Cassazione Penale, Sentenza n. 15935/2026 del 04/05/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa al ricorrente per mancata demolizione del manufatto abusivo entro il termine di sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza. Il ricorrente ha dedotto l'inammissibilità della revoca per vari motivi: (i) doglianza sull'automaticità della revoca senza accertamento del colpevole inadempimento; (ii) impossibilità giuridica di eseguire la demolizione a causa dell'acquisizione dell'immobile al patrimonio comunale; (iii) vizio di motivazione per presunta errata lettura della giurisprudenza (sent. n. 39471/2017); (iv) ritenuta tardività dell'istanza di autorizzazione di accesso all'area presentata dopo il termine; (v) mancata considerazione della condotta complessiva e della funzione rieducativa della pena; (vi) erronea applicazione dei principi sulla sanatoria edilizia.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato che la revoca della sospensione condizionale della pena prevista dall'art. 163 e disciplinata dall'art. 165 cod. pen. e dall'art. 168 cod. pen. ha natura dichiarativa e opera di diritto in caso di mancato adempimento dell'obbligo imposto (demolizione) entro il termine fissato, salvo comprovata sopravvenuta impossibilità. Nel caso concreto il giudice dell'esecuzione ha accertato che la demolizione non era avvenuta entro sei mesi dal definitivo e che l'acquisizione dell'immobile al patrimonio comunale non ostava all'adempimento, dato che non risultava alcuna delibera comunale che manifestasse la volontà di non procedere alla demolizione per interessi pubblici prevalenti; inoltre l'istanza del ricorrente per accedere al luogo è stata presentata oltre il termine. Pertanto la revoca del beneficio è stata ritenuta legittima. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma che disciplina la sospensione condizionale della pena; la Corte ricorda che tale beneficio può essere subordinato all'adempimento di obblighi (es. demolizione) e che l'inosservanza determina la revoca del beneficio
Prevè la revoca della sospensione condizionale per inosservanza degli obblighi imposti; la Corte interpreta la revoca come operante di diritto salvo l'ipotesi di sopravvenuta impossibilità
Richiamato per la natura dichiarativa del provvedimento di revoca; il giudice dell'esecuzione svolge attività ricognitiva (accertamento dell'adempimento o dell'impossibilità), non discrezionale
Richiamato in relazione ai mezzi procedurali dell'esecuzione; menzionato nei motivi del ricorso ma senza incidenza sul principio espresso dalla Corte in materia di revoca
Massime di principio
- La revoca della sospensione condizionale della pena disposta per inosservanza di obblighi (es. demolizione) opera di diritto se l'obbligo non è adempiuto entro il termine fissato, salvo che sussista e sia provata una sopravvenuta impossibilità di adempiere
- Il giudice dell'esecuzione ha compiti essenzialmente ricognitivi: deve verificare l'adempimento dell'obbligo e l'inesistenza di cause che lo rendano impossibile; non ha ampia discrezionalità nel mantenere il beneficio quando l'obbligo non è adempiuto
- L'acquisizione dell'immobile al patrimonio comunale, di per sé, non esclude la possibilità per il condannato di adempiere all'ordine di demolizione: è possibile chiedere al Comune l'autorizzazione a demolire a proprie cure e spese, salvo che il Consiglio Comunale non deliberi espressamente di non procedere per prevalenti interessi pubblici
- La prova della impossibilità sopravvenuta di adempiere grava sul condannato; ritardi nella richiesta di autorizzazione o accesso all'area presentati dopo la scadenza del termine fissato raramente costituiscono giustificazione valida per evitare la revoca
- La considerazione della funzione rieducativa della pena non è sufficiente a impedire la revoca quando il condannato non adempie alla condizione imposta: la valutazione della condotta complessiva non sostituisce l'accertamento dell'adempimento dell'obbligo condizionale
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