Cassazione Civile, Ordinanza n. 07638/2023 del 16/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal rapporto tra una lavoratrice e il titolare di un esercizio commerciale. La lavoratrice deduceva di avere svolto attività di commessa addetta alle vendite già dall'agosto 2006, senza regolare contratto sottoscritto solo il 2.11.2006, e sosteneva di avere lavorato con autonomia tale da giustificare un inquadramento superiore rispetto a quello riconosciuto, oltre a prestazioni di lavoro straordinario non integralmente retribuite e a differenze tra buste paga e somme effettivamente corrisposte. Il Tribunale aveva rigettato la domanda; la Corte d'appello aveva confermato, ritenendo carente la specificazione delle modalità dell'autonomia esecutiva e non adeguatamente provato lo svolgimento delle mansioni superiori. In cassazione la lavoratrice ha dedotto: nullità della sentenza per motivazione apparente; omessa pronuncia su tre motivi di appello (rapporto di lavoro dal mese di agosto 2006, superiore inquadramento, lavoro straordinario); violazione degli artt. 2094, 2103 e 2108 c.c. e delle norme del CCNL commercio; violazione della disciplina sulle buste paga e sulle differenze retributive, sostenendo che la Corte territoriale non avesse considerato la prova del rapporto subordinato, dell'inquadramento superiore, dello straordinario e della difformità tra paghe e somme realmente erogate.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, escludendo un vizio di motivazione apparente e rilevando che, dopo la riforma del 2012, è deducibile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso, che nella specie non era stato specificamente indicato. Ha accolto parzialmente il secondo motivo limitatamente alla denunciata omessa pronuncia sul periodo effettivo di lavoro e sul lavoro straordinario, osservando che su tali domande la sentenza d'appello non conteneva alcuna decisione; ha invece escluso l'omessa pronuncia sulla richiesta di superiore inquadramento, perché la Corte territoriale aveva comunque motivato, sia pure sinteticamente. Ha dichiarato assorbiti il terzo e il quinto motivo. Ha rigettato il quarto motivo, perché diretto contro un accertamento in fatto della Corte di merito e comunque privo della necessaria specificità nel dedurre la violazione di legge. Ha rigettato il sesto motivo, richiamando il principio per cui, se le buste paga recano tutti gli elementi della retribuzione e una quietanza autografa non contestata, l'onere di provare la non corrispondenza tra quanto annotato e quanto effettivamente pagato grava sul lavoratore, prova che nel caso non risultava fornita. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d'appello di Campobasso, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
Viene distinto il vizio di violazione di legge da quello processuale e, dopo la riforma del 2012, il n. 5 consente solo la censura per omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso.
La mancata pronuncia su una domanda effettivamente proposta integra error in procedendo deducibile in cassazione.
Richiamato tra le norme violate nel motivo sulla motivazione, senza autonoma ratio decisoria.
La motivazione è nulla solo se mancante, apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria; non è più censurabile la mera insufficienza.
La sentenza di merito può motivare anche per relationem, purché siano individuabili gli elementi di fatto posti a base della decisione.
Invocato per sostenere la subordinazione del rapporto e la prova del lavoro svolto prima del contratto scritto.
Richiamato per la domanda di superiore inquadramento, ma il motivo è stato ritenuto infondato nei limiti in cui censurava un accertamento di fatto.
Richiamato per il diritto al compenso per lavoro straordinario; il relativo motivo è stato assorbito dall'accoglimento parziale sull'omessa pronuncia.
L. 5 gennaio 1953, n. 4, artt. 1 e 3
Il datore di lavoro è tenuto a consegnare i prospetti paga contenenti tutti gli elementi della retribuzione.
Richiamato nella censura sulle differenze retributive, senza autonoma ratio decidendi nel provvedimento di legittimità.
Richiamati nel sesto motivo come norme sull'interpretazione, senza accoglimento della censura.
CCNL Commercio
Utilizzato come parametro per distinguere i livelli di inquadramento e la rilevanza dell'autonomia esecutiva.
Massime di principio
- Dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., il ricorso per cassazione non può più denunciare la mera insufficienza della motivazione, ma solo l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e oggetto di discussione tra le parti.
- La motivazione è apparente solo quando manchi del tutto o sia incomprensibile; è invece sufficiente se, anche in forma sintetica o per relationem, consente di individuare gli elementi di fatto e il percorso logico della decisione.
- La violazione dell'art. 112 c.p.c. è deducibile in cassazione quando il giudice omette di pronunciare su una domanda o eccezione ritualmente proposta; non basta lamentare un difetto di approfondimento motivazionale.
- Nel giudizio di legittimità, la censura di violazione di legge deve essere specifica e deve confrontarsi con la ratio della decisione impugnata; non è sufficiente indicare formalmente le norme asseritamente violate.
- In tema di retribuzione, se i prospetti paga contengono tutti gli elementi della retribuzione e sono accompagnati da quietanza autografa non contestata, l'onere di provare che quanto effettivamente pagato non corrisponda alle annotazioni buste paga grava sul lavoratore che contesti il pagamento.
- Le contestazioni sull'inquadramento contrattuale e sulle mansioni superiori richiedono una puntuale allegazione e prova delle concrete modalità di svolgimento delle attività e del grado di autonomia esecutiva richiesto dal CCNL.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 16 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 07637/2023 del 16/03/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 16 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 07639/2023 del 16/03/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 16 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 07660/2023 del 16/03/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 16 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 07670/2023 del 16/03/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 16 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 07673/2023 del 16/03/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 16 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 07676/2023 del 16/03/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →