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Sentenza

Sentenza del 19/03/2024 n. 7334 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda l’avviso di pagamento TIA 2010 relativo a tre impianti di distribuzione carburante nel Comune di Latina. La società contestava l’assoggettamento a tariffa di superfici che, secondo la denuncia di variazione e le planimetrie presentate, erano aree di accesso e deflusso non idonee a produrre rifiuti. Ha inoltre dedotto: l’efficacia preclusiva di un giudicato esterno su un precedente avviso; l’inammissibilità dell’appello comunale per difetto di specificità; l’illegittima istituzione della TIA dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 152/2006; e la violazione della normativa statale e del regolamento comunale sulle superfici non tassabili.

La decisione

La Cassazione ha accolto il quinto e il sesto motivo: la CTR aveva omesso di esaminare la divergenza tra le superfici considerate tassabili nell’avviso e quelle indicate dalla società come esenti nella denuncia e nelle planimetrie, ritenendo apoditticamente che l’avviso recepisse i dati dichiarati. La sentenza è stata cassata limitatamente a questo punto e la causa rinviata alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, in diversa composizione, perché verifichi la natura delle aree e la loro effettiva inidoneità a produrre rifiuti, anche alla luce della documentazione obiettiva richiesta dal regolamento comunale. Gli altri motivi sono stati respinti o dichiarati inammissibili: il giudicato esterno non era stato descritto con elementi sufficienti a dimostrarne l’identità e la permanenza dei fatti rilevanti; l’appello comunale era sufficientemente specifico anche se riproponeva argomenti già svolti; la censura sulla legittimità dell’istituzione della TIA era nuova e non risultava dedotta nei gradi di merito. La decisione sulle spese è stata rimessa al giudice di rinvio. Non è stato individuato un vincitore definitivo nel merito: la società ha ottenuto la cassazione parziale e il riesame, ma la tassabilità delle superfici resta da decidere.

Norme richiamate

  • Art. 11, comma 5, del Regolamento comunale TIA

    Non sono soggetti a tariffa, e quindi non si computano, le superfici dei locali e delle aree che non possono produrre rifiuti o che non comportino, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in maniera apprezzabile. Ciò sia che si verifichi per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzo nel corso dell'anno, qualora riscontrate in base ad elementi obiettivi, (supportati da idonea documentazione), direttamente desumibili dalla denuncia originaria o di variazione.

    Le superfici sono escluse dalla tariffa quando, per natura, uso stabile o obiettivo mancato utilizzo, non producono rifiuti in misura apprezzabile. L’esenzione deve però risultare da elementi obiettivi e da documentazione idonea, anche desumibili dalla denuncia; il giudice deve quindi esaminare concretamente le superfici e la documentazione prodotta.

  • Art. 70 del D.Lgs. 507/1993

    La decisione lo richiama, insieme alla norma regolamentare, con riferimento alla denuncia di variazione delle superfici e alle planimetrie presentate dal contribuente; l’esame di tali dati è rilevante per accertare quali superfici siano assoggettabili.

  • Art. 2909 c.c.

    resta onere della parte che ne invochi la portata preclusiva nel diverso processo, specificare gli elementi fattuali e le qualificazioni giuridiche che connoterebbero l'altra decisione in rapporto alla fattispecie dedotta, così da renderla vincolante, ex art. 2909 cod.civ., nel governo di quest'ultima.

    Chi invoca il giudicato esterno deve indicare in modo adeguato gli elementi fattuali e giuridici che dimostrano la corrispondenza tra la decisione definitiva e la controversia successiva. La mera affermazione che il precedente riguardava uno degli impianti non basta; inoltre il giudicato non vincola il giudice nell’interpretazione astratta della norma.

  • Art. 342, primo comma, n. 1, c.p.c.

    La censura di inammissibilità dell’appello comunale è stata respinta: in questa controversia, la riproposizione delle ragioni già svolte in primo grado è risultata sufficiente perché individuava il punto contestato, cioè la determinazione delle superfici tassabili e l’interpretazione del regolamento.

  • Art. 53 del D.Lgs. 546/1992

    nel processo tributario, ove l'Amministrazione finanziaria si limiti a ribadire e riproporre in appello le stesse ragioni ed argomentazioni poste a sostegno della legittimità del proprio operato, come già dedotto in primo grado, in quanto considerate dalla stessa idonee a sostenere la legittimità dell'avviso di accertamento annullato, è da ritenersi assolto l'onere d'impugnazione specifica previsto dall'art. 53 del D.Lgs. n. 546 del 1992.

    Nel processo tributario l’appello può essere specifico anche quando ripropone le argomentazioni del primo grado, purché esse rendano identificabile la contestazione rivolta alla decisione impugnata.

  • Art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    L'omesso esame di questa divergenza, di ordine innanzitutto fattuale, concreta il vizio di cui all'art. 360 co. n. 5) cit.

    L’omessa valutazione della divergenza, decisiva per stabilire quali superfici fossero state dichiarate e quali tassate, integra il vizio di omesso esame di un fatto decisivo e giustifica la cassazione con rinvio.

  • Art. 70 del D.Lgs. 507/1993 e art. 11, comma 5, del Regolamento comunale TIA

    La sentenza va dunque cassata su questo punto e, in sede di rinvio, la Corte di Giustizia Tributaria di II grado dovrà farsi carico di questa divergenza e riesaminare la fattispecie in applicazione, oltre che della normativa statale, del suddetto articolo 11 del Regolamento, segnatamente laddove stabilisce che la mancata idoneità di determinate aree alla produzione di rifiuti possa essere riconosciuta a favore del contribuente, ma solo "qualora riscontrate in base ad elementi obiettivi, (supportati da idonea documentazione) (...)".

    Il giudice di rinvio deve verificare con riferimento alle dichiarazioni e alle planimetrie se le aree contestate siano effettivamente improduttive di rifiuti, applicando sia la normativa statale richiamata sia il criterio documentale previsto dal regolamento.

Massime di principio

  • Per ottenere l’esclusione dalla tariffa rifiuti di determinate superfici, non basta definirle improduttive: occorre documentarne obiettivamente natura, uso e caratteristiche, ad esempio mediante dichiarazioni e planimetrie idonee.
  • Se l’avviso tassa superfici diverse o più ampie di quelle indicate come tassabili dal contribuente, il giudice deve confrontare concretamente avviso, dichiarazione e documentazione; non può presumere che l’atto impositivo recepisca correttamente i dati dichiarati.
  • Un giudicato esterno in materia tributaria può vincolare anche controversie relative ad annualità diverse quando riguarda elementi costitutivi tendenzialmente permanenti; chi lo invoca deve però dimostrare in modo preciso l’identità dei fatti e la loro persistenza. Non vincola invece l’interpretazione astratta della norma.
  • Nel processo tributario, l’appello può soddisfare il requisito di specificità anche riproponendo le difese di primo grado, se dal contenuto si comprende quale capo o argomento della decisione viene contestato.
  • In Cassazione non si possono introdurre questioni nuove: se la sentenza non ne parla, il ricorrente deve indicare in quale specifico atto del giudizio di merito la questione era stata sollevata.
  • La cassazione con rinvio su un motivo relativo alla prova o alla valutazione delle superfici non equivale al riconoscimento definitivo dell’esenzione: il giudice di rinvio deve accertare i fatti e applicare i criteri normativi indicati.

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