Cassazione Penale, Sentenza n. 15940/2026 del 04/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Trieste che lo aveva condannato per reati tributari (varie fattispecie del Dlgs. 74/2000 e contestazioni connesse) sollevando plurime censure: 1) prescrizione del reato riqualificato ex art. 4 Dlgs. 74/2000; 2) insufficiente o assente prova della dichiarazione dei redditi 2014 e mancata motivazione sul dolo; 3) mancanza di motivazione sulla determinazione della pena; 4) illogicità della motivazione sul superamento delle soglie di punibilità (percentuali e importi); 5–7) insufficiente prova per la qualificazione come "amministratore di fatto" di più ditte (art. 2639 c.c.), con contestazioni sulla valutazione di deleghe e operazioni bancarie; 8–10) vizi relativi alla ricostruzione dell'IVA evasa (errori di battitura negli importi, inutilizzabilità dei questionari/verbali raccolti dalla Guardia di Finanza, determinazione della pena in continuazione); 11–14) doglianze processuali: inutilizzabilità di dichiarazioni e di processi verbali o questionari per vizi procedurali e per mancato avviso all'indagato (art. 114 disp. att. c.p.p., art. 220 disp. att. c.p.p., art. 195 c.p.p. ecc.); 15) mancata traduzione in lingua cinese del decreto che dispone il giudizio e richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia (Direttiva 2010/64/CE); 16–18) doglianze sulla mancata concessione delle attenuanti generiche, sulla congruità delle pene satellite e sul diniego della pena sostitutiva (lavori di pubblica utilità).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Motivi principali della decisione: - gran parte dei motivi è stata ritenuta inammissibile per carenza di autosufficienza o perché si trattava di mera rivalutazione del merito; - la Corte ha richiamato il principio della "doppia conforme": la motivazione di primo e secondo grado formano un unico complesso motivazionale quando i giudici d'appello hanno esaminato le stesse censure in termini omogenei; - è stata confermata la valutazione probatoria circa la presentazione della dichiarazione 2014 e l'esistenza di dolo, avvalorata dalle dichiarazioni di testimoni (anche di polizia giudiziaria) e dalla consulenza fiscale; - è stata ritenuta corretta la qualificazione del ricorrente come amministratore di fatto, fondata su un insieme di elementi di continuità gestionale, uso dei conti, rapporto con clienti/fornitori e repetitività di fenomeni fra le diverse ditte; - sono state respinte le eccezioni di inutilizzabilità dei questionari e dei processi verbali: la Corte ha distinto tra atti di verifica fiscale (documenti amministrativi utilizzabili) e atti di polizia giudiziaria, richiamando che l'inutilizzabilità presuppone un espresso o implicito divieto di acquisizione; - la censura relativa alla mancata traduzione è stata rigettata: la Corte ha ritenuto provata la conoscenza dell'italiano da parte dell'imputato sulla base di plurimi elementi documentali e comportamentali; - le doglianze in materia di pena, attenuanti e richiesta di pena sostitutiva sono state ritenute infondate o manifestamente inammissibili, essendo questioni di apprezzamento di merito adeguatamente motivate nei gradi precedenti.
Norme richiamate
Richiamato in relazione alla dichiarazione fraudolenta; la Corte ha considerato che gli elementi descritti in primo grado sul dolo e sul meccanismo evasivo sono coerenti anche dopo la riqualificazione di talune fattispecie
Articolo cui è stata riqualificata la fattispecie contestata al capo a); la Corte ha ritenuto congrua la ricostruzione fattuale a fondamento della riqualificazione
Richiamato per il capo d) (omessa/differente dichiarazione); la Corte ha valutato fondata la ricostruzione dell'importo effettivo e il superamento della soglia di punibilità
Norma riferita alla figura dell'amministratore di fatto; la Corte ha applicato il principio che non è necessario esercitare tutti i poteri dell'organo di gestione ma occorre una significativa e continuativa attività gestionale, desumibile da elementi fattuali
Richiamati in relazione agli obblighi dichiarativi e alla determinazione dell'imposta ai fini della ricostruzione dell'IVA/IRPEF; la Corte ha ritenuto corretta la ricostruzione basata sulla documentazione fiscale
Norme IVA citate a sostegno della ricostruzione dell'imposta evasa; la Corte ha ritenuto che gli elementi probatori acquisiti consentissero la determinazione dell'imposta dovuta
Codice di procedura penale (art. 195)
Richiamato in tema di testimonianze e della utilizzazione delle dichiarazioni di testimoni che riportano fatti appresi da terzi; la Corte ha ritenuto che l'uso delle dichiarazioni fosse legittimo e che non sussistesse automatica inutilizzabilità
Disposizioni di attuazione c.p.p. (art. 220)
Regola quando, in relazione a verifiche fiscali, si debbano applicare le garanzie difensive previste per l'emersione di indizi di reato; la Corte ha chiarito che solo la parte del documento redatta dopo l'emersione di indizi è disciplinata dalla norma e che la violazione non determina automaticamente l'inutilizzabilità
Disposizioni di attuazione c.p.p. (art. 114)
Norma che tutela il diritto di farsi assistere dal difensore per alcuni atti di polizia giudiziaria: la Corte ha precisato che l'obbligo di avviso opera solo per atti di iniziativa della polizia giudiziaria (art. 356 c.p.p.) e non per ogni attività di verifica fiscale
Codice di procedura penale (art. 356, 352, 353)
Richiamati nella disamina della disciplina degli atti di polizia giudiziaria e delle garanzie del difensore in sede di compimento di tali atti; la Corte ha distinto gli atti tipici di polizia giudiziaria da quelli amministrativi di verifica fiscale
Codice di procedura penale (art. 191)
Norma sull'inutilizzabilità delle prove acquisite in violazione di divieti di legge: la Corte ha ribadito che l'inutilizzabilità presuppone l'illegittimità intrinseca della prova e non ogni mera irregolarità formale
Codice di procedura penale (art. 526)
Richiamato sul divieto di utilizzare prove diverse da quelle acquisite legittimamente in dibattimento; la Corte ha richiamato l'interpretazione sistematica che distingue nullità da inutilizzabilità
Codice di procedura penale (art. 143)
Norma sull'accertamento della conoscenza della lingua italiana: la Corte ha ritenuto che l'accertamento possa essere compiuto anche sulla base di elementi documentali e dichiarazioni e non richiede sempre una verifica personale del giudice
Direttiva UE 2010/64 (Direttiva 20/10/2010 n. 64)
Invocata dal ricorrente per la mancata traduzione del decreto: la Corte ha ritenuto la questione manifestamente infondata e non suscettibile di rinvio pregiudiziale, ritenendo assodata la conoscenza dell'italiano
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (art. 6)
Richiamata in tema di diritto a un giusto processo e a una difesa effettiva; la Corte ha ritenuto che le garanzie procedurali siano state rispettate
Patto internazionale sui diritti civili e politici (art. 14)
Richiamato in relazione al diritto di difesa e alla lingua; la Corte ha giudicato non sussistente la violazione invocata
Norma sulle attenuanti generiche: la Corte ha ritenuto correttamente motivato il rifiuto delle attenuanti in considerazione della gravità e dell'entità dell'evasione
Richiamato in relazione ai criteri di determinazione della pena: la Corte ha osservato che il diniego della pena sostitutiva può fondarsi sulla sola valutazione ostativa ritenuta prevalente
Codice di procedura penale (art. 616)
Norma che regola la condanna alle spese nel caso di ricorso inammissibile: la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e a una somma a titolo di ammenda determinata equitativamente
Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000
Richiamata in punto di valutazione della condanna pecuniaria equitativa per ricorso presentato senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Massime di principio
- In presenza di sentenze "conformi" di primo e secondo grado (cd. doppia conforme), la Corte di Cassazione limita il sindacato alle questioni di diritto e richiede che i motivi di cassazione siano autosufficienti e muniti di allegati necessari; la mera rivalutazione del merito è inammissibile.
- Le contestazioni relative alla qualificazione di "amministratore di fatto" sono principalmente di fatto: occorre documentare elementi concreti di continuità gestionale, rapporti con clienti/fornitori, uso dei conti e comportamenti ripetitivi; tali valutazioni sono difficilmente riformabili in cassazione se adeguatamente motivate nei gradi precedenti.
- Gli atti di verifica fiscale (processi verbali di constatazione, questionari amministrativi) sono, di regola, utilizzabili nel processo penale come documentazione amministrativa; l'inutilizzabilità è eccezionale e richiede che la loro acquisizione sia vietata per norma o intrinsecamente illegittima, non bastando la mera irregolarità formale.
- Le garanzie dell'art. 220 disp. att. c.p.p. (e l'obbligo di avviso ex art. 114 disp. att.) scattano al manifestarsi di indizi di reato durante la verifica fiscale; va dimostrato con precisione quando e quali atti sono coinvolti per ottenere l'inutilizzabilità parziale o totale dei documenti della verifica.
- Per censurare la utilizzazione di dichiarazioni rese da testimoni o da operatori di polizia giudiziaria che riportano fatti appresi da terzi occorre puntualmente indicare gli atti e le dichiarazioni, allegandoli: l'assenza di autosufficienza documentale determina l'inammissibilità del motivo in Cassazione.
- L'obbligo di traduzione del decreto che dispone il giudizio non è automatico in tutti i casi: il giudice può accertare la conoscenza della lingua italiana tramite elementi documentali e comportamentali; una generica affermazione di mancata comprensione è insufficiente se contrastata da elementi concreti.
- Le questioni relative alla determinazione della pena, alla concessione delle attenuanti e all'applicabilità di pene sostitutive sono in massima parte sindacabili solo se manca motivazione o se la motivazione è illogica; ragioni di opportunità e valutazioni della gravità sono questioni di merito con soglia alta per la cassazione.
- In cassazione è fondamentale l'autosufficienza del ricorso: ogni censura che si fondi su documenti o atti deve contenere la loro completa trascrizione o allegazione; senza ciò il motivo rischia l'inammissibilità.
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