Cassazione Civile, Ordinanza n. 07681/2023 del 16/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Le ricorrenti avevano chiesto il riconoscimento del diritto all'inserimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento per la scuola dell'infanzia e primaria, con decorrenza dalla pubblicazione, previa disapplicazione del D.M. 235/2014 e delle graduatorie del triennio 2014/2017 nella parte in cui non consentivano la domanda di inserimento pieno iure. La domanda si fondava sul possesso del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, ritenuto titolo abilitante, e sull'annullamento da parte del Consiglio di Stato del D.M. 235/2014. In cassazione hanno proposto sedici motivi: interpretazione dell'art. 1, comma 605, L. 296/2006; effetti delle norme successive e mancata abrogazione della disciplina; assenza di decadenza e soggezione solo a prescrizione decennale; violazione di norme e principi UE e costituzionali; rilievo del giudicato e dell'annullamento del D.M. 235/2014; valore abilitante del diploma magistrale; omessa motivazione sul risarcimento in forma specifica e sulla richiesta di inserimento 'ora per allora'.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati tutti i motivi principali e ha confermato il rigetto delle domande. Ha affermato, in continuità con Cass. n. 3830/2021 e con la giurisprudenza dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, che il solo diploma magistrale, anche se conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, non basta per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento istituite dall'art. 1, comma 605, L. 296/2006. Ha escluso che l'annullamento del D.M. 235/2014 producesse un giudicato esterno o effetti erga omnes tali da fondare il diritto all'inserimento, richiamando il principio per cui il giudicato amministrativo opera di regola inter partes e che l'eccezione riguarda solo l'effetto caducatorio. Ha inoltre respinto le censure basate sul diritto UE, ritenendo non dimostrato l'abuso nella reiterazione dei contratti a termine e non configurabile una discriminazione in ragione della cittadinanza. In applicazione della 'ragione più liquida', ha dichiarato assorbite le ulteriori questioni su decadenza/prescrizione e risarcimento in forma specifica. La sentenza impugnata è stata quindi confermata con diversa motivazione, ai sensi dell'art. 384, comma 4, c.p.c., e le spese sono state compensate per il consolidarsi dell'orientamento giurisprudenziale.
Norme richiamate
art. 1, comma 605, L. 296/2006
la disciplina delle graduatorie ad esaurimento non consente l'inserimento del solo diplomato magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002; il titolo non è sufficiente di per sé all'accesso alle GAE
art. 15 preleggi
invocato per sostenere che la normativa successiva non avrebbe abrogato la disciplina originaria, ma la Corte ritiene infondata la tesi delle ricorrenti
richiamato in chiave di successione delle norme nel tempo, senza che ne derivi la pretesa abilitazione all'inserimento nelle GAE
invocati per sostenere l'assenza di decadenza e la soggezione al solo termine prescrizionale decennale; la Corte considera assorbita la questione per l'insussistenza del diritto azionato
clausola 5 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CEE
non impone l'interpretazione richiesta dalle ricorrenti, perché la disciplina delle graduatorie di istituto è destinata alle supplenze temporanee e non presuppone, di per sé, abuso nella reiterazione dei contratti a termine
art. 6, n. 2, TUE
richiamato insieme alla normativa eurounitaria sulla libera circolazione, senza che emerga un ostacolo discriminatorio nell'interpretazione accolta
Regolamento CEE n. 1612/1968
richiamato per sostenere la censura di incompatibilità europea, ma ritenuto non decisivo
artt. 12 e 39 CE
richiamati dalle ricorrenti in chiave di libera circolazione e non discriminazione; la Corte esclude la lesione dedotta
art. 3 Cost.
invocato per lamentare disparità di trattamento rispetto ad altri lavoratori a termine; la Corte non ravvisa la violazione denunciata
art. 20 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea
richiamato in relazione al principio di eguaglianza, ma non ritenuto violato
art. 151 TFUE
richiamato nel tentativo di fondare tutela per i lavoratori a termine, ma ritenuto non dirimente
direttive 2000/43/CE e 2000/78/CE
evocate per sostenere una lettura favorevole all'inserimento, ma non ritenute pertinenti al caso
art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea
invocato per contestare l'inefficacia della decisione del Consiglio di Stato, senza successo
il giudicato opera di regola solo tra le parti; l'eccezione relativa agli atti amministrativi incide solo sull'effetto caducatorio e non comporta automaticamente obblighi conformativi verso i non impugnanti
art. 21-septies, comma 1, L. 241/1990
richiamato nel motivo sul giudicato e sulla nullità dell'atto, senza accoglimento
art. 6 CEDU
invocato in relazione al giudicato e alle garanzie del processo, senza rilievo decisivo
richiamato nel motivo sulla natura del diritto all'inserimento e sulla struttura del rapporto di pubblico impiego
richiamato per sostenere la tutela del diritto all'inserimento, ma senza accoglimento
invocato per lamentare l'omessa considerazione di fatti e del giudicato interno
invocato con riferimento alla pretesa formazione di un giudicato interno
art. 15, comma 7, D.P.R. n. 323/1998
"valore legale e abilitante all'insegnamento nella scuola elementare"
la Corte non accoglie la tesi secondo cui tale previsione, da sola, renderebbe sufficiente il diploma magistrale per l'inserimento nelle GAE
tabella allegata al D.L. n. 97/2004
richiamata per sostenere il valore abilitante del titolo, ma non ritenuta idonea a fondare il diritto all'inserimento
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
invocato per omessa motivazione sul diniego del risarcimento in forma specifica, questione assorbita
art. 111 Cost.
richiamato in relazione all'obbligo di motivazione e al giusto processo
richiamato per il risarcimento in forma specifica mediante inserimento in graduatoria, ma la domanda resta assorbita
richiamato nel motivo sul risarcimento conseguente al preteso inadempimento dell'amministrazione
la Corte conferma la sentenza impugnata con diversa motivazione
art. 24 Cost.
richiamato insieme all'art. 111 Cost. per la ragione più liquida e l'economia processuale
Massime di principio
- Il solo possesso del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 non integra, di per sé, titolo sufficiente per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo.
- L'annullamento di un decreto ministeriale che disciplina l'aggiornamento delle graduatorie non produce automaticamente un diritto all'inserimento in favore di tutti i soggetti interessati; il giudicato amministrativo opera di regola solo inter partes e l'estensione eccezionale riguarda il solo effetto caducatorio dell'atto.
- La denuncia di violazione del giudicato richiede specifica allegazione e trascrizione del provvedimento asseritamente coperto da giudicato, con indicazione della sua produzione nel giudizio di merito.
- In materia di graduatorie scolastiche, l'interpretazione della normativa nazionale deve essere coordinata con il diritto unionale, ma la clausola contro l'abuso dei contratti a termine non può essere invocata in astratto senza dimostrare in concreto la reiterazione abusiva dei rapporti.
- La mancata dimostrazione del diritto sostanziale preteso rende assorbite le questioni ulteriori su decadenza, prescrizione e risarcimento in forma specifica, potendo la causa essere definita sulla questione logicamente più liquida.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 16 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 07637/2023 del 16/03/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 16 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 07638/2023 del 16/03/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 16 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 07639/2023 del 16/03/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 16 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 07660/2023 del 16/03/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 16 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 07670/2023 del 16/03/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 16 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 07673/2023 del 16/03/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →