Cassazione Civile, Sentenza n. 38749/2021 del 07/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate per omessa dichiarazione di capitali ed attività finanziarie detenute all'estero relativi all'anno 2005 (importo contestato Euro 49.482,04 oltre accessori). L'accertamento si fondava su una "scheda cliente" ("fiche") relativa a un rapporto presso la filiale HSBC di Ginevra, acquisita dalla Guardia di Finanza sulla base di informazioni ricevute dall'Autorità fiscale francese (anche in connessione alla cosiddetta "lista Falciani"). Il ricorrente deduceva, in sintesi: carenza di prova sulla regolare acquisizione e riconducibilità della scheda a lui, natura "anonima"/incerta del documento, violazione delle norme sull'utilizzabilità di prove illecite e lesione del diritto di difesa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Trianni Giovanni. Ha ritenuto legittima e utilizzabile, ai fini dell'accertamento tributario, la documentazione acquisita tramite i canali internazionali di cooperazione (documentazione trasmessa dall'Autorità fiscale francese) e ha confermato la decisione della Commissione Tributaria Regionale che aveva respinto il ricorso del contribuente. La Corte ha inoltre affermato che l'illiceità dell'acquisizione del documento in capo a terzi o la sua possibile illegittimità non comporta automaticamente l'inutilizzabilità in sede fiscale, salvo specifiche previsioni di legge o la lesione di diritti fondamentali costituzionali; ha ritenuto inoltre adeguata la riferibilità della scheda al ricorrente (anche in considerazione di dati come codici IBAN e la presenza del nominativo del fratello) e ha confermato la possibilità di fondare l'accertamento su elementi indiziari anche singoli se gravi e precisi. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
Norma richiamata in relazione alla violazione degli obblighi di dichiarazione dei redditi per capitali detenuti all'estero; il mancato adempimento costituisce la fattispecie sanzionata dall'avviso di accertamento
Direttiva 77/799/CEE del Consiglio
Direttiva 77/799/CEE del 19 dicembre 1977
Disciplina lo scambio di informazioni fra Stati membri; la Corte ritiene legittimo l'uso di documentazione trasmessa tramite tali canali e fonda su questo la validità dell'acquisizione
Direttiva 2011/16/UE
Direttiva 2011/16/UE (sostitutiva)
Aggiornamento normativo sui meccanismi di cooperazione amministrativa tra Stati per scambio di informazioni fiscali; rafforza la legittimità degli scambi invocati
Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Francia
stipulata il 5 ottobre 1989, ratificata con legge n. 20 del 1992
Base convenzionale per l'assistenza e lo scambio di informazioni tra le autorità fiscali dei due Paesi; la trasmissione dei dati avviene nel quadro di questa cooperazione
art. 31-bis, art. 32, art. 33, art. 39, art. 41, artt. 22 e 32
Norme sul procedimento di accertamento fiscale: la Corte richiama la possibilità di svolgere accertamenti sulla base di elementi acquisiti e l'uso di "prove atipiche" nel procedimento tributario, salvo divieti espressi
art. 52, artt. 51, 54, 55 e 63
Richiamate in relazione ai limiti e modalità di utilizzazione di elementi probatori in materia di IVA; la Corte sottolinea analogie di utilizzabilità nel processo tributario
art. 191; art. 220 disp. att.
Art. 191 stabilisce l'inutilizzabilità in sede penale delle prove acquisite in violazione di divieti di legge; la Corte distingue la disciplina penale da quella tributaria e richiama l'art. 220 disp. att. circa l'obbligo di rispetto delle regole penali limitatamente all'ambito penale
Art. 12 del D.I. n. 78 del 2009
Prevede modalità di cooperazione internazionale per il contrasto ai paradisi fiscali; la Corte ritiene che disconoscere l'ufficialità della documentazione trasmessa dall'estero annullerebbe la ratio di tale normativa
Regole sull'onere della prova: il giudice ha valutato che l'amministrazione aveva fornito elementi indiziari sufficienti e che il contribuente non ha efficacemente dimostrato l'erronea riferibilità del documento
art. 360 c.p.c.; artt. 113, 115, 116
Art. 360 richiamato per i motivi di cassazione; gli artt. relativi alle prove sono stati esaminati nella cornice del rapporto onere della prova e della valutazione dei mezzi di prova nel giudizio civile/tributario
Statuto del contribuente (L. n. 212 del 2000)
art. 6, art. 7, art. 111 Cost richiamato
Richiamati a tutela del diritto di difesa; la Corte però afferma che tali principi non impediscono l'utilizzo, nel processo tributario, di elementi acquisiti tramite cooperazione internazionale salvo violazioni di diritti fondamentali
D.L. n. 429 del 1982 e d.lgs. n. 74 del 2000
art. 12 D.L. n. 429/1982; art. 20 d.lgs. n. 74/2000
Norme che evidenziano l'autonomia tra procedimento penale e procedimento di accertamento tributario e consentono l'utilizzo in sede fiscale di elementi rilevati anche nell'ambito di attività ispettive che possano avere rilievo penale
Massime di principio
- La documentazione ricevuta tramite i canali di cooperazione fiscale internazionale (Direttive UE e convenzioni bilaterali) è generalmente acquisibile e utilizzabile dall'Amministrazione finanziaria nel procedimento di accertamento tributario.
- L'illiceità o l'eventuale illegittimità dell'acquisizione del documento da parte di autorità straniere non determina automaticamente l'inutilizzabilità della prova in sede fiscale: l'elemento rimane utilizzabile salvo specifiche previsioni di legge o la lesione di diritti fondamentali costituzionali (es. inviolabilità della libertà personale o del domicilio).
- Nel procedimento tributario possono essere valutati anche 'prove atipiche' o dati acquisiti in modo irrituale; un unico indizio può essere sufficiente se dotato di gravità e precisione per fondare l'accertamento presuntivo.
- Esiste autonomia tra procedura penale e procedura tributaria: le regole di utilizzabilità delle prove in sede penale (art. 191 c.p.p.) non si estendono automaticamente al processo tributario.
- Spetta al contribuente fornire elementi di fatto documentali efficaci per confutare la riferibilità della documentazione acquisita all'interessato; mere contestazioni generiche sulla 'natura anonima' sono inadeguate se non supportate da prove concrete.
- Solo nei casi in cui l'acquisizione violi diritti costituzionalmente protetti o vi sia una espressa norma di esclusione, la prova può essere disposta come inutilizzabile in sede fiscale.
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