Cassazione Civile, Ordinanza n. 26878/2025 del 07/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
A seguito di controllo automatizzato della dichiarazione IVA per l'anno 2008, l'Amministrazione emetteva una cartella di pagamento per ritenute IRPEF e IVA, in parte per omessi versamenti e in parte per indebita compensazione di crediti IVA. La società impugnava la cartella deducendo, per la parte IVA, sia la carenza di motivazione sia la duplicazione della pretesa, perché le somme richieste sarebbero già state oggetto di due atti di recupero di crediti d'imposta e di una precedente cartella per la medesima annualità. L'Ufficio replicava di avere già sgravato parzialmente la cartella e di avere annullato in autotutela la precedente cartella che aveva generato la duplicazione. In Cassazione l'Agenzia deduceva: con il primo motivo, nullità della sentenza per avere la CTR ritenuto nulla la cartella come duplicata, pur in presenza di una duplicazione solo parziale e comunque rimossa dall'Ufficio, e per non avere il giudice tributario riesaminato il merito della pretesa; con il secondo motivo, violazione della disciplina sulle cartelle ex artt. 36-bis e 54-bis, assumendo che la cartella, emessa sulla base dei dati della dichiarazione e preceduta da avviso bonario, era sufficientemente motivata con il richiamo alla dichiarazione stessa, senza che la conoscenza delle ragioni della pretesa da parte del contribuente potesse tradursi in nullità per difetto di motivazione.
La decisione
La Corte ha accolto entrambi i motivi del ricorso. Ha ritenuto errata la sentenza della CTR sia nella parte in cui aveva considerato insanabilmente nulla la cartella per asserita duplicazione, perché l'Amministrazione aveva eliminato il vizio annullando in autotutela la precedente cartella e non era tenuta ad annullare quella successiva, sia nella parte in cui aveva ravvisato un difetto di motivazione, poiché nelle cartelle emesse all'esito di controllo automatizzato la motivazione può essere assolta mediante il mero richiamo alla dichiarazione del contribuente. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito senza ulteriori accertamenti, ha rigettato il ricorso introduttivo della contribuente limitatamente all'importo ancora contestato relativo agli omessi versamenti IVA 2008, oltre interessi e sanzioni, compensando le spese dei gradi di merito e ponendo quelle di legittimità a carico della parte soccombente.
Norme richiamate
art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973
consente il controllo automatizzato e la liquidazione sulla base dei dati dichiarati dal contribuente; la cartella che ne deriva può essere motivata con il richiamo alla dichiarazione.
art. 54-bis d.P.R. n. 633/1972
per le dichiarazioni IVA, il controllo automatizzato legittima la cartella emessa sulla base dei dati forniti dal contribuente e ne attenua gli oneri motivazionali.
richiamato dalla ricorrente nel quadro della disciplina della cartella di pagamento e della sua motivazione.
richiamato dalla ricorrente per contestare l'affermazione di nullità per difetto di motivazione.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
parametro del primo motivo di ricorso, dedotto come nullità della sentenza e del procedimento.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
parametro del secondo motivo di ricorso, dedotto come violazione di legge.
artt. 1, 2 e 35 d.lgs. n. 546/1992
richiamati nel primo motivo come norme del processo tributario di merito.
richiamato nel primo motivo per sostenere la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
richiamato nel primo motivo nel quadro delle censure sul corretto esercizio del potere decisorio del giudice tributario.
art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175/2014
richiamato in preliminare per affermare la legittimazione dell'ex liquidatore a proporre il controricorso dopo la cancellazione della società.
ricordato dalle Sezioni Unite citate per distinguere l'autotutela esecutoria.
art. 21-quinquies L. n. 241/1990
richiamato nella ricostruzione dell'autotutela decisoria come revoca del provvedimento.
art. 21-septies L. n. 241/1990
richiamato nella ricostruzione della nullità del provvedimento amministrativo.
richiamato nella ricostruzione dell'annullabilità del provvedimento amministrativo.
richiamato quale base dell'annullamento d'ufficio in autotutela dell'atto illegittimo.
Massime di principio
- Nelle cartelle emesse all'esito di controllo automatizzato o formale, quando l'Amministrazione utilizza i dati dichiarati dal contribuente, l'onere di motivazione può ritenersi assolto mediante il mero richiamo alla dichiarazione stessa, senza necessità di una motivazione analitica ulteriore sui presupposti della pretesa.
- La conoscenza concreta delle irregolarità da parte del contribuente, anche perché preceduta da avviso bonario o dalla contestazione in giudizio, rafforza ma non sostituisce la regola secondo cui la cartella da controllo automatizzato è sufficientemente motivata con il riferimento alla dichiarazione e ai relativi titoli.
- In materia di autotutela decisoria, l'Amministrazione può rimuovere il vizio che affetta la pretesa anche mediante l'annullamento dell'atto presupposto o precedente, senza essere necessariamente tenuta ad annullare l'atto successivo se il vizio di duplicazione viene così eliminato.
- Nel giudizio tributario, la presenza di una duplicazione della pretesa non impone automaticamente l'annullamento dell'atto successivo quando il vizio sia stato eliminato in corso di causa e residui una pretesa autonoma e valida.
- Se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito, rigettando il ricorso originario del contribuente nei limiti della pretesa residua ritenuta legittima.
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