Cassazione Penale, Sentenza n. 15933/2026 del 04/05/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato, in parte, il sequestro preventivo del presunto profitto del reato pari a € 925.856,16 (riferito all'utilizzo in dichiarazione di fatture ritenute false emesse da Verga Restauri s.r.l.s. nel 2020 e da Unica Scavi e Costruzioni s.r.l.s. nel 2021). La societa' deduceva: (i) motivazione meramente apparente sul fumus commissi delicti e sulla consapevolezza della falsita' dei costi; (ii) omissione nel ridurre il sequestro per una differenza contabile di € 27.820,00 risultata al dissequestro operato a favore del sig. Claudio Foschi; (iii) nelle memorie e nel ricorso non era stata fornita la procura speciale munita del timbro di deposito richiesta per la rappresentanza dell'ente.
La decisione
Il ricorso e' stato dichiarato inammissibile. Motivi principali della decisione: inammissibilita' formale per mancata allegazione autosufficiente della procura speciale valida per la societa' (art. 39 d.lgs. 231/2001 e art. 100 c.p.p.), con richiamo al principio di autosufficienza del ricorso; sul merito, il primo motivo (contestazione della motivazione sul fumus) e' stato ritenuto non consentito in cassazione se non per violazione di legge (motivazione meramente apparente), mentre il secondo motivo (differenza contabile) e' stato ritenuto infondato e da risolvere in sede di esecuzione del dissequestro. Condanna della ricorrente alle spese processuali e al versamento di € 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 321, comma 2, c.p.p.
Base normativa per il sequestro preventivo del profitto del reato disposto dal G.I.P.; richiamato come fondamento del provvedimento impugnato
art. 25-quinquiesdecies, comma 1, lett. a), d.lgs. 231/2001
Collegamento della responsabilita' amministrativa dell'ente per reato tributario come fondamento dell'azione cautelare sul profitto
art. 2, d.lgs. 74/2000
Norma delittuosa di riferimento (evasione fiscale) rispetto alla quale e' stato quantificato il profitto sequestrato
art. 39, d.lgs. 231/2001
Prevede la necessita' della procura speciale per la partecipazione dell'ente al giudizio; la sua mancata allegazione valida ha determinato l'inammissibilita' del ricorso
art. 100, c.p.p., comma 1
Stabilisce le forme (atto pubblico o scrittura privata autenticata) della procura; la procura prodotta priva del timbro di deposito e' stata ritenuta insufficiente
art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen. (introdotto dall'art. 7 del d.lgs. 11/2018)
Richiamato nel principio di autosufficienza del ricorso: occorre allegare documentazione essenziale contestualmente al ricorso per consentire la cognizione della Corte senza dover riesaminare l'intero fascicolo
art. 325 c.p.p.
Limita i motivi di ricorso in cassazione in materia di misure cautelari reali alla violazione di legge (in particolare alla mancanza o mera apparente motivazione)
art. 606, comma 1, lett. c) e lett. e), c.p.p.
Norme richiamate in tema di ragioni di impugnazione in Cassazione (violazione di legge e vizi di motivazione), utilizzate per delimitare le censure ammissibili
art. 581, comma primo, lett. c) e art. 591 c.p.p.
Richiamati in relazione all'obbligo di rendere il ricorso autosufficiente e di indicare gli atti del processo in modo che la Corte possa verificarli senza dover procedere a lettura integrale del fascicolo
art. 616 c.p.p.
Prevede l'onere delle spese e la possibilita' di fissare una somma a titolo di ammenda in caso di inammissibilita' del ricorso
Massime di principio
- In impugnazioni contro misure cautelari reali e' fondamentale allegare al ricorso, in modo autosufficiente, tutta la documentazione indispensabile (es. procura speciale valida) per evitare l'inammissibilita' formale.
- La cognizione del Tribunale del riesame in ordine al fumus commissi delicti e' necessariamente sommaria: per ottenere l'annullamento in sede di legittimita' occorre contestare profili di violazione di legge o di mera apparente motivazione, non semplicemente esprimere disaccordo sulla valutazione delle prove.
- Le doglianze sulla motivazione che riguardano illogicita' o contrasto probatorio sono, di norma, censurabili in Cassazione solo nei limiti consentiti dalla norma; spesso tali censure vengono ritenute non consentite se non configurano violazione di legge.
- Le discrepanze numeriche emerse in sede di esecuzione di dissequestro (es. differenze nel conteggio delle banconote) vanno formalmente ricondotte alla fase di esecuzione del provvedimento e non giustificano automaticamente la riduzione del sequestro in sede di riesame senza specifiche prove documentali.
- Quando si chiede la riduzione dell'importo sequestrato e' necessario produrre documentazione probante e puntuale (verbali, atti di dissequestro, conteggi) gia in sede di ricorso per evitare che la richiesta venga dichiarata inammissibile o manifestamente infondata.
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