Cassazione Civile, Ordinanza n. 05805/2025 del 04/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un decreto sanzionatorio emesso dal Ministero nei confronti della responsabile di una filiale bancaria e della banca in solido, per omessa segnalazione di operazioni finanziarie ritenute sospette. In primo grado il Tribunale aveva rigettato l'opposizione sul merito ma ridotto la sanzione alla misura minima edittale. In appello, il Ministero aveva chiesto il ripristino della sanzione originaria, mentre la Corte d'appello, ritenendo applicabile la disciplina più favorevole sopravvenuta del d.lgs. n. 231 del 2007 come modificato, aveva rideterminato la sanzione in euro 150.000,00. Con il ricorso per cassazione i ricorrenti hanno dedotto: omesso esame di fatti decisivi sulla non gravità della condotta; violazione delle norme sulla determinazione della sanzione amministrativa e sulla qualificazione della gravità; violazione dell'art. 2697 c.c. per asserita inversione dell'onere della prova; violazione dell'art. 69 del d.lgs. n. 231 del 2007 per errata applicazione della disciplina sanzionatoria più favorevole. La Corte di cassazione ha ritenuto fondati il secondo e il quarto motivo, non per il merito della quantificazione in sé, ma per ultrapetizione: la Corte d'appello aveva irrogato una sanzione di importo largamente superiore al petitum dell'appello ministeriale, che chiedeva solo il ripristino dell'importo di euro 21.705,00. Non essendo la divergenza tra motivazione e dispositivo qualificabile come mero errore materiale rilevabile ictu oculi, la sentenza è stata cassata con rinvio affinché il giudice di merito ridetermini la sanzione entro i limiti del principio della domanda e del favor rei applicabile ratione temporis. I primi e terzi motivi sono stati dichiarati assorbiti.
La decisione
La Corte ha accolto il secondo e il quarto motivo del ricorso, ha dichiarato assorbiti gli altri motivi e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese. La cassazione è stata disposta perché la decisione di merito aveva pronunciato ultra petita, avendo determinato una sanzione pecuniaria di euro 150.000,00 pur a fronte di una domanda di appello del Ministero limitata al ripristino della sanzione di euro 21.705,00. Il giudice di rinvio dovrà rideterminare l'importo della sanzione nel rispetto del principio della domanda e della disciplina più favorevole applicabile alle violazioni pregresse.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La censura per omesso esame di fatti decisivi è stata proposta, ma il relativo motivo è stato assorbito.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stato invocato per le doglianze di violazione di legge relative alla qualificazione della condotta, all'onere probatorio e alla disciplina sanzionatoria.
art. 41 d.lgs. n. 231 del 2007
Richiamato dai ricorrenti per contestare la valutazione della gravità della condotta e la misura della sanzione.
Richiamato in relazione ai criteri di determinazione della sanzione amministrativa.
La Corte non ha accolto il motivo nel merito, perché la cassazione è stata fondata sull'ultrapetizione; il motivo è rimasto assorbito.
art. 69 d.lgs. n. 231 del 2007
"Per le violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, sanzionate in via amministrativa, si applica la legge vigente all'epoca della commessa violazione, se più favorevole, ivi compresa l'applicabilità dell'istituto del pagamento in misura ridotta"
Per le violazioni amministrative pregresse si applica la disciplina più favorevole, ma la sua applicazione resta comunque soggetta al rispetto del principio della domanda.
Il semplice contrasto tra motivazione e dispositivo non consente di parlare automaticamente di errore materiale; esso è emendabile solo se la svista è ictu oculi rilevabile dal testo.
art. 108, comma 1, n. 5, Regolamento recante norme di attuazione del d.lgs. 24 gennaio 1998, n. 58
Norma richiamata nel provvedimento sanzionatorio originario per descrivere la violazione contestata.
art. 57, comma 4, d.lgs. n. 231 del 2007
Richiamato come disciplina sanzionatoria previgente, poi superata dalla valutazione di favore operata dalla Corte territoriale.
Ha ridisegnato la disciplina sanzionatoria rilevante per il giudizio di favor rei.
d.lgs. n. 125 del 2019, art. 4, comma 1, lett. m)
Ha modificato l'art. 69 del d.lgs. n. 231 del 2007 nel senso riportato in sentenza.
Massime di principio
- Nel giudizio di impugnazione, il giudice non può attribuire alla parte vittoriosa un bene della vita più ampio di quello richiesto nel petitum: la decisione che superi la domanda integra ultrapetizione e va cassata.
- La correzione per errore materiale è esperibile solo quando dal testo del provvedimento emerga in modo immediato e inequivoco una mera svista grafica o di calcolo; non basta la sola divergenza tra motivazione e dispositivo.
- Nella determinazione della sanzione amministrativa, l'applicazione della disciplina più favorevole sopravvenuta per violazioni pregresse deve comunque avvenire entro i limiti della domanda e del thema decidendum fissato dalle parti.
- Quando un motivo di ricorso è accolto per una ragione processuale assorbente, restano assorbite le ulteriori censure che investono il merito della stessa statuizione.
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