo egli provare e documentare l'imponibile maturato e, quindi, l'esistenza e la natura del costo, i relativi fatti giustificativi e la sua concreta destinazione alla produzione, quale atto di impresa perché in correlazione con l'attività di impresa e non ai ricavi in sé.
La deduzione richiede che il costo sia riferibile all’attività d’impresa e che il contribuente ne dimostri esistenza, natura, giustificazione e concreta destinazione alla produzione. L’inerenza è valutata in termini qualitativi, senza richiedere una specifica utilità economica o un collegamento diretto con i ricavi.
In presenza di contestazioni sulla deducibilità, grava sul contribuente che invoca il beneficio l’onere di provare i fatti costitutivi della deduzione, inclusi l’effettività e l’inerenza del costo.
Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della società ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13, ove dovuto.
Il rigetto integrale del ricorso comporta l’attestazione dei presupposti per il pagamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto.
Massime di principio
- Le agevolazioni fiscali soggette a un termine perentorio vanno richieste e perfezionate entro la scadenza: un adempimento tardivo può far perdere il beneficio anche se avviene a pochi giorni di distanza.
- Quando l’Amministrazione contesta l’effettività o la deducibilità di un costo, il contribuente deve documentare non solo il pagamento, ma anche la natura della prestazione, i fatti che la giustificano e la sua concreta destinazione all’attività d’impresa.
- La fattura e il pagamento non dimostrano da soli che il costo sia deducibile; occorre una prova sostanziale e coerente dell’operazione e dei requisiti fiscali del costo.
- La soggettiva inesistenza dell’operazione, o la consapevolezza del contribuente circa una frode, non determina automaticamente l’indeducibilità ai fini delle imposte dirette e dell’IRAP. È decisivo verificare se il costo sia reale, inerente e non direttamente utilizzato per commettere un delitto non colposo.
- La disciplina agevolativa e la deducibilità dei costi operano su piani distinti: l’eventuale perdita di un beneficio per tardività non sostituisce l’esame dei requisiti sostanziali di deducibilità, e viceversa.
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