Cassazione Civile, Ordinanza n. 34509/2025 del 29/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da tre avvisi di accertamento per IVA, IRAP e IRES relativi agli anni d’imposta 2013, 2014 e 2015, emessi a seguito di verifica fiscale. L’Amministrazione contestava, in sintesi, l’indeducibilità e l’indetraibilità di costi e IVA collegati a operazioni con una società fornitrice ritenute soggettivamente inesistenti, assumendo che il contribuente fosse anche amministratore di fatto della società emittente le fatture; contestava inoltre operazioni oggettivamente inesistenti e l’utilizzo di fatture riferite a società/cartiere. In appello il contribuente vedeva rigettate le proprie doglianze. In cassazione articolava quattro motivi: 1) nullità della sentenza per omessa pronuncia e motivazione apparente sulla richiesta di storno dei ricavi relativi alle operazioni oggettivamente inesistenti ai sensi dell’art. 8, comma 2, d.l. n. 16/2012; 2) violazione degli artt. 2639, 2697, 2727 e 2729 c.c. per avere la CTR ritenuto la qualità di amministratore di fatto sulla base di presunzioni asseritamente inidonee; 3) violazione degli artt. 53 Cost. e 8, comma 2, d.l. n. 16/2012, sia quanto alla qualificazione delle operazioni come oggettivamente inesistenti sia quanto alla quantificazione del recupero a tassazione senza abbattimento dei ricavi corrispondenti ai costi fittizi; 4) violazione del principio del ne bis in idem di cui all’art. 50 Carta di Nizza e all’art. 4 Protocollo n. 7 CEDU, in relazione alle sanzioni tributarie e al parallelo procedimento penale. La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, osservando che la sentenza d’appello aveva risposto solo sul tema delle operazioni soggettivamente inesistenti, senza pronunciarsi sulla specifica questione delle operazioni oggettivamente inesistenti e sull’applicabilità dell’art. 8, comma 2, d.l. n. 16/2012. Ha invece dichiarato inammissibile il secondo motivo, perché volto in realtà a sollecitare una rivalutazione del merito sull’apprezzamento presuntivo e non a denunciare un vero vizio di falsa applicazione dell’art. 2729 c.c.; ha rigettato la prima censura del terzo motivo, richiamando il principio per cui, in tema di operazioni oggettivamente inesistenti, l’Ufficio può provare il carattere fittizio anche per presunzioni e poi il contribuente deve fornire la prova contraria; ha assorbito il secondo profilo del terzo motivo; ha dichiarato inammissibile il quarto motivo perché non colpiva una delle due autonome rationes decidendi della sentenza impugnata. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania per il riesame della sola questione accolta e per le spese.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ha rigettato il secondo motivo e il quarto motivo, ha dichiarato assorbito il secondo profilo del terzo motivo e ha rigettato la prima censura del terzo motivo. La sentenza impugnata è stata cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, anche per le spese del giudizio di legittimità. L’annullamento concerne dunque il profilo dell’omessa pronuncia sulla deducibilità/storno dei ricavi in relazione alle operazioni oggettivamente inesistenti ex art. 8, comma 2, d.l. n. 16/2012.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
dedotto per censurare la nullità della sentenza per omessa pronuncia e motivazione apparente
artt. 36 e 61 d.lgs. n. 546/1992
richiamati come parametri della motivazione e della decisione del giudice tributario
artt. 112 e 132, comma 2, c.p.c.
invocati per sostenere l’omessa pronuncia e la nullità della sentenza per difetto di motivazione
art. 111, comma 6, Cost.
richiamato a sostegno dell’obbligo di motivazione
art. 8, comma 2, d.l. n. 16/2012 conv. in L. n. 44/2012
norma invocata per lo storno dei ricavi/costi in caso di operazioni oggettivamente inesistenti; la Corte rileva che la sentenza d’appello non si è pronunciata su tale specifico profilo
richiamato nel motivo sulla qualità di amministratore di fatto
richiamato in tema di riparto dell’onere della prova
richiamati per contestare l’uso delle presunzioni e l’idoneità degli indizi; la Corte ribadisce i limiti del sindacato di legittimità sul ragionamento presuntivo
art. 53 Cost.
invocato per censurare la determinazione del reddito imponibile e il recupero a tassazione
art. 50 Carta di Nizza
richiamato in relazione al ne bis in idem
art. 4 Protocollo n. 7 CEDU
richiamato in relazione al divieto di doppio giudizio/punizione per i medesimi fatti
artt. 5, comma 4, 6, comma 1 e 6 d.lgs. n. 471/1997
richiamati dal ricorrente per descrivere le sanzioni tributarie contestate
richiamati dal ricorrente per il parallelo procedimento penale sulle fatture per operazioni inesistenti
art. 39, comma 1, d.P.R. n. 600/1973
richiamato dalla Corte per affermare che l’inesistenza di passività dichiarate può essere desunta anche da presunzioni semplici
richiamato in connessione con la rettifica delle dichiarazioni di soggetti diversi dalle persone fisiche
richiamato per affermare che le false indicazioni in materia IVA possono essere provate anche per presunzioni semplici
richiamati per il principio secondo cui, una volta provato il carattere fittizio delle operazioni, grava sul contribuente la prova contraria
richiamato per l’onere del contribuente di dimostrare la fonte legittima della detrazione o del costo
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
dedotto per le violazioni di legge; la Corte però distingue tra falsa applicazione e richiesta di rivalutazione del fatto
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
richiamato nel passaggio sulla diversa ricostruzione del fatto e sui limiti del sindacato sulla motivazione
Massime di principio
- In materia di contenzioso tributario, la sentenza che ometta di esaminare uno specifico motivo di appello su una questione decisiva integra vizio di omessa pronuncia, e il punto va riesaminato dal giudice di rinvio quando la questione richieda ulteriori accertamenti di fatto.
- La censura sulla valutazione delle presunzioni non è ammissibile in cassazione se, sotto l’apparenza della violazione dell’art. 2729 c.c., mira in realtà a ottenere una diversa ricostruzione del fatto o una diversa inferenza probabilistica rispetto a quella compiuta dal giudice di merito.
- In tema di operazioni oggettivamente inesistenti, l’Amministrazione può assolvere l’onere probatorio anche mediante presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti; una volta raggiunta tale prova, spetta al contribuente dimostrare la legittima deducibilità dei costi o la spettanza della detrazione.
- La sola regolarità formale delle fatture o delle scritture contabili non è sufficiente, di per sé, a vincere la prova presuntiva dell’Ufficio sul carattere fittizio delle operazioni.
- Se una sentenza d’appello si fonda su più rationes decidendi autonome e una di esse non è specificamente censurata, il motivo di ricorso diretto contro l’altra è inammissibile per difetto di interesse, poiché la ratio non impugnata è di per sé sufficiente a sorreggere la decisione.
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