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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19789/2025 del 17/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (riscossione)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di un contribuente, di un preavviso di iscrizione ipotecaria per un importo complessivo di euro 84.727,08, fondato su varie cartelle di pagamento. Il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso ritenendo irregolare la notifica delle cartelle, perché eseguita presso un domicilio diverso da quello risultante dai certificati anagrafici, e aveva anche ritenuto prescritti i crediti. In appello l’agente della riscossione era risultato soccombente. In cassazione l’agente deduceva: 1) violazione degli artt. 58 e 60 d.P.R. 600/1973, 2697 c.c. e 156 c.p.c., sostenendo che la CTR aveva erroneamente ritenuto provata l’irritualità della notifica delle cartelle sulla sola base di una certificazione anagrafica, mentre la notifica era legittima al domicilio indicato dal contribuente nella dichiarazione dei redditi; 2) violazione dell’art. 112 c.p.c., perché la CTR aveva dichiarato la nullità dell’iscrizione ipotecaria per mancata notifica del preavviso ex art. 77, comma 2-bis, del d.P.R. 602/1973, questione non dedotta nel ricorso introduttivo, che si limitava a censurare prescrizione, decadenza e notificazione delle cartelle.

La decisione

La Corte ha accolto entrambi i motivi del ricorso. Ha affermato che, in presenza di difformità tra residenza anagrafica e domicilio indicato nella dichiarazione dei redditi, la notifica delle cartelle può validamente essere eseguita presso il domicilio fiscale risultante dalla dichiarazione, anche se diverso dai dati anagrafici. Ha inoltre ritenuto che la CTR avesse pronunciato ultra/extrapetita, perché aveva fondato l’annullamento della misura ipotecaria su un vizio di mancata notifica del preavviso non allegato dal contribuente. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., ha rigettato il ricorso originario del contribuente. Ha compensato le spese dei gradi di merito e ha condannato il contribuente alle spese del giudizio di legittimità in favore dell’agente della riscossione.

Norme richiamate

  • art. 58 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Per le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato il domicilio fiscale coincide con il Comune di iscrizione anagrafica; le variazioni hanno effetto dal sessantesimo giorno. La norma disciplina il domicilio fiscale ai fini delle notificazioni tributarie.

  • art. 60 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    comma 1, lett. c), d), e-bis), f); comma 2; comma 3; comma 6

    La notificazione degli atti tributari deve essere eseguita nel domicilio fiscale del destinatario, salvo consegna in mani proprie; il contribuente può eleggere domicilio con apposita comunicazione. La Corte ribadisce che la notifica è valida presso il domicilio indicato nella dichiarazione dei redditi, se conforme al quadro normativo applicabile ratione temporis.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte richiama la norma in relazione alla ripartizione dell’onere della prova, ritenendo non corretta la conclusione della CTR sul punto della prova dell’irritualità della notifica.

  • art. 156 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo, in relazione al regime delle nullità processuali e alla loro sanatoria/irrilevanza, ma la decisione si fonda soprattutto sulla corretta disciplina della notifica tributaria.

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice non può pronunciarsi oltre i limiti della domanda o su questioni non dedotte e non rilevabili d’ufficio; i motivi dell’opposizione delimitano il thema decidendum.

  • art. 77, comma 2-bis, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    È il parametro richiamato dalla CTR per la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria; la Cassazione osserva che il relativo vizio non era stato dedotto dal contribuente nel ricorso introduttivo.

  • art. 384 c.p.c.

    primo comma, ultima parte

    La Cassazione, non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, ha deciso la causa nel merito rigettando il ricorso originario del contribuente.

  • art. 22 d.l. 30 marzo 2023, n. 34

    Richiamato solo in tema di spese, per l’estensione del regime delle spese processuali all’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

  • art. 12, comma 5, d.l. 2 marzo 2012, n. 16

    Norma modificata dall’art. 22 del d.l. 34/2023, richiamata solo per la disciplina delle spese.

  • art. 158 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato dalla Corte con riguardo al regime delle spese nel processo in cui è parte l’amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.

Massime di principio

  • In materia di notificazione degli atti tributari, la difformità tra residenza anagrafica e domicilio indicato dal contribuente nella dichiarazione dei redditi non rende invalida la notifica eseguita presso quest’ultimo domicilio, se tale modalità è compatibile con la disciplina ratione temporis applicabile.
  • Il giudice tributario, nel decidere sull’impugnazione di un atto della riscossione, deve rispettare il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato: non può fondare l’annullamento su un vizio diverso da quelli dedotti dal contribuente, salvo che si tratti di questioni rilevabili d’ufficio.
  • I motivi di impugnazione dell’atto impositivo o della misura cautelare/esecutiva delimitano la causa petendi del giudizio tributario; la pronuncia che dichiari la nullità dell’atto per ragioni estranee al ricorso introduttivo incorre in ultrapetizione.
  • Quando la causa è matura in fatto e la Corte di cassazione dispone di tutti gli elementi necessari, può cassare la sentenza e decidere nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., senza rinvio.
  • La prova dell’irregolarità della notificazione va apprezzata alla luce della disciplina specifica sulle notifiche tributarie, non potendo la mera divergenza con i dati anagrafici prevalere automaticamente sul domicilio fiscale risultante dagli atti del contribuente.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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