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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07670/2023 del 16/03/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Le ricorrenti, in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, avevano chiesto il riconoscimento del diritto all'inserimento "pleno iure" nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento per la scuola dell'infanzia e primaria, previa disapplicazione del D.M. n. 235/2014 e delle graduatorie 2014/2017. La Corte d'appello aveva rigettato la domanda ritenendo che il diploma magistrale non attribuisse di per sé un diritto soggettivo all'inserimento nelle GAE. In Cassazione venivano proposti quattordici motivi: violazione dell'art. 1 l. n. 296/2006; mancata abrogazione di quella disciplina; prescrizione/decadenza del diritto; violazione della clausola 5 dell'Accordo quadro sulla durata determinata; violazione di norme eurounitarie e costituzionali sul principio di uguaglianza e sulla libera circolazione; mancata tutela effettiva ex art. 47 CDFUE; tutela dell'affidamento e certezza del diritto; violazione del giudicato derivante dall'annullamento del D.M. n. 235/2014 da parte del Consiglio di Stato; pretesa natura regolamentare del decreto ministeriale; e ulteriori censure su artt. 115 e 345 c.p.c., art. 15, co. 7, d.P.R. n. 323/1998 e disciplina sulle graduatorie.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando con diversa motivazione la decisione di merito che aveva negato il diritto delle ricorrenti all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento. Ha ritenuto infondati i motivi fondati sull'assunto che il solo diploma magistrale, pur conseguito entro l'a.s. 2001/2002, basti per l'accesso alle GAE. Ha inoltre escluso che dalla sentenza del Consiglio di Stato di annullamento del D.M. n. 235/2014 derivasse un giudicato esterno idoneo a fondare quel diritto, precisando che quel decreto non aveva natura regolamentare in senso proprio e che, in ogni caso, il giudicato amministrativo opera, salvo eccezioni, solo inter partes. Ha ritenuto non pertinente anche il richiamo alla disciplina europea sui contratti a termine e alla libera circolazione dei lavoratori, osservando che le graduatorie di istituto hanno finalità diverse e che l'abusiva reiterazione dei contratti a termine non è presunta in re ipsa. Spese non liquidate per mancata attività difensiva delle amministrazioni intimate.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 605, l. n. 296/2006

    la norma, letta sistematicamente, non consente l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento dei soli diplomati magistrali per il solo fatto del possesso del titolo conseguito entro l'a.s. 2001/2002

  • art. 15 preleggi

    invocato per sostenere la non abrogazione implicita della disciplina, ma la censura è stata ritenuta infondata

  • D.L. n. 70/2011

    richiamato dalle ricorrenti per escludere l'estensione del divieto di nuovi inserimenti, ma senza accoglimento

  • artt. 2935, 2946, 2964 c.c.

    invocati per sostenere che l'azione non fosse decaduta ma soggetta solo a prescrizione decennale; la questione è stata assorbita dall'insussistenza del diritto sostanziale

  • clausola 5 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CEE

    non impone l'inserimento nelle GAE dei diplomati magistrali, poiché la disciplina delle graduatorie di istituto e permanenti risponde a finalità diverse e non presuppone in sé un abuso da reiterazione di contratti a termine

  • art. 6, n. 2, TUE

    il diritto UE non impedisce agli Stati membri di stabilire requisiti di accesso all'impiego, purché non vi sia discriminazione fondata sulla cittadinanza

  • Regolamento CEE n. 1612/1968

    richiamato come base della dedotta libera circolazione, ma ritenuto non dirimente

  • artt. 12 e 39 CE

    invocati per sostenere una lettura eurounitariamente orientata, non accolta

  • art. 20 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea

    la disciplina contestata non è stata ritenuta discriminatoria nei confronti dei diplomati magistrali

  • art. 151 TFUE

    richiamato dalle ricorrenti senza esito utile

  • Direttiva 2000/43/CE

    non è stata ravvisata una violazione nella disciplina delle graduatorie

  • Direttiva 2000/78/CE

    non è stata ravvisata una violazione nella disciplina delle graduatorie

  • art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea

    la mancata attribuzione del diritto all'inserimento non è stata ritenuta lesiva della tutela giurisdizionale effettiva

  • art. 2909 c.c.

    il giudicato opera in linea generale solo inter partes; l'annullamento di un atto amministrativo non estende automaticamente il suo effetto conformativo a terzi non impugnanti

  • art. 21-septies l. n. 241/1990

    richiamato insieme alle norme sul giudicato e sulla nullità, ma non decisivo ai fini del riconoscimento del diritto

  • art. 6 CEDU

    invocato a sostegno del preteso giudicato e della tutela processuale, senza accoglimento

  • art. 41 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea

    richiamato senza rilievo decisivo

  • art. 2 d.lgs. n. 165/2001

    invocato per sostenere la spettanza del diritto all'inserimento, ma assorbito dal rigetto sul merito

  • art. 5 d.lgs. n. 165/2001

    invocato per la medesima ragione, senza esito

  • art. 115 c.p.c.

    dedotto per il preteso giudicato interno, non decisivo

  • art. 345 c.p.c.

    dedotto per il preteso giudicato interno, non decisivo

  • art. 15, comma 7, d.P.R. n. 323/1998

    richiamato per sostenere che il diploma magistrale abbia valore legale e abilitante all'insegnamento nella scuola elementare, ma non sufficiente per l'inserimento nelle GAE

  • D.L. n. 97/2004

    richiamato insieme alla tabella allegata per sostenere l'abilitazione, ma non idoneo a fondare il diritto alle GAE

  • art. 1, comma 605, lett. c), l. n. 296/2006

    interpretato nel senso che la trasformazione delle graduatorie non attribuiva un diritto automatico di accesso ai diplomati magistrali

Massime di principio

  • Il possesso del solo diploma magistrale, anche se conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, non è sufficiente a fondare il diritto all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo.
  • L'annullamento di un decreto ministeriale che disciplini l'aggiornamento delle graduatorie non comporta, di per sé, il riconoscimento del diritto sostanziale all'inserimento, se manca una base normativa che lo preveda.
  • La deduzione del giudicato esterno richiede specifica allegazione e trascrizione del provvedimento invocato; inoltre, il giudicato amministrativo, salvo eccezioni, opera inter partes e non si estende automaticamente a terzi.
  • La clausola 5 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato non impone l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento quando la disciplina nazionale preveda canali diversi di reclutamento e di copertura delle supplenze non basati su un abuso presunto.
  • Il diritto dell'Unione europea non impedisce agli Stati membri di fissare i requisiti di accesso all'impiego pubblico, purché tali requisiti non comportino discriminazioni fondate sulla cittadinanza.
  • Quando il rigetto del diritto sostanziale è assorbente, il giudice di legittimità può decidere la causa sulla base della questione dirimente più liquida, senza esaminare tutte le censure processuali o subordinate.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioniGiurisdizione internazionale
RamiLavoroProcesso civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della provaBuona fede e correttezza

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