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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07660/2023 del 16/03/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce da due distinti capi della decisione di merito. Da un lato, alla società era stato ingiunto di pagare alla lavoratrice somme a titolo di premio incentivo per gli anni 2013 e 2014; la società aveva proposto opposizione a decreto ingiuntivo, ma la Corte d'appello l'aveva dichiarata inammissibile ritenendo tardivo il deposito telematico del ricorso in opposizione, pur se la ricevuta di avvenuta consegna risultava generata tempestivamente e il ritardo di iscrizione a ruolo dipendeva da verifiche della cancelleria. Dall'altro lato, era stata contestata dalla società la legittimità di una sanzione disciplinare di dieci giorni di sospensione dal servizio e dalla retribuzione inflitta alla lavoratrice per avere più volte lasciato la sede aziendale passando dalla porta carraia senza usare il badge, in violazione della disposizione gestionale n. 73 del 2012 e dell'art. 42, nn. 3, 10 e 16, del regolamento del personale. La società, con ricorso principale, ha censurato la declaratoria di tardività dell'opposizione e ha dedotto vizi di legge e di motivazione sulla sua tempestiva instaurazione telematica; la lavoratrice, con ricorso incidentale, ha contestato la lettura della contestazione disciplinare, la natura vincolante della disposizione aziendale, la corretta interpretazione della conciliazione del 2004 e del regolamento interno, la pretesa genericità della contestazione e l'applicazione delle norme disciplinari.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale della società e rigettato il ricorso incidentale della lavoratrice. Ha ritenuto fondate le censure sulla tardività dell'opposizione a decreto ingiuntivo, osservando che, in presenza di un deposito telematico tempestivo, il giudice di merito avrebbe dovuto verificare se l'apparente tardività fosse dipesa da successivi interventi della cancelleria e non da condotte imputabili all'opponente. Ha invece ritenuto inammissibile il primo motivo incidentale e infondati gli altri motivi, confermando la plausibilità della lettura della contestazione disciplinare e la correttezza del richiamo alle regole di accesso per ragioni di sicurezza e all'art. 42 del regolamento disciplinare. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, che dovrà decidere anche sulle spese del giudizio di legittimità. È stato altresì dato atto dell'obbligo, a carico della ricorrente incidentale, del versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 16 bis, comma 7, d.l. n. 179 del 2012

    La tempestività del deposito telematico va valutata avuto riguardo alla ricezione del deposito; eventuali ritardi di lavorazione della cancelleria non possono essere automaticamente imputati alla parte depositante.

  • art. 51 d.l. n. 90 del 2014

    Richiamato in relazione alla disciplina del deposito telematico e alle sue modifiche normative.

  • art. 13, comma 2, D.M. n. 44 del 2011

    Richiamato quale parametro tecnico del deposito telematico e delle relative verifiche di cancelleria.

  • art. 113 c.p.c.

    Invocato dalla ricorrente incidentale per denunciare violazioni nella valutazione della contestazione disciplinare.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato dalla ricorrente incidentale per dedurre un errato governo del materiale probatorio.

  • art. 116 c.p.c.

    Invocato dalla ricorrente incidentale per censurare la valutazione delle prove documentali.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Usato per denunciare l'omesso esame di fatti decisivi; la Corte ha ritenuto in parte inammissibili le doglianze perché generiche o non confrontate con la motivazione impugnata.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente incidentale sul riparto dell'onere della prova in tema di addebito disciplinare.

  • artt. 1324, 1362, 1363, 1366, 1367, 1371 c.c.

    Richiamati per sostenere una diversa interpretazione della disposizione gestionale e della conciliazione interna; la Corte ha valorizzato la lettura complessiva degli atti e il principio di conservazione.

  • art. 7, commi 1 e 2, L. n. 300 del 1970

    Richiamato per contestare la validità della sanzione disciplinare in mancanza di adeguata pubblicità delle norme aziendali; la Corte ha ritenuto non necessario l'affissione quando il comportamento vietato e la sanzione derivano da fonte normativa con forza di legge.

  • art. 2106 c.c.

    Richiamato per contestare la proporzionalità e la base legale della sanzione disciplinare.

  • art. 42, nn. 3, 10 e 16, Regolamento All. A) al r.d. n. 148 del 1931

    La Corte ha ritenuto conferente il richiamo almeno ai nn. 10 e 16: il primo per il volontario inadempimento dei doveri d'ufficio, il secondo per le mancanze da cui avrebbe potuto derivare danno alla sicurezza dell'esercizio.

  • art. 156, comma 3, c.p.c.

    L'eventuale irritualità della notificazione telematica non comporta nullità se l'atto ha raggiunto il suo scopo, cioè la conoscenza dell'atto da parte del destinatario.

  • art. 19 ter, comma 1, d.m. 28 dicembre 2015

    Richiamato nella contestazione sulle modalità della notificazione telematica; la Corte non ha ravvisato nullità per mancato raggiungimento dello scopo.

  • art. 9, comma 1-bis, L. n. 53 del 1994

    Richiamato in relazione al deposito per l'iscrizione a ruolo e alla notificazione telematica; la controparte non aveva disconosciuto la conformità della copia notificata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Prevede il raddoppio dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione, con riferimento alla ricorrente incidentale.

Massime di principio

  • Nel processo civile telematico, la tempestività del deposito va apprezzata in relazione alla ricezione dell'atto; se l'iscrizione a ruolo avviene solo dopo verifiche di cancelleria, il ritardo non può essere automaticamente imputato alla parte se il deposito iniziale era tempestivo.
  • L'eventuale irregolarità formale della notificazione non determina nullità quando l'atto ha comunque raggiunto il suo scopo, ossia la conoscenza del destinatario.
  • In materia disciplinare del rapporto di lavoro, il giudice deve interpretare la contestazione nel suo complesso e non isolare singole espressioni, purché l'addebito sia specifico e consenta la difesa.
  • L'affissione delle norme disciplinari non è necessaria quando il comportamento vietato e la sanzione trovano fondamento in una fonte normativa avente forza di legge, ufficialmente conoscibile dalla generalità dei consociati.
  • La violazione di regole di accesso e sicurezza aziendale può integrare illecito disciplinare quando il regolamento prevede sanzioni per condotte idonee a compromettere la sicurezza dell'esercizio o a costituire volontario inadempimento dei doveri di ufficio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLicenziamento
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazioneGiusta causa
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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