Cassazione Penale, Sentenza n. 15931/2026 del 04/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della conferma in appello della condanna per reati ambientali (art. 256, comma 1, lett. a) e b), e art. 259 d.lgs. 152/2006). Il ricorrente ha proposto cinque motivi: 1) vizio di motivazione e violazione di legge circa la qualificazione dei beni sequestrati come "rifiuti" ai sensi dell'art. 183 d.lgs. 152/2006, sostenendo la loro destinazione commerciale e la riutilizzabilità; 2) omessa o insufficiente valutazione della consulenza tecnica di parte (sul grado di usura degli pneumatici e funzionamento degli elettrodomestici); 3) errore nel ritenere consumato il reato di cui all'art. 259 anziché tentato; 4) mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) in ragione della esiguità del danno e della funzionalità dei beni; 5) diniego ingiustificato della sospensione condizionale della pena, asseritamente operato per mero automatismo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto applicabile la regola della "doppia conforme" (integrazione delle motivazioni di primo e secondo grado) e ha considerato i motivi come reiterazioni delle doglianze già disattese in appello, non idonee a superare il sindacato di legittimità. In particolare: la qualificazione dei beni come rifiuti è stata ritenuta sorretta da elementi oggettivi indicati nelle sentenze di merito (dichiarazione doganale incongruente, carico stipato, prezzo incongruo degli pneumatici, assenza di DDT per RAEE/elettrodomestici), il che fonda la valutazione di gravità, precisione e concordanza ai sensi dell'art. 192 c.p.p.; la consulenza tecnica di parte è stata considerata valutata e motivatamente scartata dai giudici di merito (cassazione non può rivedere il peso delle prove); la fattispecie di cui all'art. 259 è stata correttamente ritenuta consumata con l'accettazione della bolletta doganale e l'ok automatizzato alla spedizione; la richiesta di particolare tenuità è stata respinta per genericità e per la qualificazione di rifiuto di materiali pericolosi; il diniego della sospensione condizionale è stato ritenuto legittimo e non meramente automatico, giustificato dai precedenti penali dell'imputato e dalla normativa applicabile. Conseguentemente il provvedimento impugnato (che confermava la sentenza del Tribunale di Pescara del 17/07/2023 che aveva condannato Haniaj Gerti a otto mesi di arresto e euro 3.300,00 di ammenda per gli articoli indicati) è rimasto confermato; il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 183 (definizione di rifiuto)
"le sostanze o gli oggetti che derivano da attività umane o da cicli naturali, di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi"
Interpretata in senso oggettivo: la qualifica di rifiuto va desunta da elementi oggettivi che definiscono la condotta del detentore e non dalla sua valutazione soggettiva di utilità; valore economico residuo o possibilità di cessione non escludono la natura di rifiuto.
D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 259
Il reato si considera consumato con l'accettazione della bolletta doganale e il nulla osta automatizzato alla spedizione; all'epoca contravvenzione (quindi non configurabile in forma tentata secondo art. 56 c.p.).
Codice penale, art. 131-bis
La richiesta di applicazione della particolare tenuità richiede valutazione specifica della gravità dell'offesa; l'esclusione è giustificata se la condotta integra la rilevanza penale (es. traffico di rifiuti qualificati come tali).
Codice penale, art. 56
"atti idonei diretti in modo non equivoco a commettere un delitto"
Applicato per escludere la configurabilità del tentativo nei reati contravvenzionali (occorrendo atti diretti a delitto).
Codice di procedura penale, art. 192
Richiesta per la prova degli elementi indiziari: la Corte ha ritenuto che gli indizi raccolti (incongruenze documentali, modalità di carico, assenza di DDT, prezzo incongruo) raggiungessero la gravità, precisione e concordanza necessarie.
Codice di procedura penale, art. 616
Consente di porre a carico del ricorrente le spese del procedimento per la declaratoria di inammissibilità; la Corte ha inoltre disposto il pagamento alla Cassa delle ammende.
Direttiva 2008/98/CE e principi del TFUE (art. 191)
Richiamate in dottrina e giurisprudenza per supportare un'interpretazione ampia della nozione di "disfarsi" e per privilegiare la tutela della salute e dell'ambiente, ai fini dell'interpretazione della nozione di rifiuto.
Massime di principio
- La qualificazione di un bene come "rifiuto" si basa su elementi oggettivi (documentazione, modalità di detenzione, eterogeneità, congruità dei prezzi, mancanza di documenti di trasporto) e non sulla dichiarazione soggettiva di utilità del detentore.
- In tema di rifiuti, chi invoca una disciplina di favore (sottoprodotto o end-of-waste) ha l'onere di provare i requisiti di quella disciplina; la mera possibilità di cessione o un valore economico residuo non sposta l'onere probatorio.
- La cassazione non è sede di rinnovazione della valutazione delle prove: i giudizi sulla credibilità dei testi e sul valore delle consulenze tecniche di parte spettano ai giudici di merito e possono essere sindacati in Cassazione solo per vizi logici o giuridici evidenti.
- Nel procedimento per cassazione risultano inammissibili i motivi che si limitano a reiterare argomentazioni già disattese in appello senza contestualizzare puntualmente le differenze o i vizi di quella decisione (doctrine della "doppia conforme").
- Per le contravvenzioni previste dalla normativa sui rifiuti all'epoca, il tentativo è generalmente escluso: il fatto si considera consumato con atti formali idonei (es. accettazione documentale doganale).
- Il riconoscimento della particolare tenuità del fatto richiede una valutazione motivata e non generica; la presenza di molteplici elementi indicanti la natura di rifiuto ostacola il riconoscimento della tenuità.
- Il diniego della sospensione condizionale della pena può essere legittimo se fondato su precedenti penali che vietano il beneficio per legge; non si tratta necessariamente di un automatismo illecito.
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