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Sentenza

Sentenza del 19/03/2024 n. 7377 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava la cartella di pagamento per la TARSU dell’anno 2009. La contribuente aveva impugnato la decisione della Commissione tributaria regionale della Sicilia, che aveva accolto l’appello del Comune contro la sentenza n. 698/4/2011 della Commissione tributaria provinciale di Agrigento, ritenendo legittima l’iscrizione a ruolo sulla base di precedenti accertamenti. In Cassazione la contribuente aveva inizialmente formulato cinque motivi, ma ha rinunciato ai primi tre. Con il quarto ha contestato l’ammissibilità dell’appello comunale perché non era stata depositata la ricevuta di spedizione o altra documentazione idonea a provare la notifica dell’appello. Con il quinto ha contestato l’iscrizione a ruolo, deducendo che il Comune non aveva prodotto la sentenza relativa al precedente accertamento, non ne aveva provato la definitività né dimostrato la notifica dell’atto presupposto.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il quarto motivo e dichiarato assorbito il quinto. Ha rilevato che il Comune non aveva depositato, al momento della costituzione, la ricevuta di spedizione dell’appello né uno degli altri documenti idonei a provare la spedizione e la relativa data; la documentazione comunale prodotta non suppliva a tale mancanza. L’inammissibilità, rilevabile d’ufficio, non poteva essere sanata dalla costituzione delle altre parti né dalla regola secondo cui l’impugnazione sana i vizi di notifica, riferendosi quest’ultima a una questione diversa. La Corte ha quindi cassato senza rinvio la sentenza regionale e dichiarato inammissibile l’appello del Comune, con conseguente ripristino della sentenza di primo grado. Comune e Agenzia delle Entrate-Riscossione sono stati condannati in solido alle spese d’appello, liquidate in 500 euro per compensi, e di legittimità, liquidate in 1.500 euro oltre accessori e 200 euro di esborsi. Non sono state liquidate le spese del primo grado, poiché la compensazione disposta dal primo giudice non era stata specificamente impugnata.

Norme richiamate

  • Art. 22, commi 1 e 2, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Questa Corte ha più volte affermato che nel processo tributario è inammissibile il ricorso (o l'appello), che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, ove il ricorrente (o l'appellante), al momento della costituzione, non abbia depositato la ricevuta di spedizione del plico, o l'elenco delle raccomandate recante la data ed il timbro dell'ufficio postale, o l'avviso di ricevimento nel quale la data di spedizione sia asseverata dall'ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario.

    Quando l’impugnazione tributaria è notificata direttamente per posta, chi la propone deve depositare tempestivamente documentazione postale idonea a dimostrare la spedizione e la sua data. La mancanza comporta l’inammissibilità, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado, anche se la controparte si costituisce.

  • Art. 53, comma 2, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Dallo scrutinio del ricorso in appello emerge che i difensori del Comune avvertirono che "Costituendosi verrà depositato oltre un esemplare del presente ricorso in appello, che si attesta conforme all'originale notificato, corredato di copia delle ricevute di notifica a controparte (...)".

    La disciplina dell’art. 22, comma 1, relativa al deposito della prova della notifica si applica anche all’appello tributario per effetto del richiamo contenuto nell’art. 53, comma 2.

  • Art. 112 cod. proc. civ.

    Con tale rilievo la Commissione ha mostrato di non aver correttamente inteso la natura dell'eccezione svolta, omettendo quindi di pronunciarsi, il che ha giustificato il riferimento nel motivo in esame alla violazione dell' art. 112 cod. proc. civ. (da riqualificare sotto il canone censorio di cui all'art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ.).

    Il giudice d’appello deve pronunciarsi sulla specifica eccezione di inammissibilità relativa alla mancata prova della spedizione; non è sufficiente rispondere con un argomento riferito alla sanatoria dei vizi di notifica dell’atto impugnato, che riguarda una questione diversa.

  • Art. 382, terzo comma, ultimo periodo, cod. proc. civ.

    Alla luce di quanto precede, il quarto motivo di ricorso va, quindi, accolto, con valore assorbente rispetto all'esame della quinta censura, per cui, accertata l'inammissibilità dell'appello del Comune, la sentenza impugnata va cassata senza rinvio ai sensi dell' art. 382 , terzo comma, ultimo periodo cod. proc. civ., in quanto il processo d'appello non poteva proseguire.

    Se l’appello è inammissibile e il processo non poteva proseguire, la Cassazione cassa senza rinvio la sentenza impugnata e dichiara l’inammissibilità dell’impugnazione.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, chi notifica ricorso o appello direttamente tramite il servizio postale deve depositare nei termini la ricevuta di spedizione o un documento equivalente con data e attestazione dell’ufficio postale. Distinte interne o annotazioni non asseverate dall’ufficio postale non sono sufficienti.
  • La prova tempestiva della notifica dell’impugnazione è un requisito processuale autonomo: la costituzione della controparte non sana la sua mancanza e l’inammissibilità può essere rilevata d’ufficio in ogni stato e grado.
  • La sanatoria del vizio di notifica dell’atto per effetto della sua impugnazione non risponde all’eccezione relativa alla mancata prova della notifica dell’impugnazione stessa: le due questioni non vanno confuse.
  • Se la Cassazione accerta che l’appello era inammissibile e che il giudizio d’appello non poteva proseguire, può cassare senza rinvio; le censure di merito non esaminate restano assorbite.
  • Una richiesta generica di rifusione delle spese non equivale a un’impugnazione specifica della statuizione di compensazione delle spese del grado precedente.

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