Cassazione Penale, Sentenza n. 15932/2026 del 04/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la dichiarazione di inammissibilità dell'appello decisa dalla Corte d'appello di Milano ai sensi dell'art. 591 c.p.p., denunciando violazione di legge. Sostiene che l'appello conteneva motivi di fatto e di diritto sufficientemente specifici (rilevando contraddizioni nelle dichiarazioni di un teste, incertezza sulla targa del veicolo e mancati accertamenti sull'effettivo esercizio di attività commerciale dell'imputato) e che, se l'appello fosse stato esaminato nel merito, i reati sarebbero risultati prescritti. Denuncia che la Corte territoriale ha impropriamente trattato la questione come una valutazione di ammissibilità invece che procedere al merito, con la presunta finalità di eludere la dichiarazione di prescrizione.
La decisione
Il giudice rigetta il ricorso. In motivazione la Corte osserva: a) che per i reati commessi tra il 13 e il 29/11/2019 trova applicazione la disciplina derivante dalla legge n. 103/2017 e dall'art. 159 c.p. (sospensione della prescrizione dal termine per il deposito della motivazione della sentenza di primo grado fino al dispositivo della sentenza del grado successivo, per un periodo massimo di un anno e sei mesi), con la conseguenza che la prescrizione non era maturata al momento della pronuncia d'appello contestata e non poteva essere opposta per far dichiarare estinto il reato; b) che la Corte d'appello ha correttamente dichiarato l'inammissibilità dell'appello per mancata specificità dei motivi ai sensi dell'art. 581 c.p.p., poiché l'atto di impugnazione si limitava a contestazioni generiche ed estrapolate dalla motivazione di primo grado senza un confronto critico e puntuale con le ragioni svolte dal giudice a quo; c) che il giudice d'appello può dichiarare l'inammissibilità solo quando manchi la specificità intrinseca o estrinseca dei motivi e non quando i motivi siano semplicemente infondati; d) che la motivazione di primo grado conteneva riscontri probatori precisi (riconoscimento in fotogrammi, insegna adesiva sul furgone, fermo amministrativo, controllo dei Carabinieri) rispetto ai quali l'appello non ha svolto una confutazione specifica. Conclude quindi per il rigetto del ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Disciplina le ipotesi di inammissibilità dell'impugnazione per mancanza di specificità dei motivi; applicata per giustificare la declaratoria di inammissibilità dell'appello quando i motivi sono generici o non correlati alle ragioni della sentenza impugnata.
Impone l'obbligo di specificità nell'atto di impugnazione (indicare i motivi con l'indicazione delle ragioni di diritto e di fatto, i capi o punti della decisione cui si riferiscono, le prove, le richieste istruttorie e i motivi). La Corte interpreta la norma nel senso che l'assenza di tali elementi rende l'appello generico e inammissibile.
art. 159 cod. pen. (secondo comma, n. 1)
La prescrizione era sospesa "dal termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di primo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo di giudizio, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi".
Applicata ai reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019 (per effetto della legge n. 103/2017), la norma sospendeva la decorrenza della prescrizione tra il deposito della motivazione di primo grado e la pronuncia del dispositivo di appello, impedendo che la prescrizione fosse maturata nel periodo rilevante.
Fissazione del termine per il deposito della motivazione della sentenza di primo grado: rilevante perché determina l'inizio del periodo di sospensione della prescrizione ai sensi dell'art. 159.
Stabilisce i contenuti obbligatori della motivazione della sentenza (esposizione dei motivi di fatto e di diritto, criteri di valutazione della prova, ragioni per ritenere non attendibili le prove contrarie). La Corte richiama la norma per sottolineare che la motivazione fornisce la piattaforma decisionale cui l'appello deve rapportarsi.
legge n. 103/2017 (c.d. "Legge Orlando")
Ha modificato la disciplina della prescrizione e dell'impugnazione (art. 159 cod. pen. e art. 581 c.p.p.), con impatto sul calcolo della prescrizione per reati commessi nel periodo indicato; la Corte ne applica la disciplina ai fatti del novembre 2019.
Massime di principio
- In appello l'atto di impugnazione deve essere specifico: indicare i capi o punti della sentenza impugnata, le prove contestate, le omissioni o le valutazioni criticate e le ragioni, di fatto e di diritto, su cui si fonda la richiesta di riforma; la mera enunciazione generica è causa di inammissibilità.
- L'inammissibilità per genericità può essere dichiarata quando manca un confronto critico reale e puntuale con la motivazione di primo grado (specificità intrinseca o estrinseca); non è legittimo dichiarare inammissibile un appello solo perché i motivi appaiono infondati nel merito.
- Prima di invocare la prescrizione, valutare attentamente l'applicabilità delle norme sulla sospensione (es. art. 159 cod. pen. e modifiche introdotte dalla legge n. 103/2017) e i termini di deposito della motivazione di primo grado, perché la prescrizione può essere sospesa e quindi non matura nei termini presunti.
- Se la sentenza di primo grado contiene riscontri probatori specifici e una motivazione articolata (es. riconoscimenti, riscontri documentali, fermi o controlli), l'appello deve confrontarsi espressamente con tali argomentazioni e fornire elementi precisi per confutarle.
- Per ridurre il rischio di inammissibilità, l'appellante deve individuare con precisione i punti decisivi (responsabilità, pena) e proporre censure concrete, esponendo quali mezzi di prova sono ritenuti incompleti, omessi o erroneamente valutati e indicando eventuali richieste istruttorie.
- Il giudice d'appello non può limitarsi a valutare la 'manifesta infondatezza' dei motivi per dichiarare l'inammissibilità; la verifica sul merito dell'idoneità dei motivi è distinta dalla verifica di specificità richiesta dalla legge.
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