Cassazione Civile, Ordinanza n. 07670/2023 del 16/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Le ricorrenti, in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, avevano chiesto il riconoscimento del diritto all'inserimento "pleno iure" nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento per la scuola dell'infanzia e primaria, previa disapplicazione del D.M. n. 235/2014 e delle graduatorie 2014/2017. La Corte d'appello aveva rigettato la domanda ritenendo che il diploma magistrale non attribuisse di per sé un diritto soggettivo all'inserimento nelle GAE. In Cassazione venivano proposti quattordici motivi: violazione dell'art. 1 l. n. 296/2006; mancata abrogazione di quella disciplina; prescrizione/decadenza del diritto; violazione della clausola 5 dell'Accordo quadro sulla durata determinata; violazione di norme eurounitarie e costituzionali sul principio di uguaglianza e sulla libera circolazione; mancata tutela effettiva ex art. 47 CDFUE; tutela dell'affidamento e certezza del diritto; violazione del giudicato derivante dall'annullamento del D.M. n. 235/2014 da parte del Consiglio di Stato; pretesa natura regolamentare del decreto ministeriale; e ulteriori censure su artt. 115 e 345 c.p.c., art. 15, co. 7, d.P.R. n. 323/1998 e disciplina sulle graduatorie.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando con diversa motivazione la decisione di merito che aveva negato il diritto delle ricorrenti all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento. Ha ritenuto infondati i motivi fondati sull'assunto che il solo diploma magistrale, pur conseguito entro l'a.s. 2001/2002, basti per l'accesso alle GAE. Ha inoltre escluso che dalla sentenza del Consiglio di Stato di annullamento del D.M. n. 235/2014 derivasse un giudicato esterno idoneo a fondare quel diritto, precisando che quel decreto non aveva natura regolamentare in senso proprio e che, in ogni caso, il giudicato amministrativo opera, salvo eccezioni, solo inter partes. Ha ritenuto non pertinente anche il richiamo alla disciplina europea sui contratti a termine e alla libera circolazione dei lavoratori, osservando che le graduatorie di istituto hanno finalità diverse e che l'abusiva reiterazione dei contratti a termine non è presunta in re ipsa. Spese non liquidate per mancata attività difensiva delle amministrazioni intimate.
Norme richiamate
art. 1, comma 605, l. n. 296/2006
la norma, letta sistematicamente, non consente l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento dei soli diplomati magistrali per il solo fatto del possesso del titolo conseguito entro l'a.s. 2001/2002
art. 15 preleggi
invocato per sostenere la non abrogazione implicita della disciplina, ma la censura è stata ritenuta infondata
richiamato dalle ricorrenti per escludere l'estensione del divieto di nuovi inserimenti, ma senza accoglimento
invocati per sostenere che l'azione non fosse decaduta ma soggetta solo a prescrizione decennale; la questione è stata assorbita dall'insussistenza del diritto sostanziale
clausola 5 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CEE
non impone l'inserimento nelle GAE dei diplomati magistrali, poiché la disciplina delle graduatorie di istituto e permanenti risponde a finalità diverse e non presuppone in sé un abuso da reiterazione di contratti a termine
art. 6, n. 2, TUE
il diritto UE non impedisce agli Stati membri di stabilire requisiti di accesso all'impiego, purché non vi sia discriminazione fondata sulla cittadinanza
Regolamento CEE n. 1612/1968
richiamato come base della dedotta libera circolazione, ma ritenuto non dirimente
artt. 12 e 39 CE
invocati per sostenere una lettura eurounitariamente orientata, non accolta
art. 20 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea
la disciplina contestata non è stata ritenuta discriminatoria nei confronti dei diplomati magistrali
art. 151 TFUE
richiamato dalle ricorrenti senza esito utile
Direttiva 2000/43/CE
non è stata ravvisata una violazione nella disciplina delle graduatorie
Direttiva 2000/78/CE
non è stata ravvisata una violazione nella disciplina delle graduatorie
art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea
la mancata attribuzione del diritto all'inserimento non è stata ritenuta lesiva della tutela giurisdizionale effettiva
il giudicato opera in linea generale solo inter partes; l'annullamento di un atto amministrativo non estende automaticamente il suo effetto conformativo a terzi non impugnanti
art. 21-septies l. n. 241/1990
richiamato insieme alle norme sul giudicato e sulla nullità, ma non decisivo ai fini del riconoscimento del diritto
art. 6 CEDU
invocato a sostegno del preteso giudicato e della tutela processuale, senza accoglimento
art. 41 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea
richiamato senza rilievo decisivo
invocato per sostenere la spettanza del diritto all'inserimento, ma assorbito dal rigetto sul merito
invocato per la medesima ragione, senza esito
dedotto per il preteso giudicato interno, non decisivo
dedotto per il preteso giudicato interno, non decisivo
art. 15, comma 7, d.P.R. n. 323/1998
richiamato per sostenere che il diploma magistrale abbia valore legale e abilitante all'insegnamento nella scuola elementare, ma non sufficiente per l'inserimento nelle GAE
richiamato insieme alla tabella allegata per sostenere l'abilitazione, ma non idoneo a fondare il diritto alle GAE
art. 1, comma 605, lett. c), l. n. 296/2006
interpretato nel senso che la trasformazione delle graduatorie non attribuiva un diritto automatico di accesso ai diplomati magistrali
Massime di principio
- Il possesso del solo diploma magistrale, anche se conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, non è sufficiente a fondare il diritto all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo.
- L'annullamento di un decreto ministeriale che disciplini l'aggiornamento delle graduatorie non comporta, di per sé, il riconoscimento del diritto sostanziale all'inserimento, se manca una base normativa che lo preveda.
- La deduzione del giudicato esterno richiede specifica allegazione e trascrizione del provvedimento invocato; inoltre, il giudicato amministrativo, salvo eccezioni, opera inter partes e non si estende automaticamente a terzi.
- La clausola 5 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato non impone l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento quando la disciplina nazionale preveda canali diversi di reclutamento e di copertura delle supplenze non basati su un abuso presunto.
- Il diritto dell'Unione europea non impedisce agli Stati membri di fissare i requisiti di accesso all'impiego pubblico, purché tali requisiti non comportino discriminazioni fondate sulla cittadinanza.
- Quando il rigetto del diritto sostanziale è assorbente, il giudice di legittimità può decidere la causa sulla base della questione dirimente più liquida, senza esaminare tutte le censure processuali o subordinate.
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