Sentenza del 19/03/2024 n. 7339 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la cartella di pagamento per IRPEF 2007, emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973, per complessivi 24.728,55 euro. Le somme erano state riconosciute al contribuente dal giudice del lavoro, dopo la dichiarazione d’inefficacia del licenziamento, a titolo risarcitorio, con importo parametrato alle mensilità non percepite; il contribuente aveva chiesto di calcolare l’imponibile al netto delle spese legali. L’Agenzia ha proposto due motivi: ha sostenuto che si trattasse di arretrati di lavoro dipendente soggetti all’art. 17, comma 1, lett. b), TUIR, con imponibile al lordo delle spese legali; inoltre, ha contestato che la CTR avesse annullato l’intera cartella, benché la domanda del contribuente fosse limitata alla riduzione dell’imponibile per le spese legali. Il contribuente ha eccepito in subordine l’illegittimità costituzionale della lett. b) nella parte in cui non consente tale deduzione.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il primo motivo: le somme, pur quantificate in base alle mensilità non riscosse, erano state liquidate come risarcimento per l’illegittimo licenziamento, senza reintegrazione e senza continuità del rapporto; si applica quindi l’art. 17, comma 1, lett. a), TUIR, che consente la tassazione separata al netto delle spese legali. La questione di costituzionalità relativa alla lett. b) è rimasta assorbita. È stato invece accolto il secondo motivo: annullando tutta la cartella, la CTR aveva deciso oltre la domanda, in violazione dell’art. 112 c.p.c. La Cassazione ha cassato la sentenza limitatamente a questo profilo e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La differenza indicata in motivazione è tra 24.728,55 euro e 10.412,87 euro di spese legali; il ricorso introduttivo riportava invece 10.142,87 euro.
Norme richiamate
Art. 17, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 917/1986 (TUIR), nel testo applicabile ratione temporis
Ne consegue che vanno condivise le conclusioni del Procuratore Generale, dovendosi la fattispecie, ai fini fiscali, sussumere nell'ipotesi prevista dall'art. 17, primo comma, lett. a) del TUIR, nella formulazione applicabile ratione temporis, secondo cui, tra gli altri redditi ivi indicati, l'imposta (IRPEF) si applica separatamente sulle "somme e i valori comunque percepiti al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro".
Le somme riconosciute dal giudice come risarcimento per l’illegittima cessazione del rapporto di lavoro ricadono nella lett. a), anche quando il loro ammontare è calcolato facendo riferimento alle mensilità non percepite. In questo caso la tassazione separata si applica al netto delle spese legali sostenute.
Ne consegue che la sentenza impugnata, che ha annullato in toto la cartella impugnata, risulta viziata da ultrapetizione, ciò determinandone, in parte qua, la nullità, come dedotto dall'Amministrazione finanziaria con il secondo motivo, laddove, in forza del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, di cui all'art. 112 cod. proc. civ., avrebbe dovuto accogliere la domanda nei limiti della differenza tra la somma complessivamente richiesta dall'Amministrazione, pari ad euro 24.728,85 e le spese legali sostenute, pari ad euro 10.412,87.
Il giudice deve contenere la decisione entro i limiti della domanda. Se il contribuente chiede soltanto la riduzione della somma dovuta per dedurre le spese legali, l’annullamento integrale della cartella costituisce ultrapetizione.
Massime di principio
- Per distinguere tra arretrati di retribuzione e somme risarcitorie occorre considerare il titolo attribuito dal provvedimento del giudice del lavoro, non soltanto il criterio utilizzato per quantificare l’importo. Il riferimento alle mensilità non percepite non trasforma da solo il risarcimento in retribuzione arretrata.
- Quando le somme sono liquidate a titolo risarcitorio per la cessazione del rapporto di lavoro, senza reintegrazione né continuità del rapporto, la regola applicata in questa decisione è quella dell’art. 17, comma 1, lett. a), TUIR: tassazione separata al netto delle spese legali sostenute.
- La pronuncia non estende questa conclusione ai casi in cui il rapporto sia considerato continuativo o sia stata disposta la reintegrazione: la Cassazione distingue espressamente tali ipotesi.
- La domanda del contribuente delimita il potere decisorio: se si contesta soltanto il calcolo dell’imponibile per la deduzione delle spese legali, non si può ottenere l’annullamento dell’intera cartella. Il giudice deve pronunciarsi entro i limiti quantitativi e qualitativi della richiesta.
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